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Secondo il Tribunale di Milano, sentenza 23 gennaio 2020, n. 589, lo svolgimento all’interno di unità immobiliari condominiali di attività commerciali spesso rende necessario dotare il locale di una nuova canna fumaria da collocare sulla parete esterna comune del caseggiato; l’installazione di tubazioni lungo il muro perimetrale del condominio non è in contrasto con la natura del muro comune e, quindi, può essere attuata dal singolo condomino, purché nel rispetto della normativa condominiale e delle altre normative speciali coinvolte, salvo però eventuali impedimenti contenuti in clausole di natura contrattuale del regolamento.
In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell’assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 24 giugno 2020, n. 12394.
In caso di danno cagionato da animali randagi su strada statale non si applica l’art. 2051 c.c. in quanto una tale ipotesi si fonda sulla possibilità di riscontrare in essa un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma; possibilità che, tuttavia, non sussiste con riferimento ad ogni tipo di sede viaria, ma solo con riferimento a quella autostradale, in ragione delle sue peculiari caratteristiche. A confermare il suddetto orientamento è la Cassazione con sentenza 22 giugno 2020, n. 12112.
In tema di condominio la necessità del consenso unanime di tutti i condomini quale condizione di liceità dell’eccezionale divisione delle parti comuni – nella disciplina antecedente la L. n. 220/2012 implicitamente desumibile dai limiti posti dall’art. 61 disp. att. con riguardo alla delibera di scioglimento – è stata oggetto di specifica statuizione da parte del Legislatore della riforma, che ha espressamente indicato tale presupposto nel disposto dell’art. 1119 c.c. A stabilirlo è il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza 10 febbraio 2020, n. 242.
Secondo la Cassazione, sez. III, ordinanza 22 giugno 2020, n. 12103, la permanenza della detenzione della cosa locata è compatibile con la sospensione totale del canone nel caso in cui l’inutilizzabilità di detta detenzione renda totale anche l’inadempimento del locatore.
Con la sentenza n. 121 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui prevedono che l’ammissibilità della domanda di indennizzo per durata non ragionevole del processo civile sia subordinata alla proposizione dell’istanza di decisione secondo il modello semplificato della discussione orale con sentenza contestuale, poiché tale condizione si configura come rimedio preventivo effettivo, potenzialmente acceleratorio del corso del giudizio ed indicativo di un comportamento della parte collaborativo con il giudicante.
Di seguito l’articolo del Prof. dalla Massara, pubblicato su I Contratti n. 3/2020, Ipsoa, Milano.

Il contributo propone una lettura del comma 6 bis, contenuto nell’art. 91 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), in base alla quale “il rispetto delle misure di contenimento” possa essere tenuto in considerazione dal giudice in relazione al ritardo di adempimento nelle prestazioni di denaro: l’obiettivo è quello di pervenire, in ragione dell’eccezionalità del tempo che stiamo vivendo, a un temperamento del principio di illimitata responsabilità del debitore di denaro.

Nel caso in cui una norma regolamentare locale consenta di porre determinate costruzioni a distanza inferiore rispetto a quella prescritta per le restanti costruzioni, purchè abbiano una specifica destinazione, il successivo mutamento di destinazione del manufatto, ancorché non accompagnato da modifiche strutturali o aumenti di volumetria, impone di verificare la perdurante legittimità dell’opera proprio alla luce della diversa destinazione assunta in concreto. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 18 giugno 2020, n. 11845.
La Cassazione, ordinanza n. 8894/2020, torna nuovamente sulle clausole claims made dichiarandone la nullità ex art. 1965 in quanto rendono difficile l’esercizio del diritto facendolo dipendere dalla condotta del terzo, autonoma e non calcolabile.
Il giudice, chiamato a liquidare i compensi spettanti al difensore per l’attività giudiziale prestata, può disapplicare i parametri previsti dal d.m. 44 del 2014, se li ritieni irragionevoli e non proporzionati al caso concreto. Nella decisione qui annotata il Tribunale di Vicenza, decreto 11 maggio 2020, si occupa di un tema certamente delicato e spinoso, ossia quello della liquidazione dei compensi dovuti a un avvocato per l’attività giudiziale prestata in procedimenti aventi sostanzialmente il medesimo oggetto. Più specificamente, il medesimo Tribunale ritiene che, in casi simili, il giudice possa procedere a una liquidazione unitaria dei compensi, anche in deroga a quanto previsto dal D.M. n. 44/2014.
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