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La censura con la quale si denuncia la sentenza in quanto basata largamente ed acriticamente su una consulenza tecnica che appare gravemente viziata al punto da dover essere ritenuta nulla non consiste nell’omesso esame di fatti, circostanze e rilievi accertati o comunque desumibili dalla consulenza tecnica depositata in giudizio, ma si traduce nella sollecitazione ad una nuova valutazione, nel merito, delle risultanze della consulenza stessa, inammissibile in sede di legittimità. È quanto si legge nell’ordinanza n. 15222 del 16 luglio 2020 della Cassazione civile.
Nelle liti condominiali sottoposte all’obbligo di mediazione (tali essendo quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle norme di diritto comune sul condominio negli edifici e quelle promosse per la riscossione dei contributi condominiali), l’amministratore di condominio è tenuto a procurarsi, eventualmente previo differimento dell’incontro di mediazione, la delibera autorizzativa adottata dall’assemblea con il voto di condomini che rappresentino la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del fabbricato. Ove ciò non avvenga, secondo l’ordinanza n. 10846 della Suprema Corte, la mediazione non può essere neppure avviata e le domande giudiziali proposte dal condominio sono improcedibili.
Con ordinanza 9 luglio 2020, n. 14466 la Corte di cassazione ribadisce il principio — già espresso in passato — secondo il quale in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d. Igs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile.
Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l’obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l’imprevedibilità e l’inevitabilità della perdita, nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell’inadempimento. È quanto stabilito dal Tribunale di Milano sentenza 22 aprile 2020, n. 2515.
Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l’onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest’ultimo, apprendendo la notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c. A ricordarlo è la Cassazione civile con sentenza 14 luglio 2020, n. 14597.
Di seguito l’articolo dell’Avv. Tarantino, pubblicato su Immobili & proprietà n. 7/2020, Milano.
L’articolo analizza la particolare questione dell’emergenza Covid-19 in relazione alla presenza di condomini positivi al Covid-19. Una particolare analisi con lo scopo di chiarire alcune criticità in merito ai comportamenti dell’amministratore in tema della raccolta dei dati personali. Dunque, una peculiare attenzione in termini di contagio e del rispetto della privacy.
Il consumatore ha il diritto di ottenere una informazione specifica e precisa circa il processo produttivo del cosiddetto “pane fresco” e del “pane precotto e surgelato” trattandosi di due differenti prodotti, in quanto il primo si ottiene attraverso un processo produttivo completato in una sola giornata; il secondo si ottiene da un processo produttivo che viene interrotto per consentire il surgelamento del prodotto in vista di un posticipato completamento della sua cottura (il cosiddetto “pane conservato”). Non può, dunque, affermarsi che il primo corrisponda al secondo, né che -per logica conseguenza- sussista una violazione dei principi di cui agli artt.3 e 41 Cost. in relazione al trattamento diversificato che la legge prevede, soprattutto in vista della tutela del consumatore, per il prodotto finale derivante dai due diversi processi produttivi.
Il Tribunale di Bergamo, muovendo dal comb. disp. degli artt. 26-bis c.p.c. e 1-bis della l. 29 ottobre 1984, n. 720, dichiara, con provvedimento del 17 giugno 2020, la propria incompetenza territoriale in relazione a una procedura di espropriazione presso terzi che vedeva quale debitrice l’Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. e quale terzo pignorato Poste Italiane s.p.a. In particolare, si afferma la competenza del Tribunale di Napoli, ossia del giudice del luogo ove la debitrice disponeva in concreto, a fini di tesoreria, di un rapporto conto corrente presso il terzo pignorato.
La mediazione obbligatoria prevede la necessità che le parti siano presenti personalmente al fine di poter convenire un negozio che risolva la vertenza insorta tra loro; ogni parte, del resto, è informata delle vicende che hanno determinato la controversia e gli interessi che con la procedura intendono preservare e/o conseguire. Per questo motivo, l’eventuale procura che dovesse essere rilasciata, deve garantire che gli obiettivi sopra indicati siano raggiunti. È quanto stabilito dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 919 dell’11 marzo 2020.
La violazione delle norme sul rito, ossia l’applicazione di un rito processuale anziché di un altro, e quindi, nel caso di specie del rito sommario in luogo di quello ordinario o di quello locatizio (mutuato da rito del lavoro di cui agli artt. 413 e ss. c.p.c.), non può dare luogo a nullità o comunque a vizio processuale ove non abbia comportato una lesione del diritto di difesa della parte che lo invoca o che lo fa rilevare. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 9 luglio 2020, n. 14608.
