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In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 5 maggio 2020, n. 8478.
Secondo la Cassazione, ordinanza 5 maggio 2020, n. 8468, i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire.
Tra le misure per il contenimento dell’epidemia introdotte dal Decreto Cura Italia con riferimento all’attività giudiziaria è compresa anche l’attribuzione ai capi degli uffici giudiziari del potere di semplificare le udienze civili che non richiedono la partecipazione personale delle parti, prevedendo che la trattazione avvenga unicamente per iscritto. Tale modello può trovare applicazione anche per la consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della controversia, ex art. 696-bis c.p.c.?
Con due differenti bandi, l’I/2020 per i conduttori persone fisiche e il II/2020 per quelle giuridiche, Cassa Forense mette a disposizione dei propri iscritti contributi per canoni di locazione dello studio legale. Le domande vanno presentate entro il 18 maggio 2020 nel primo caso (bando 1/2020) ed entro il 27 maggio nel secondo (bando II/2020).
Di fronte alla diffusione del Coronavirus e alle misure prese per contenere la pandemia, molte imprese si chiedono se i contratti conclusi prima della crisi possano essere rinegoziati o risolti. Quando si tratta di contratti conclusi fra imprese stabilite in Paesi diversi, la risposta varia a seconda di quanto dispone l’accordo delle parti e, in mancanza di indicazioni nell’accordo, della legge che regola il contratto. Molti contratti internazionali contengono una clausola c.d. di hardship, che permette di rinegoziare il contratto invece di porvi termine quando intervengano eventi imprevisti che alterino l’equilibrio fra le prestazioni. In assenza di una clausola simile, se il contratto è retto dalla legge italiana, l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione per avvenimenti straordinari e imprevedibili rischia di comportare la risoluzione del contratto.
Secondo la Cassazione, ordinanza 30 aprile 2020, n. 8432, la natura provvisoria dei provvedimenti presidenziali ex art. 708, comma 3 c.p.c., destinati a rimanere assorbiti dalla decisione di merito ed il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, non consentita ante causam, consentono di estendere agli stessi le considerazioni svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa e ad escludere, quindi, la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio la quale dovrà tener conto, a tal fine, dell’esito complessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo si è articolato.
Di seguito l’articolo del dott. Crivelli, pubblicato su Riviste dell’esecuzione forzata n. 1/2020, Utet giuridica, Torino.

Lo scritto contiene la proposta di circolare che il gruppo di lavoro CESPEC ha elaborato per servire da modello ad eventuali provvedimenti di carattere generale da adottarsi nei vari tribunali in occasione dell’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese. Essa costituisce uno schema poi declinabile in base alle esigenze dei singoli uffici.

La polizza con la quale il Comune stipula con una società assicuratrice una polizza a garanzia dell’esatta esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici deve essere qualificato come un contratto autonomo di garanzia e non come una fideiussione, in quanto la funzione di garanzia viene a porsi in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l’inadempimento dell’obbligato principale. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 29 aprile 2020, n. 8358.
Come è noto, le misure straordinarie adottate – dal Governo e dalle Regioni – per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 hanno inciso pesantemente sulle attività di impresa, dato che, tra l’altro, è stata imposta la sospensione in tutto il territorio nazionale – sia pure con differenze derivanti dalle singole disposizioni regionali – di molte attività commerciali e industriali e professionali. Tali misure hanno avuto e stanno avendo un impatto drammatico sugli esercenti delle attività che devono necessariamente rimanere chiuse, seppure temporaneamente. Tenuto conto che la disponibilità dei locali in cui si esercita un’attività commerciale o industriale è spesso acquisita attraverso la stipula di contratti di locazione, i conduttori degli immobili si sono visti inevitabilmente preclusa la possibilità di svolgere la propria attività d’impresa e, con essa, di trarre i proventi con cui onorare ai propri debiti, tra i quali quelli relativi ai contratti di locazione. Ma, a ben vedere, il problema in esame si pone e si porrà nel prossimo futuro anche quando i conduttori potranno tornare ad usufruire pienamente dei locali una volta cessato il periodo dell’emergenza sanitaria; e si pone e si porrà, più in generale, per tutti i conduttori di immobili ad uso commerciale, dato il probabile forte decremento di redditività che verranno a subìre, sia per effetto delle misure di sicurezza che dovranno adottare (si pensi alle restrizioni delle modalità di fruizione dell’immobile, alle misure di igienizzazione, all’obbligo di dispositivi di protezione etc.), sia per l’inevitabile calo generale dei consumi.
Non vi è dubbio che in epoca coronavirus le imprese incaricate di pulire gli spazi condominiali debbano procedere con maggiore frequenza all’insieme delle operazioni necessarie per rimuovere, con acqua e/o sostanze detergenti (detersione), manualmente o meccanicamente, lo sporco dalle parti comuni maggiormente utilizzate. Nella lotta al covid-19 i condomini, però, devono ricorrere alla sanificazione che è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riesce a rimuovere. Questa operazione dovrà riguardare soprattutto ringhiere, maniglie dei cancelli, pulsantiere degli ascensori, cassette delle lettere, serrature, scale e locali comuni, con particolare attenzione a mancorrenti, finestre al piano o interpiano, maniglie e superfici di box, cantine, locali tecnici, locali conferimento spazzatura aperti e/o chiusi e loro accessi, estintori, naspi, valvole d’intercettazione gas/acqua.
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