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Secondo la Cassazione, ordinanza 21 maggio 2020, n. 9383, allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento.
Con la sentenza n. 99 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 120, comma 2, cod. strada, nella parte in cui prevede l’automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione, essendo irragionevole il meccanismo automatico previsto, anziché una verifica di opportunità rimessa al caso concreto.
Di seguito l’articolo dell’avv. Cirla, pubblicato su Immobili & proprietà n. 5/2020, Ipsoa, Milano.

La grave crisi economica che sta attraversando il paese avrà purtroppo sicure conseguenze anche in campo immobiliare. La presente analisi intende limitarsi all’esame delle conseguenze sui contratti di locazioni, dove il conduttore rischia di non riuscire più a mantenerli in vita, se non altro alle medesime condizioni. Risvolti anche sulle modalità d’uso di alcune parti comuni. Ecco i rimedi offerti dalla legge.

La sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa opera automaticamente, in quanto disposta direttamente dalla legge – Debbono considerarsi sospese, dal 30 aprile al 30 ottobre 2020, tutte le attività funzionali a realizzare l’effetto espropriativo – Intento del documento del Tribunale pugliese è evitare inutili aggravi procedurali, incertezze attuative e trattamenti differenziati di situazioni processuali omogenee.
Secondo la Cassazione, ordinanza 21 maggio 2020, n. 9378, ai fini della liquidazione del compenso degli avvocati per l’attività giudiziale, il valore della causa deve essere determinato a norma del codice di procedura civile e quindi in applicazione degli artt. 10 e ss. c.p.c.
A fronte dell’emergenza determinata dalla rapida diffusione del contagio da Covid-19 il legislatore, dapprima con il decreto legge n. 9/20 del 2.3.2020, poi con il D.L. n. 11/20 dell’8.3.2020 ed, infine, con il D.L. n. 18/20 del 17.3.2020 è intervenuto, d’urgenza, per limitare gli effetti dell’emergenza epidemiologica, disponendo la sospensione delle udienze e dei termini per il compimento degli atti processuali. Con il presente contributo, si vuole riflettere sull’impatto che, verosimilmente, avrà l’emergenza determinata dal Covid-19 sul sistema processuale italiano, con uno sguardo agli effetti sulla ragionevole durata dei processi.
Secondo la Cassazione, ordinanza 21 maggio 2020, n. 9387, la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti “in radice” al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, è nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, se il distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento.
Il notaio è tenuto al dovere di consiglio relativamente all’esistenza e all’applicazione di determinate agevolazioni fiscali e, in caso di stipulazione di compravendita immobiliare, è tenuto a provvedere direttamente all’istanza per l’attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserire la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, ovvero, laddove non voglia provvedervi direttamente, a rendere di cui edotte le parti. A confermarlo è la Cassazione con, ordinanza 20 maggio 2020, n. 9226.
Secondo il Tribunale di Bologna, decreto 12 maggio 2020, n. 4976, sussiste il fumus boni juris dell’istanza cautelare di urgenza inaudita altera parte con cui il conduttore di immobile ad uso commerciale chiede di inibire al locatore di porre all’incasso gli assegni bancari a garanzia del regolare pagamento di canoni locativi, sul presupposto della impossibilità al pagamento in conseguenza della chiusura dell’attività imprenditoriale disposta dalle misure restrittive in vigore per il contrasto alla pandemia da Covid -19, e ciò in attesa di verificare l’esito di trattative tra le parti e di ogni valutazione in dettaglio delle argomentazioni svolte sui profili giuridici e di fatto e sulle ipotesi ricostruttive in diritto, anche alla luce di quanto sarà esposto dalla proprietaria del fondo commerciale.
Le spese di resistenza presuppongono che l’assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che ha causa situazioni rientranti nella garanzia assicurativa; non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell’assicurato non sia stata causata da una posizione difensiva dell’assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato. È quanto si legge nell’ordinanza n. 8896 del 13 maggio 2020 della Cassazione.
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