Dalla natura inveritiera delle dichiarazioni fatte nella domanda di ammissione deve essere dedotta l’insussistenza dei requisiti e, quindi, l’esclusione dal beneficio, con la conseguenza che, nel caso di precedente ammissione provvisoria, essa deve essere revocata. A stabilrlo è la Cassazione con sentenza 31 luglio 2020, n. 16516.
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