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Se non conosci quali sono le modalità di accesso alle Cancellerie dei Tribunale di Bologna o desideri sapere come effettuare una richiesta di copie autentiche ed esecutive e, in generale, quali istruzioni seguire presso il Foro bolognese, non perdere l’appuntamento settimanale con la Rubrica “Covid e Tribunali: istruzioni per l’uso”.
Secondo la Cassazione, ordinanza 26 novembre 2020, n. 26907, è onere del creditore (nel caso di specie, il paziente danneggiato) provare, anche attraverso presunzioni, la sussistenza del nesso causale tra inadempimento (condotta del sanitario in violazione delle regole di diligenza) ed evento dannoso (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuova malattia, cioè lesione della salute).
Con la sentenza n. 253 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 702-ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c., nella parte in cui consente di dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale soggetta a riserva di collegialità, quand’anche legata da un nesso di pregiudizialità-dipendenza con la domanda principale, senza garantire la trattazione unitaria, dovendo invece il giudice adito disporre il mutamento del rito e fissare l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.
La controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. sia in sede monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 30 novembre 2020, n. 27308.
Il Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni, provvediemento del 17 novembre 2020, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da un uomo, residente in un Comune del sud Italia, nei confronti di un noto giornalista, e conseguita alle affermazioni, a detta dell’attore offensive nei confronti suoi propri e di tutte le persone del meridione, avanzate dal convenuto nel corso di una trasmissione televisiva, poi ribadite sulla carta stampata. Secondo il magistrato campano non è, infatti, configurabile né il reato di cui all’art. 604 bis c.p. allorquando, come nella fattispecie, dalle frasi contestate al giornalista traspaia non la propugnazione della inferiorità di una razza od etnia, bensì un mero sentimento di antipatia o forte critica nei confronti di persone che, pur vivendo in una precisa zona italiana, appartengono comunque ad una stessa nazione di origine e costituiscono un aggregato sociale e giuridico unico. Né, tanto meno, è configurabile il reato di cui all’art. 595 c.p., in quanto le dichiarazioni, perché possa perpetrarsi diffamazione a mezzo stampa, devono essere rivolte verso una persona o persone individuabili e quindi destinatari specifici delle frasi.
A condizione che il procedimento notificatorio sia stato posto in essere da un soggetto a ciò legittimato e che lo stesso si sia concluso con la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, essa debba considerarsi ex lege eseguita, il luogo in cui la notificazione dell’impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 30 novembre 2020, n. 27311.
Prosegue a Catania il nostro apppuntamento con la Rubrica “Covid e Tribunali: istruzioni per l’uso” dove scopriamo, tra le atre cose, che fino al 31 gennaio 2021 le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, sono trattate in modalità cartolare mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Le udienze dei procedimenti che non possono essere trattate con modalità cartolare sono fissate e chiamate ad intervalli non inferiori a 15 minuti l’una dall’altra, con tutte le cautele necessarie ivi compresa la possibilità di tenere l’udienza a porte chiuse. Le udienze destinate all’assunzione dei mezzi istruttori sono limitate ai casi di urgenza e ad un numero di testi per udienza che consenta di contenerne la durata. Il processo può essere rinviato ad altra udienza nel caso di istanza di rinvio presentata da tutte le parti in causa, anche genericamente motivata con riguardo alla situazione emergenziale causata dal covid e dal pericolo di contagio. L’istanza di rinvio presentata da una sola parte viene, invece, valutata sulla base della documentazione prodotta. Dal 14 novembre 2020 e fino a nuova disposizione sono sospese le udienze dei Giudici di pace, ad eccezione di quelle di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell’Unione Europea.
La disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti tra privati deve sempre fare capo all’art. 844 cod. civ. sulla cui base il giudizio in ordine alla loro tollerabilità deve essere compiuto. L’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova di un danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all’accertamento dell’effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica.
Secondo la Cassazione, ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22652, costituisce abuso del processo la domanda riconvenzionale proposta dall’amministrazione, che imputi al difensore di non essersi costituito tempestivamente, ciò pur avendo piena disponibilità della documentazione comprovante l’impossibilità di formalizzare in tempo la costituzione in giudizio e di proporre ritualmente l’eccezione di prescrizione.
Inauguriamo oggi una nuova rubrica dedicata a tutti gli Avvocati che intendono intraprendere una qualsiasi attività giudiziaria nel settore civile presso un Foro diverso rispetto a quello di propria appartenenza: richiesta di copie autentiche e copie esecutive, deposito e restituzione degli atti all’Unep, esecuzioni immobiliari e sfratti, per citarne solo alcune …La rubrica ospiterà ogni settimana un articolo – strutturato sotto forma di domande e risposte – contenente delle vere e proprie istruzioni e informazioni utili per orientarsi tra le numerose nuove procedure, stravolte dall’emergenza Coronavirus.Iniziamo con il Foro di Brescia per proseguire nei prossimi appuntamenti con gli altri principali Fori italiani (Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Genova, Perugia, ecc …). Buona lettura!
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