Si commentano le “linee guida”, adottate dal Tribunale di Milano in data 7 maggio 2020 ed assunte dal Presidente, dott. Bichi (sentiti la Presidente della Corte d’appello di Milano, le autorità sanitarie per il tramite del Presidente della Giunta Regionale ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati), volte ad indicare, nel concreto, come si svolgeranno le udienze civili, nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020.
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In tema di diffida ad adempiere, un termine inferiore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 1454, comma 2, c. c.; in conseguenza, in presenza dell’assegnazione del termine inferiore, risultano irrilevanti: i precedenti solleciti rivolti al debitore per l’adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto, ma ad un comportamento omissivo del debitore; la mancata contestazione del termine da parte del debitore, sempre che, in base a un accertamento rimesso al giudice del merito, tale mancata contestazione non assuma significato ai fini della conclusione, in forma tacita, dell’accordo in deroga; la mancata indicazione del diverso termine, reputato congruo, da parte del debitore, che presuppone un onere non contemplato dalla norma; il protrarsi dell’inadempienza del debitore oltre il termine assegnato, giacché la diffida illegittimamente intimata per un termine inferiore ai quindici giorni è di per sé inidonea alla produzione di effetti estintivi nei riguardi del rapporto costituito tra le parti. A confermarlo è la Cassazione, sentenza 14 maggio 2020, n. 8943.
È questa la rubrica dell’art. 54-ter, inserito nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18, dalla l. di conversione 24 aprile 2020, n. 23, che recita: «1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore».
Con il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, il Governo, fra le svariate misure adottate per riattivare le attività sinora sospese, ha predisposto anche alcune misure emergenziali per il completamento del concorso notarile e dell’esame da avvocato, in corso di svolgimento al momento dello scoppio dell’attuale emergenza sanitaria.
Secondo la Cassazione, sentenza 15 maggio 2020, n. 9021, è inammissibile l’atto di appello che, da un lato, non rechi la formulazione di specifici motivi e, dall’altro, non individui i passaggi decisionali della sentenza di primo grado oggetto di doglianza.
La finalità del presente studio è quella di illustrare i protocolli emanati all’esito di una interlocuzione del Tribunale con il COA di Torino, tenendo conto della proposta di protocollo generale predisposta dal CNF di concerto con il CSM. Tali protocolli sono stati predisposti con l’obiettivo di far fronte all’emergenza sanitaria, a seguito della quale il legislatore ha disposto la sospensione di tutte le attività giudiziarie, salvo quelle urgenti, e dei relativi termini processuali, dapprima sino al 15 aprile 2020 (ex art. 83, commi 1 e 2, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 27/2020) e poi sino all’11 maggio 2020 (ex art. 36 D.L. 23/2020, poi abrogato dal D.L. 28/2020). È stata successivamente prevista una riduzione dell’attività giudiziaria in generale, dapprima fino al 30 giugno 2020, poi prorogata al 31 luglio 2020 (ex art. 3, comma 1, lett. i) D.L. n. 28/2020).Per conoscere le linee guida da adottare nella fase 2 per la trattazione dei procedimenti penali del Tribunale e del Giudice di Pace di Torino, leggi Fase 2: i Protocolli del Tribunale e del giudice di pace di Torino per le udienze penali
Ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e, quindi, anche mediante presunzioni. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 18 maggio 2020, n. 9049.
Un passeggero aereo che ha ricevuto una compensazione pecuniaria per la cancellazione di un volo e ha accettato di imbarcarsi su un altro volo ha anche diritto a una compensazione pecuniaria per il ritardo di questo volo alternativo. Lo ha precisato la Corte Ue, con la sentenza Finnair del 12 marzo 2020, con riferimento a una controversia tra la compagnia aerea Finnair Oyj e otto passeggeri aerei che le hanno chiesto una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo, successivo, proposto da quest’ultima.
È inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di diniego di accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., non essendo la fattispecie caratterizzata dal requisito dell’urgenza e dal pericolo di dispersione della prova. Le spese processuali del terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l’iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria. È quanto statuito dal Tribunale di Reggio Emilia nella recente ordinanza collegiale del 20 febbraio 2020.
È ormai noto che nel mondo il Covid-19 è diventato un’emergenza di salute pubblica con pochi precedenti, almeno nella storia contemporanea in tempi di pace. È inevitabile che durante questo periodo vengano prese alcune decisioni controverse, tanto sotto un profilo etico quanto giuridico. Occorrerà tempo per comprendere se i provvedimenti adottati sotto la pressione della pandemia da parte dei governi siano stati appropriati e se la risposta della giurisprudenza alle impugnazioni sia stata giustificata. Di seguito si segnalano alcune tra le decisioni più interessanti adottate recentemente.
