Articoli

L’articolo analizza gli interventi che si sono susseguiti nel settore assicurativo e il ruolo che le imprese di assicurazione hanno avuto nella emergenza sanitaria ancora in atto. Una riflessione che interessa anche per il futuro visto che il rischio pandemia è da oltre dieci anni sotto l’attenzione degli attuari.
Ove la circolazione sia avvenuta senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza, si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo e, pertanto, deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del veicolo, anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. A stabilirlo è la Cassazione con ordinanza 10 giugno 2020, n. 11095.
In tema di danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.) l’attore è tenuto a provare il fatto, le conseguenze dannose e la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito ed il fatto, mentre il convenuto può liberarsi da tale responsabilità solo provando il caso fortuito, ossia quell’evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso causale. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Milano n. 1536/2020 del 18 febbraio 2020.
Secondo la Cassazione, ordinanza 9 giugno 2020, n. 10949, l’art. 56 del D.P.R. n. 115/2002 si riferisce solo ai compensi ai terzi coadiutori del C.T.U. e non anche alle spese vive anticipate dal perito per lo svolgimento dell’incarico.
Al fine evitare la diffusione del virus COVID-19, con il decreto presidenziale n. 170/2020 del 4 maggio 2020, la Corte di Appello di Firenze ha adottato alcune importanti misure organizzative per garantire fino al 31 luglio 2020 la prosecuzione in sicurezza dell’attività giurisdizionale all’interno del Distretto di propria competenza. Con il presente contributo s’intende illustrare gli aspetti riguardanti il settore civile e lavoro, rinviando per l’ambito penale ad altro specifico articolo pubblicato su questa rivista.
Nel contratto di patrocinio della pubblica amministrazione il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta. Lo stabilisce la Cassazione con ordinanza 5 giugno 2020, n. 10675.
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare l’impatto dei numerosi provvedimenti emessi dal Governo e dal Presidente del Consiglio dei Ministri sui rapporti contrattuali in essere e, più in generale, sulla normativa dettata dal legislatore in materia di contratti in generale, al fine di verificare se ed in che misura il rispetto delle misure dettate dal legislatore dell’emergenza integri il ricorrere di una giusta causa, tale da rendere scusabile la condotta inadempiente posta in essere da una delle due parti contrattuali. Più precisamente, con il presente contributo si è scelto da un lato di valutare le conseguenze e gli effetti del factum principis sui singoli contratti, dall’altro di offrire all’operatore del diritto un’approfondita disamina dell’art. 91 d.l. n. 18/2020 al fine di chiarirne la reale portata del disposto in esso contenuto rispetto allo statuto codicistico dell’inadempimento contrattuale.
Anche il Tribunale di Genova (dott.ssa Antonella Dragotto) accoglie in via sommaria un ricorso d’urgenza, introdotto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. da un conduttore di esercizio commerciale in difficoltà, ed ordina al locatore di astenersi dalla presentazione all’incasso dei titoli cambiari ricevuti a garanzia del pagamento dei canoni insoluti, ovvero di girarli a terzi.
Secondo la Cassazione, ordinanza 3 giugno 2020, n. 10524, il mancato esame di una questione di legittimità costituzionale non può formare oggetto di appello e non costituisce, corrispondentemente, vizio di omessa pronunzia nel giudizio di legittimità.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 8434 e n. 8435 del 2020) decidono, con due sentenze sostanzialmente uguali che dettano identici principi di diritto, l’insorta questione circa le maggioranze necessarie per l’approvazione di un contratto con cui il condominio concede ad una società di telefonia, o similare, l’uso del lastrico solare comune per l’installazione su di esso di un ripetitore, mediante la trasformazione dell’area con la realizzazione di infrastrutture ed impianti destinati a restare, durante e al termine del rapporto convenzionale, nella titolarità della società stessa. Prodromico alla soluzione della questione è l’esatto inquadramento della natura del contratto che deve disciplinare la fattispecie. Data per pacifica la possibilità per il condominio di deliberare, con maggioranza semplice di cui al 2° e 3° comma dell’art. 1136 c.c., un uso indiretto del bene comune, la possibile qualificazione del relativo contratto in termini di locazione, sussistendo i requisiti di cui all’art. 1571 c.c., può trovare ostacolo nella previsione contenuta all’art. 934 c.c. e con il principio dell’accessione ivi contenuto, nonché con quello giurisprudenziale recentemente affermato dalla medesime Sezioni Unite secondo il quale il titolo che, ex art. 934 c.c., osta all’operatività dell’accessione deve comunque avere un carattere “reale”.
Call Now Button