Sussiste il vizio di motivazione quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22604.
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Il comportamento del conduttore che provoca molestie di fatto agli altri inquilini del fabbricato (nella specie, insulti, imbrattamenti, nonché l’affissione di cartelli con ingiurie alla porta dei vicini) costituisce inadempimento contrattuale per abuso della cosa locata ex art. 1587 nei confronti del locatore, dovendo questo rispondere verso gli altri inquilini per fatto proprio, ove tolleri tali molestie. L’inadempimento, poi, ben può essere integrato da un solo episodio, quando risulta grave. A chiarirlo è la Cassazione con ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22860.
Secondo la cassazione civile, sez. I, sentenza 13 ottobre 2020, n. 22048, mentre la procura ad litem è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (il contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell’attività processuale.
Il Tribunale di Mantova, con provvedimento del 20 agosto 2020, decidendo sull’istanza di sospensione di un’esecuzione immobiliare presentata in sede di opposizione agli atti esecutivi, ha escluso l’applicazione alla fattispecie in esame delle sospensioni disciplinate dagli artt. 54-ter e 103 del d.l. “Cura Italia”, essendo riservate, la prima, alle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore e, la seconda, all’esecuzione degli sfratti degli immobili adibiti a uso abitativo e non abitativo.
In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un’apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione – con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato – la comproprietà degli altri soggetti; nel caso, invece, in cui la domanda riconvenzionale venga ritualmente proposta, scatta la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio. È quanto chiarito dalla Cassazione con ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22936.
Due sentenze-gemelle pronunziate dal Tribunale di Foggia in data 1 ottobre 2020, in persona del Giudice Dott. Vincenzo De Palma, affrontano alcune problematiche attinenti alla mediazione nelle controversie in materia di condominio, in particolar modo la coincidenza tra la domanda di mediazione e la domanda giudiziale.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cd. autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza. A chiarirlo è la Cassazione con ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23330.
Integra la fattispecie di accaparramento di clientela la condotta dell’avvocato che induce una cliente a conferirgli l’incarico di procedere in giudizio contro una parte con la promessa, rivelatasi poi non veritiera, che i suoi onorari sarebbero stati pagati solo a causa vinta e che offre alla stessa cliente, dopo che il giudizio di primo grado aveva dato esito negativo, di procedere a ricorso in appello ed eventualmente in cassazione, gratuitamente. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 27 ottobre 2020, n. 23593.
Prosegue il nostro appuntamento con la nuova Rubrica dedicata a tutti gli Avvocati che intendono intraprendere una qualsiasi attività giudiziaria nel settore civile presso un Foro diverso rispetto a quello di propria appartenenza. È possibile accedere agli uffici giudiziari? Bisogna prenotare le udienze? Come funziona l’accesso in cancelleria? Vediamo cosa succede presso il Tribunale di Genova.
In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti; ove tale verifica dia esito negativo, potrà ritenere produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. Il principio, già espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 6 marzo 2015, n. 4628, viene ora ribadito con ordinanza n. 23736 del 28 ottobre 2020.
