È inammissibile l’atto di appello redatto in modi non rispettosi dell’art. 342 del codice di rito che va tuttavia applicato senza inutili formalismi e senza richiedere all’appellante il rispetto di particolari forme sacramentali. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 10 marzo 2020, n. 6734.
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Con sentenza del 7 febbraio 2020, n. 399, il Tribunale salentino si occupa di una peculiare questione, ovvero dell’interpretazione della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto e del meccanismo della sua efficacia nella fase contenziosa successiva alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con l’individuazione delle relative conseguenze sul piano processuale.
Secondo la Cassazione, ordinanza 9 marzo 2020, n. 6651, in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente proprietario della strada (e dell’Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 7 gennaio 2020, ha esaminato in dettaglio la fattispecie dell’anticipazione di somme di denaro da parte dell’amministratore nei confronti del condominio, sotto il duplice profilo del potere del nuovo amministratore di effettuare il riconoscimento del debito e delle caratteristiche di cui deve essere dotata la deliberazione dell’assemblea per potersi affermare avvenuto tale riconoscimento, delimitando così il perimetro entro il quale risulta provato il diritto dell’amministratore alla ripetizione di quanto anticipato.
Secondo la Cassazione, ordinanza 6 marzo 2020, n. 6406, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149, D.Lgs. n. 209/2005, promossa dal cessionario del credito del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile.
L’atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, commi 1, 2 e 3, e 2945, commi 2 e 3, c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato; con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 e ss. c.c.; di conseguenza, la prescrizione del credito pignorato è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al terzo dell’atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, ai sensi dell’art. 2944 c.c. (o dall’accertamento giudiziale del suo obbligo), ma non dalla conseguente successiva assegnazione del credito. La conferma arriva dalla Cassazione con sentenza 5 marzo 2020, n. 6170.
La Corte di Appello di Catanzaro, sentenza 17 gennaio 2020, ha rigettato il ricorso avanzato da due giovani e dai genitori del primo avverso le pronunce di primo grado che li avevano condannati al risarcimento del danno in favore di una ragazza, minorenne all’epoca dei fatti, rimasta vittima di un grave episodio di violenza sessuale perpetrato da un altro minore. I giudici territoriali, ritenute utilizzabili al riguardo le prove testimoniali e le dichiarazioni rese nel corso del processo penale in precedenza instaurato innanzi al Tribunale per i Minorenni, hanno confermato la responsabilità ex art. 2043 del Codice Civile dei due giovani ricorrenti (il primo, autore materiale della violenza; il secondo, complice del primo per avere impedito a terzi di prestare soccorso alla vittima), come pure quella, concorrente, dei genitori del primo ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, per non avere essi fornito nel corso del giudizio la prova positiva di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata: di qui, la loro condanna a risarcire alla vittima i danni tutti, patrimoniali e non, da essa patiti.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’8 marzo 2020 il D.L. 11/2020 con misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Sospese tutte le udienze dall’8 fino al 22 marzo 2020 e sospesi tutti i termini.
La Cassa Forense pubblica il bando per l’ammissione alla pratica forense presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti. I tirocinanti verranno, principalmente, adibiti a supporto del settore dell’Area Legale Ricorsi e Contratti che si occupa del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale. È previsto un rimborso mensile lordo e onnicomprensivo di € 700,00. Le domande vanno presentate entro il 15 aprile 2020, ore 13,00.
Se i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio. É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 24 febbraio 2020, n. 4909.
