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La Cassazione, ordinanza 27 marzo 2020 n. 7578, accoglie il ricorso dei genitori di un minore danneggiato da una caduta in un parco giochi. Entrambi i giudici di merito avevano rigettato le richieste istruttorie e respinto la domanda sulla scorta delle presunte contraddizioni tra la narrazione del fatto in citazione e quella contenuta nella querela svolta in sede penale, contraddizioni che la Cassazione non ravvisa affatto.
Secondo la Cassazione, ordinanza 31 marzo 2020, n. 7620, per verificare l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero.
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha imposto a tutti di rivisitare il proprio comportamento quotidiano, soprattutto in relazione agli adempimenti che la legge dispone di effettuare, a volte entro termini tassativi. Il legale rappresentante della collettività condominiale è vincolato da numerosi obblighi legislativamente disposti, la violazione dei quali può comportare sia la revoca del suo incarico sia una sanzione amministrativa o addirittura penale a suo esclusivo carico. Non sempre la normativa dettata al fine di superare positivamente l’attuale situazione di crisi prende nella dovuta considerazione le esigenze di coloro che vivono in un condominio.
L’articolo 1621 c.c. non è norma imperativa, bensì è derogabile dalle parti nell’ambito della concreta formazione del regolamento negoziale. A confermarlo è la Cassazione con . ordinanza del 27 marzo 2020, n. 7574.
Secondo la Cassazione, sentenza 25 marzo 2020, n. 7519, l’incomprensibilità del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito per dar conto della non credibilità del richiedente, tale da determinarne — come detto — la mera apparenza, è riconducibile a una delle ipotesi in cui il provvedimento prospetta una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé: anomalia suscettibile di essere denunciata per cassazione.
Con la sentenza n. 58 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 354 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui esclude che il giudice del gravame possa disporre la rimessione al giudice di primo grado nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia provveduto sull’istanza di chiamata del terzo in garanzia, poiché la scelta del legislatore di non includere tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell’istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia è un’opzione discrezionale, legittima perché non manifestamente irragionevole, attesa la sua funzionalità al valore costituzionale della ragionevole durata del processo sul rapporto principale, e non ingiustificatamente compressiva del diritto di azione, potendo il convenuto-opponente esercitare la domanda di garanzia tramite l’instaurazione di un autonomo giudizio contro il terzo.
Nelle diverse giurisdizioni le Corti hanno affrontato i primi casi legati alla diffusione della pandemia da Covid-19 legati in particolare alla cura dei disabili e alla condizione delle carceri. Vediamo i casi del Regno Unito e dell’Australia.
L’inosservanza di regole tecniche o canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere fatta valere dal privato davanti al giudice ordinario sia per conseguire il risarcimento del danno nei confronti della P.A. sia per ottenere un facere, non investendo tale domanda scelte ed atti autoritativi della P.A. È quanto stabilito dalla Cassazione a sezioni unite con ordinanza del 25 marzo 2020, n. 7529.
Nel rapporto di locazione, in ipotesi di rilascio, da parte del conduttore, dell’immobile non conforme alle condizioni originarie del rapporto, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino stato, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo di esecuzione dei lavori nonché per il tempo in cui il locale resta indisponibile a causa delle cattive condizioni in cui è stato riconsegnato. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 20 marzo 2020, n. 7480.
La diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è atto dal contenuto non predeterminato, purché sia chiaro l’intento del creditore di intimare al debitore l’adempimento dell’obbligazione inevasa entro il termine concesso, ma che ha pacificamente natura essenziale e perentoria, pena lo scioglimento automatico ex lege del contratto stesso. Essa ha la funzione di imprimere certezza ai rapporti giuridici, e se è dubbio che possa ritenersi consentito al creditore, nel cui interesse l’istituto è delineato, di rinunciare all’effetto risolutivo già prodottosi, ad esempio accettando un adempimento tardivo, non può certamente consentirsi, in ragione della finalità dell’istituto, volto a concretizzare la certezza dei rapporti giuridici, di modulare a piacimento del creditore gli effetti della risoluzione che opera, come ricorda l’art. 1454 u.c. c.c., di diritto, vale a dire automaticamente. È quanto si legge nel decreto del Tribunale di Como del 29 gennaio 2020.
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