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La rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell’art. 1597 c.c. postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta, la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il cannone di locazione senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo, idoneo ad evidenziare una nuova volontà contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 18 gennaio 2021, n. 708.
Con ordinanza 12 gennaio 2021, n. 261 la Suprema Corte ha confermato il principio, già espresso da alcune corti di merito, secondo cui in caso di fornitura (di energia, gas o altro) non richiesta nulla è dovuto da parte del consumatore, nemmeno a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., non avendo il consumatore prestato alcun consenso. In buona sostanza, nel decidere gli Ermellini hanno fatto riferimento alla ratio della norma dell’art. 57 del Codice del Consumo (applicabile ratione tempore), la quale intende far prevale gli interessi della parte debole del contratto (il consumatore) a discapito del professionista che abbia scelto unilateralmente e illecitamente di procedere alla fornitura, sebbene non richiesta né consentita.
Di seguito l’articolo del Dott. Celeste, pubblicato in Immobili & proprietà n. 1/2021, Ipsoa, Milano.

Tra le pieghe dell’alluvionale normativa emergenziale – principale e secondaria – di questo (nefasto) 2020, si registra un intervento in tema di barriere architettoniche, e segnatamente il c.d. Decreto semplificazioni. Si potrebbe rimproverare al patrio legislatore di non essere stato più coraggioso, ripristinando quel quorum agevolato contemplato nella disciplina di settore (L. n. 13/1989), prima della (infausta) modifica in peius della riforma del condominio (L. n. 220/2020), in modo sì da … semplificare la mobilità dei soggetti portatori di handicap all’interno dell’edificio urbano, ma considerare comunque recessivo l’elemento estetico rispetto alla realizzazione di opere antibarriera è già un piccolo passo avanti. L’aver, poi, ricondotto nell’alveo (più rassicurante) dell’art. 1102 c.c. l’iniziativa del singolo appare un chiarimento forse inutile, mentre nessuno si sognava di definire “voluttuarie” le decisioni dell’assemblea dei condomini.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità. É quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 19 gennaio 2021, n. 777.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 7 gennaio 2021, ha affermato che le spese di manutenzione del terrazzo a livello trasformato in veranda devono ripartirsi secondo il criterio di cui all’art. 1125 c.c.
La nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida.
L’art. 1189 c.c., il quale riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, è applicabile anche nel caso di pagamento delle somme depositate in conto corrente e del controvalore dei titoli depositati, effettuato dopo la chiusura del conto per morte del correntista. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Torino dell’1 luglio 2020, n. 2129.
Secondo la Cassazione, ordinanza, 30 novembre 2020, n. 27306, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall’ultimo comma dell’art. 91 c.p.c., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto.
Quando la contrattazione preliminare relativa alla compravendita immobiliare sia scandita in due fasi, con la previsione della stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già un preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c., ovvero abbia soltanto effetti obbligatori con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Bari del 17 luglio 2020, n. 2252.
Deve ritenersi immanente nella legislazione in materia di indennizzo da vaccinazioni, il requisito della vivenza a carico della vittima, giacché la protezione accordata jure proprio con la prestazione economica in esame poggia sulla concezione dì famiglia parentale intesa quale comunità sociale di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell’ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per la condivisione derivante proprio dallo speciale vincolo di convivenza, cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 25 novembre 2020, n. 26842
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