La causa non imputabile dell’inadempimento non rientra tra le eccezioni in senso stretto, non essendo la sua contrapposizione all’inadempimento (dedotto quale fatto costitutivo della domanda) riservata per legge alla parte, né potendo essa ritenersi coordinata con un’azione costitutiva. Costituisce piuttosto un fatto di per sé idoneo a impedire il sorgere del diritto fondato sull’inadempimento, escludendone l’imputabilità, indipendentemente da un apposito atto di manifestazione di volontà in tal senso. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 30 giugno 2020, n. 12980.
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