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Il ricorso redatto con la tecnica del c.d. “assemblaggio”, ossia mediante la mera riproduzione grafica di atti processuali (verosimilmente, verbali di udienza), peraltro manoscritti e pressoché illeggibili, è inammissibile in quanto una simile tecnica di redazione contravviene il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la stesura dell’atto mediante l’integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 22 aprile 2020, n. 8035.
La Cassazione con la pronuncia a Sezioni Unite nr. 6549 del 6 marzo 2020 tratta il tema della forma che deve rivestire il patto fiduciario coinvolgente diritti reali su beni immobili. In particolare, le Sezioni Unite, dopo aver analizzato i vari orientamenti presenti in dottrina e giurisprudenziale, sulla scorta di quanto da tempo affermato dalla stessa Cassazione in materia di mandato senza rappresentanza, concludono nel senso di escludere la necessità della forma scritta ad validitatem. La pronuncia in questione si segnala inoltre per interesse per aver ricondotto alla figura della promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c. la dichiarazione con cui l’interposto, riconosciuta l’intestazione fiduciaria, si impegna ad effettuare in favore del fiduciante il ritrasferimento finale, con la conseguenza che quest’ultimo, in presenza di tale dichiarazione, sarà esonerato dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che quindi si presume fino a prova contraria.
Secondo la Cassazione, ordinanza 17 aprile 2020, n. 7893, il principio della parità di trattamento», sancito dagli artt. 1 e 2 della Direttiva n. 78/2000 e dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, impone che venga assicurata una forma di uguaglianza tra tutte le forme di religiosità, in esse compreso il credo ateo o agnostico, e la sua violazione integra la discriminazione vietata, che si verifica quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è, o sarebbe avvantaggiato rispetto all’altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall’autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata.
Il buono per la spesa alimentare, previsto quale misura emergenziale tesa a fronteggiare le difficoltà dei soggetti più vulnerabili a soddisfare i propri bisogni primari a causa della situazione eccezionale determinata dall’emergenza da CoVid-19, attiene al diritto all’alimentazione, che rientra nel nucleo insopprimibile di diritti fondamentali spettanti necessariamente a tutte le persone in quanto tali e non può, perciò, essere negato allo straniero sprovvisto di permesso di soggiorno. È quanto si legge nel decreto del Tribunale di Roma del 21 aprile 2020, n. 12835
La presente, sintetica nota, si propone di esaminare alcuni brevi, recentissimi provvedimenti resi dalla Corte d’Appello di Venezia in due ravvicinate ordinanze dell’8 e del 14 aprile, dal Tribunale di Firenze il 16 aprile 2020 e dal Tribunale di Livorno il 27 marzo 2020. Le pronunce sono accomunate, come purtroppo quasi tutto quanto è all’attenzione dei giuristi in questo difficile momento storico di emergenza sanitaria e di coordinamento dell’emergenza con le esigenze di gestire nel modo migliore l’amministrazione della giustizia civile, dal costituire alcune tra le prime pronunce in tema di organizzazione delle udienze in base alle vigenti normative emergenziali.
La lesione della persona può provocare nei congiunti non solo uno sconvolgimento delle abitudini di vita, ma anche una sofferenza d’animo e una perdita vera e propria di salute. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione dell’8 aprile 2020, n. 7748.
L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza. A confermarlo è la Cassazione, sez. un., sentenza 9 aprile 2020, n. 7761.
In un momento di estrema difficoltà per il sistema Paese, occorre approfondire la flessibilità di strumenti già in uso nel nostro ordinamento per valutarne la possibile applicazione ai rapporti giuridici che fisiologicamente subiranno uno stress di tenuta nel breve-lungo termine. Con questo spirito, il Manifesto della Giurisdizione Complementare alla Giurisdizione propone la negoziazione e la mediazione come strumenti per una soluzione tempestiva e conveniente delle liti, ma anche come strumenti di coesione sociale dai quali ripartire.
L’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 in Italia e la conseguente legislazione con cui il Governo ha imposto misure restrittive volte a contenere la diffusione del contagio stanno avendo significative ripercussioni sui contratti in corso di esecuzione. Dopo avere ripercorso le discipline codicistiche della impossibilità sopravvenuta, della eccessiva onerosità e della presupposizione, l’autore offre alcune prime riflessioni, arricchite da spunti dottrinali e precedenti giurisprudenziali, con specifico riguardo alla vendita, all’appalto e alla locazione, nel tentativo di delineare le conseguenze giuridiche della predetta emergenza su tali tipologie contrattuali in corso di esecuzione.
Al fine di ritenere integrato l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. g. d. lgs. 23.2.2006, n. 109 (“la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”) non basta che siano stati utilizzati istituti giuridici, (le ipotesi di revoca dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la necessità dell’istanza di parte per la distrazione delle spese processuali), in modo difforme dal dettato legislativo e fuori dei requisiti espressamente indicati dalla norma; occorre, infatti, la sussistenza dell’altro requisito ineludibile per l’integrazione dell’illecito disciplinare contestato, consistente nella compromissione della considerazione del singolo magistrato e del prestigio dell’ordine giudiziario. È quanto si legge nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 15 aprile 2020, n. 7832.
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