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Il conferimento a un mediatore professionale dell’incarico di reperire un acquirente, o un venditore, di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest’ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell’ipotesi suddetta il c.d. “mediatore” può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli abbia conferito l’incarico. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Milano sentenza 3 febbraio n. 904/2020.
Le ragioni di pubblico interesse o necessità, che legittimano l’ordine di sospensione dei lavori, vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinarla diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell’Amministrazione medesima. In particolare, nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una perizia di variante, tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell’ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell’indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e a impiegare la dovuta diligenza nell’eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera sì come progettata. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 19 marzo 2020, n. 7463.
In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Al fine di soddisfare il principio della forma scritta dei contratti della P.A., è necessaria la contestualità delle manifestazioni di volontà relative alla formazione del contratto. Proposta ed accettazione possono essere anche contenute in documenti distinti, purché siano, poi, consacrate in un unico documento. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 20 marzo 2020, n. 7478.
L’esame d’ufficio delle clausole abusive da parte del giudice nazionale si estende a tutte le clausole del contratto, anche se non sono collegate all’oggetto della causa? In che misura il giudice nazionale può essere chiamato a disporre d’ufficio misure istruttorie al fine di acquisire gli elementi di diritto e di fatto necessari per effettuare il suo esame? Rispondendo alla domanda pregiudiziale proposta dalla Corte di Budapest Capitale, la Corte di Giustizia, sentenza 11 marzo 2020, C-511/17, ha dichiarato che il giudice nazionale non è obbligato a esaminare d’ufficio e individualmente l’insieme delle altre clausole contrattuali, che non sono state impugnate da tale consumatore, al fine di verificare se esse possano essere considerate abusive, ma solo quelle che sono connesse all’oggetto della controversia, come delimitato dalle parti, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tale scopo, completati eventualmente da misure istruttorie.
Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della 4 domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio. È quanto si legge nell’ordinanza n. 7467 del 19 marzo 2020.
Con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo del territorio, la Regione Lazio sostiene i professionisti e tra questi anche gli avvocati, nella realizzazione di progetti di innovazione digitale ed internazionalizzazione, attraverso due specifici bandi.
Secondo la Cassazione, sentenza 10 marzo 2020, n. 6735, l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l’approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge.
Il periodo di emergenza giustifica anche l’applicazione, a determinate condizioni e per un tempo limitato, del Codice dell’Ordinamento Militare e di alcuni istituti in esso contenuti come la requisizione di beni mobili e immobili. Oltre alle questioni di carattere sostanziale si pongono anche questioni di carattere processuale che si risolvono in entrambi i casi in giustificate limitazioni dei diritti.
La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l’onere della prova; essa costituisce per il giudice civile non un atto, ma un fatto; e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all’art. 2729 c.c. A stabilirlo è la Cassazione con ordinanza 11 marzo 2020, n. 7014.
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