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Il Tribunale di Bologna, ordinanza 4 giugno 2020, nell’ambito di un procedimento cautelare ha inibito al creditore di porre all’incasso, girare a terzi e sottoporre a protesto titoli cambiari che il debitore non potrà pagare alle scadenze fissate a causa delle note vicende pandemiche e ciò in applicazione dell’art. 91 d.l. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia). La pronuncia che si annota si segnala per interesse per essere uno dei primissimi provvedimenti giudiziali che fanno applicazione della norma prima citata.
Secondo la Cassazione, sentenza 8 luglio 2020, n. 14257, in base al principio di autoresponsabilità del consumatore, deve escludersi la sussistenza di alcuna conseguenza pregiudizievole suscettibile di essere risarcitoriamente compensata, nel caso in cui il viaggiatore non abbia utilizzato, per sua negligenza, le informazioni di viaggio fornitegli dal tour operator per iscritto qualche giorno prima della partenza.
In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica. Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall’art. 2697 c.c. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza n. 13148 del 30 giugno 2020.
La mancata riproposizione nella memoria ex art. 378 c.p.c. dell’istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. non ne comporta la tacita rinuncia, con la conseguenza che l’omessa considerazione della istanza, ritualmente formulata nell’originario controricorso, giustifica la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 7 luglio 2020, n. 14098.
La Cassazione, sentenza n. 12913/2020, torna sul risarcimento del danno spettante alla vittima in un caso di sinistro mortale in cui la morte è seguita dopo un lungo lasso temporale ed è stata causata da una causa non riconducibile al fatto dannoso originario. Vengono vagliate le variabili sottese al risarcimento di questo tipo di danno. È una sentenza molto tecnica e molto ricca, di indubbio interesse.
Secondo la Cassazione ordinanza 6 luglio 2020, n. 13858, il professionista non ha l’obbligo di interrompere la prescrizione quando il mandato conferito verbalmente riguarda solo il componimento stragiudiziale della controversia e non anche l’incarico di coltivare, in caso di insuccesso della trattativa stragiudiziale, la successiva ed eventuale causa civile nei confronti dei responsabili e dei rispettivi assicuratori.
Un muro di recinzione e delimitazione di un giardino di proprietà esclusiva, pur inserito in un complesso condominiale, non può di per se ritenersi incluso tra le parti comuni (art 1117 c.c.), atteso che tale bene, per sua natura destinato a svolgere funzione di contenimento di quel giardino, può essere compreso tra le cose condominiali solo ove ne risulti obiettivamente la diversa destinazione al necessario uso comune, ovvero ove sussista un titolo negoziale in tal senso. È quanto si legge nella sentenza n. 840 del 6 giugno 2020 del Tribunale di Genova.
ll proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sul cofano dello stesso come trasportato mentre alla guida vi era un minore di età, ha diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale correponsabilità, salva l’applicazione, in detta ipotesi, dell’art. 1227 c.c.
Secondo la Cassazione, sez. VI-3, ordinanza 2 luglio 2020, n. 13562, nel caso in cui un avventore scivoli su una scala all’uscita del ristorante e riporti dei danni, la relativa domanda risarcitoria deve essere proposta al Giudice competente in base al foro del consumatore, applicabile in forza del contratto di ristorazione, quale foro inderogabile e rilevabile d’ufficio.
In sede di conversione del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, la l. 25 giugno 2020, n. 70, ha inserito una serie di novità processuali, tra le quali anche in tema di ADR e di mediazione, di cui si intende in questa sede dare conto, soffermandosi sulla più importante, cioè l’introduzione di una nuova ipotesi di mediazione c.d. “obbligatoria” per il contenzioso derivante dagli inadempimenti dovuti al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus.
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