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L’art. 83, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, regola questioni processuali e sostanziali dei giudizi civili e penali; a quelli amministrativi è dedicato l’art. 84; a quelli contabili l’art. 85.
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda volta ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite prima dell’annullamento del provvedimento di affidamento in concessione e della caducazione del contratto: la situazione giuridica soggettiva vantata ha consistenza di diritto soggettivo pieno, senza che possa ravvisarsi in capo alla pubblica amministrazione l’esercizio di poteri autoritativi discrezionali.
Il potere di rappresentanza che lega l’amministratore al condominio è contenuto nei limiti delle attribuzioni conferitegli dalla legge e possono essere superato solo se il regolamento o l’assemblea conferiscano maggiori poteri. L’amministratore di condominio non ha un generale potere di spesa, spettando all’assemblea il compito generale di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore e di approvare il rendiconto consuntivi che ogni anno deve essere sottoposto al suo deliberato.
Secondo la Cassazione, ordinanza 12 marzo 2020, n. 7062, poiché, nell’interpretazione del contratto, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, può ritenersi che l’assicurazione sia stipulata per conto altrui e, quindi, azionabile direttamente dal danneggiato, se la polizza utilizza il termine “assicurato” con riferimento allo “scolaro” e non all’ “istituto scolastico”.
Nella pronuncia del Tribunale lombardo — Tribunale di Busto Arsizio 16 febbraio 2020 — viene ribadito che l’opportunità offerta a soggetti diversi dal creditore di iscrivere a ruolo il pignoramento (ex art. 159-ter disp. att. c.p.c.), non esime il creditore dal depositare le copie conformi degli atti nel rispetto dei termini di legge, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.
Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde in base all’art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili altresì al concorso del fatto di un terzo (quale, nella specie, l’omessa manutenzione a sua volta ascrivibile ai proprietari dei due giardini privati di proprietà esclusiva). È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 12 marzo 2020, n. 7044.
La compensazione estingue “ope legis” i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza; tuttavia, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d’ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene. É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione 11 marzo 2020, n. 7018.
Il Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 6 febbraio 2020, conferma il consolidato principio secondo cui l’elencazione dei mezzi di prova contenuta nel codice di rito civile non sia da considerarsi tassativa, con la conseguenza per cui devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova. In particolare, nel caso di specie viene qualificata come prova atipica, posta a base della decisione della causa civile, la perizia medico-legale resa nel procedimento penale intercorso fra le stesse parti.
Ci lascia, con Piero Schlesinger, un Maestro del diritto civile, figura esemplare per la straordinaria capacità di coniugare, nella impostazione, e soluzione, dei problemi dell’esperienza, sapienza sistematica e sensibilità pratica.
Nell’ambito della c.d. mediazione atipica, è valido l’accordo intercorso tra il cliente proponente l’acquisto e il mediatore secondo il quale il diritto alla provvigione del mediatore sorge nel momento in cui viene comunicata al proponente l’accettazione della proposta, così individuata concordemente la conclusione dell’affare di cui all’art. 1755 c.c. anche in deroga allo schema legale tipico del contratto di mediazione. Il diritto del mediatore alla provvigione già maturato non viene ove le parti intermediate decidano successivamente di non concludere il contratto intermediato. É quanto si legge nel provvedimento della Corte d’Appello di Roma del 23 gennaio 2020.
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