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La difficile situazione in cui versa il Paese ha indotto il legislatore a formulare una normativa particolarmente incisiva nell’ambito dei rapporti giuridici sorti prima o in concomitanza dell’emergenza. L’analisi della normativa, unita ad una prima indicazione applicativa, potrebbe portare ad evitare che se possa fare un uso distorto, soprattutto per non adempiere a prestazione sorte molto tempo prima dell’emergenza.
Il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi, anche riguardo alla interpretazione della domanda, resta libero di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la presenza o la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 6 marzo 2020, n. 6383.
Il Governo (D.L. 8 aprile 2020, n. 22 – G.U. 8 aprile 2020, n. 93, c.d. Decreto scuola) ha adottato misure emergenziali anche con riferimento allo svolgimento della pratica forense, prevedendo specifiche norme transitorie per il periodo di sospensione delle udienze, al fine del conseguimento dei requisiti necessari per l’accesso all’esame di abilitazione alla professione di avvocato. Il semestre di pratica all’interno del quale ricade il periodo di sospensione emergenziale connessa al Coronavirus si intende positivamente svolto anche in caso di mancata partecipazione al numero minimo di udienze previsto. Inoltre, per coloro che conseguiranno la laurea entro il 15 giugno 2020, ossia entro il termine di proroga dell’anno accademico 2019-2020, la durata del tirocinio professionale è ridotta a sedici mesi.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 con misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Un passeggero che ha prenotato il proprio volo mediante un’agenzia di viaggi può fare ricorso dinanzi al giudice del luogo di partenza del volo nei confronti del vettore aereo per ottenere una compensazione pecuniaria, a causa di un ritardo prolungato del volo. Lo ha affermato la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza Primera Air Scandinavia del 26 marzo 2020 (C-215/18), precisando che nonostante l’assenza di contratto tra passeggero e vettore, tale ricorso rientra nella materia contrattuale in base al regolamento sulla competenza giurisdizionale, pertanto può essere proposto dinanzi al giudice del luogo di fornitura del servizio di trasporto aereo.
Spetta alla giurisdizione del G.O. la controversia nella quale il privato chieda, in via principale, di accertare che gli aerogeneratori di un vicino parco eolico generano immissioni rumorose, moleste e intollerabili, con effetti pregiudizievoli sia al bene primario della salute dell’attore e dei suoi familiari, sia alle attività “realizzatrici” sue e del proprio nucleo familiare, sia al valore economico della sua proprietà. È quanto si legge nella sentenza resa a Sezioni Unite dalla Cassazione l’1 aprile 2020, n. 7636.
La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, non dà luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente all’esistenza e alla validità del compromesso. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 17 marzo 2020, n. 7405.
Tra le tematiche affrontate dalla terza sezione nell’ambito delle sentenze depositate l’11 novembre 2019 rientra quella attinente ai danni risarcibili in caso di fatti illeciti o violazioni di obblighi contrattuali che abbiano determinato la lesione dell’integrità psico-fisica o la morte di una persona. Le pronunce che approfondiscono questi aspetti si muovono nel solco dei precedenti più immediati cercando, in relazione ad alcune ipotesi di maggiore complessità, come quelle caratterizzate dalla preesistenza di una situazione patologica del danneggiato e dall’incidenza della lesione sulla sua attuale attività lavorativa e sulla capacità di lavorare o di produrre reddito in futuro, di fornire istruzioni quanto più possibile chiare e precise per i giudici chiamati a procedere alla liquidazione dei relativi pregiudizi.
Secondo la Cassazione, sez. I, ordinanza 17 marzo 2020, n. 7401, il contratto di subappalto stipulato dall’appaltatore di un’opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d’impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell’appalto di opere pubbliche.
La Corte di Cassazione, sentenza 27 marzo 2020, n. 7580, esclude la responsabilità del Condominio per i danni subiti da una condomina, caduta mentre scendeva una rampa condominiale. Sostiene che nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa in custodia, di per sé statica e inerte, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.
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