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In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni nei confronti dell’impresa designata dal Fondo diGaranzia per le vittime della strada, non basta che si accerti che il sinistro è stato determinato da una chiazza di gasolio sull’asfalto; occorre che il danneggiato fornisca la prova che il danno è stato effettivamente causato da veicolo non identificato. A stabilirlo è la Cassazione con ordinanza 8 maggio 2020, n. 8653.
Anche il “Decreto Rilancio” sembra supporre che le riunioni condominiali non potranno celebrarsi finché perdura lo stato di emergenza. Occorre però verificare se la disciplina del codice civile sull’assemblea di condominio precluda davvero l’intervento e l’espressione di voto degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione.
In caso di intervenuto decesso della parte danneggiata, il danno liquidato secondo le tabelle di Milano deve essere ridotto dal giudice di merito proporzionalmente, avuto riguardo al tempo di effettiva sopravvivenza del danneggiato. In particolare, il giudice di merito dovrà adottare il criterio della proporzione, secondo cui il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l’infortunio e la morte. A confermarlo è la Cassazione con sentenza n. 8532 del 6 maggio 2020.
Il termine ex art. 201 C.d.S. decorre dall’acquisizione, da parte della P.A., di risultanze anagrafiche più precise a fronte della insufficiente determinazione dell’indirizzo del sanzionato. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 7 maggio 2020, n. 8642.
Il campionato di calcio di serie A, secondo le dichiarazioni pronunziate dagli organi apicali della federazione, potrebbe riprendere con partite a porte chiuse e, con tutta verosimiglianza, si terranno soltanto alcune delle gare del girone di ritorno; nell’ipotesi più catastrofica, invece, le competizioni non ricominceranno e lo scudetto non verrà assegnato. In ogni caso, la manifestazione non si svolgerà secondo le modalità ed alle condizioni originariamente stabilite. Alla luce di tali circostanze sopravvenute, è giusto domandarsi se i tifosi che abbiano sottoscritto dei contratti di abbonamenti, sul presupposto che la propria squadra avrebbe disputato 19 incontri casalinghi, abbiano diritto ad ottenere la ripetizione di una parte del corrispettivo versato.
Con il decreto 11 marzo 2020, n. 2726, il Tribunale di Milano-Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, ha avuto modo di occuparsi di una delicata ed attualissima tematica riguardante la sussistenza della compatibilità o meno dell’esecuzione della revoca del permesso di soggiorno a carico di un immigrato, a seguito di rigetto della relativa istanza in sede giudiziale, in presenza dell’emergenza epidemica da Covid-19, tenendo conto di tutte le condizioni sanitarie e delle normativa in concreto applicabili.
Con la sentenza n. 80 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nella parte in cui, in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevedono la inderogabile competenza monocratica del capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento opposto, anche ove quest’ultimo sia un giudice collegiale, poiché tale discrasia può essere sciolta dal solo legislatore, nell’ambito della discrezionalità che gli spetta, anche in ragione delle ricadute sistematiche che una pronuncia additiva potrebbe importare.
Secondo la Cassazione, sentenza 6 maggio 2020, n. 8530, il danneggiato, a fronte di un unico fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi a giudici diversi – se del caso in ragione delle rispettive competenze per valore – e neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, poiché tanto integra una condotta che aggrava senza motivo la posizione del danneggiante-debitore ed integrando la non necessaria proliferazione delle azioni giudiziarie contro il debitore un illecito deontologico per l’avvocato.
La legge n. 27 del 24 aprile 2020 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 18 del 2020) ha inserito, nel già ampio articolato di base, una disposizione in tema di appalti privati, destinata a creare non pochi problemi a molti committenti, non ultimi i condomìnii, già in difficoltà nel reperimento della provvista per il pagamento degli oneri ordinari.
Obiettivo del presente studio è quello di illustrare le misure organizzative recentemente adottate dal Tribunale di Roma finalizzate, durante la pandemia, sia a garantire la trattazione degli affari giudiziari urgenti, sia ad assicurare, con modalità alternative a quelle dell’ordinaria udienza in Tribunale lo svolgimento “a distanza” delle udienze civili e del lavoro nel rispetto delle misure igienico-sanitarie adottate dal legislatore. Per conoscere le linee guida da adottare nella fase 2 per la trattazione dei procedimenti penali nel Tribunale di Roma, leggi Fase 2: le linee guida per la trattazione dei procedimenti penali nel Tribunale di Roma
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