Articoli

Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all’art. 139 cod. ass. «non è chiusa anche al risarcimento del danno morale»), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta — con valenza evidentemente interpretativa — dalla legge di stabilità del 2016. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 4 novembre 2020, n. 24473.
Secondo la Cassazione, ordinanza 5 novembre 2020, n. 24689, il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito, riferendosi alla presente fattispecie, nel rapporto padre figlio.
Lo sfratto per morosità intimato in piena emergenza epidemiologica risulta contrario ai valori solidaristici ex articolo 2 della Costituzione. Ne consegue che, nell’ambito di un contratto di rent to buy, deve essere rigettata l’istanza di rilascio dell’immobile dal momento che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha precluso alla conduttrice di svolgere nei locali la prevista attività turistico-ricettiva, configurandosi tuttavia l’impossibilità sopravvenuta soltanto parziale. È quanto si legge nel provvedimento del Tribunale di Venezia del 30 settembre 2020.
L’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.”; invece, l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata”.
Qual è la situazione degli sfratti e quale quella delle esecuzioni mobiliari? Come è organizzata la richiesta di copie autentiche e copie esecutive? Scopriamo cosa accade presso il Foro di Torino cui dedichiamo il primo dei due appuntamenti di settimanali della nuova Rubrica pensata per tutti gli Avvocati che intendono intraprendere una qualsiasi attività giudiziaria nel settore civile presso un Foro diverso rispetto a quello di propria appartenenza.
Di seguito l’articolo del Prof. Macario, pubblicato su I Contratti n. 5/2020, Ipsoa, Milano.

Come era facilmente prevedibile, il contenzioso provocato dagli effetti del Coronavirus – se non altro, quello più diffuso e con maggiore impatto sull’attività, inevitabilmente ridotta e disagiata, giurisdizionale nei nostri tribunali – ha riguardato, prioritariamente e massivamente, i rapporti di locazione e affitto, con particolare riferimento all’incidenza dei provvedimenti governativi per il contenimento del contagio sull’equilibrio delle prestazioni contrattuali, segnatamente sull’obbligo del conduttore/affittuario di pagare i canoni pattuiti, in presenza di un’oggettiva (imprevedibile, spesso grave e comunque inevitabile) crisi dell’attività economica.

Alla luce della modifica dell’art 495 c.p.c. deve ritenersi superato l’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale si riteneva esistente, pur in assenza di un espresso disposto normativo, un obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita. È quanto si legge nel provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata del 12 ottobre 2020.
Secondo la Cassazione, ordinanza n. 25155 del 10 ottobre 2020, l’improcedibilità della domanda per difetto di mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio del giudice, non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado.
Tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 9 novembre 2020, n. 24993.
In questo sesto appuntamento della nuova Rubrica “Covid e Tribunali: istruzioni per l’uso” andiamo alla volta di Perugia dove scopriamo, tra le altre cose, che presso il Tribunale non è possibile accedere liberamente ma è richiesto un appuntamento da prendersi telefonicamente oppure via e-mail e che in Tribunale ed in Corte d’Appello è ammesso solo il deposito telematico.
Call Now Button