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Secondo la Cassazione, ordinanza 17 luglio 2020, n. 15333, sussiste la responsabilità aggravata del ricorrente ex art. 96 comma 3, c.p.c., nel caso in cui il ricorso per cassazione riproduca l’atto di citazione in appello, che a sua volta «fotocopia», secondo la rilevazione della pronuncia della Corte territoriale, la comparsa conclusionale del primo grado.
Nel caso in cui il cliente, opponendosi al decreto con il quale gli venga ingiunto il pagamento delle competenze maturate dall’avvocato, proponga in via riconvenzionale domanda di accertamento della responsabilità del professionista, il Tribunale può, previa separazione delle domande, sospendere il giudizio sulla liquidazione, atteso il carattere pregiudiziale dell’accertamento della responsabilità.
In tema di contratto d’appalto, sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini dell’art. 1669 c.c., (anche) quelli che riguardino elementi secondari ed accessori, purché siano tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo. É quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Catania n. 1310 del 15 aprile 2020.
Di seguito l’articolo del Prof. Di Ciommo, pubblicato su Danno e Responsabilità n. 3/2020, Ipsoa, Milano.

Negli scorsi mesi, in tutto il mondo si sono sollevate polemiche attorno alle misure governative di contenimento del Covid-19 che hanno limitato alcune libertà individuali. Il dibattito che ne è derivato ha finito per mettere in evidenza la crisi in cui attualmente versano i diritti fondamentali della persona, i quali, soprattutto nelle moderne reti telematiche, risultano sistematicamente violati con buona pace degli ordinamenti giuridici, e con la conseguenza che attualmente si dà per scontato che on-line i dati personali siano saccheggiati e i diritti fondamentali violati senza che nessuno ne risponda. In questo contesto è proliferato il c.d. “Capitalismo della Sorveglianza”; tuttavia, i tempi sembrano oramai maturi per una decisa inversione di rotta, che deve necessariamente passare, tanto per cominciare, attraverso l’erosione, eventualmente anche solo per via pretoria, del principio di sostanziale deresponsabilizzazione dei provider di Internet garantita, ancora sino ad oggi, dalla direttiva 2000/31/CE.

Il rispetto del divieto di trasferimento extra regione fissato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, quale causa della mancata comparizione del promittente venditore innanzi al notaio per la stipula di una compravendita immobiliare, esime il debitore dalla responsabilità da inadempimento. Viene, pertanto, rigettato il ricorso del promissario acquirente che, non essendosi concluso il contratto entro il termine essenziale, aveva richiesto l’emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento del doppio della caparra e delle spese di intermediazione prestata dall’agenzia immobiliare. È quanto si legge nel decreto del Tribunale di Verona dell’8 luglio 2020
La novella del secondo comma dell’art. 133 c.p.c. – secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. – è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali, che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 17 luglio 2020, n. 15298.
Secondo la Cassazione, ordinanza 15 luglio 2020, n. 15041, il giudizio civile, anche ove segua ad un annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale per accoglimento di un ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento, non soffre alcun tipo di condizionamento e, pertanto, deve estendersi all’intera pretesa risarcitoria, sia per l’aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell’eventuale determinazione dell’ammontare risarcitorio.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 17 giugno 2020, n. 8698, ha annullato la deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto condominiale per la mancanza di saldi di gestione certi.
Di seguito l’articolo dell’Avv. Crispino e dell’Avv. Sannino, pubblicato su Studium Iuris n. 6/2020, Padova.

Il presente contributo si propone di individuare quali possano essere gli effetti delle adottate misure di gestione e contenimento del coronavirus COVID-19 sui contratti di locazione commerciale in corso, verificando in particolar modo se, al di là di specifiche pattuizioni contrattuali, il conduttore esercente una attività commerciale so-spesa possa legittimamente: (i) omettere ovvero sospendere il pagamento del canone locativo per il periodo durante il quale dovrà rimanere chiuso al pubblico; (ii) chiedere (e ottenere) una rinegoziazione del canone di locazione.

La Seconda sezione civile della Corte di cassazione, con sentenza 25 giugno 2020, n. 12643 , si occupa della particolare figura dell’impresa familiare, mettendone in evidenza le caratteristiche e le condizioni per la sua costituzione, ponendone anche in risalto le differenze come la comunione tacita.
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