In tema di reati contro il patrimonio, è qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un’autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell’integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione (Cassazione penale, sezione II, sentenza 29 novembre 2019, n. 48615).
La Corte costituzionale, con la sentenza del 20 dicembre 2019 n. 278, ribadisce le argomentazioni recentemente sviluppate con la sentenza n. 141 del 2019, affermando la legittimità dell’incriminazione di condotte espressione della medesima strategia d’intervento alla base della legge n. 75 del 1958.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato un uomo per il reato di truffa commessa facendosi accreditare su una carta di pagamento Postepay una somma di denaro a fronte della vendita di un oggetto sul sito di e-commerce “E-bay”, mai consegnato all’acquirente, la Corte di Cassazione (sentenza 4 dicembre 2019, n. 49195) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui era stato commesso un errore nell’individuazione del giudice territorialmente competente a causa della errata individuazione del momento di consumazione del reato – ha invece ribadito che quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato un uomo per il reato di truffa aggravata in quanto commessa ingenerando il timore di un pericolo immaginario, la Corte di Cassazione (sentenza 5 dicembre 2019, n. 49519) – pur accogliendo l’eccezione di prescrizione del reato, ha tuttavia disatteso la tesi difensiva secondo cui il reato non poteva dirsi configurabile per la scarsa credibilità della “profezia” che avrebbe ingenerato il timore, considerata l’elevato grado di scolarizzazione della vittima – ha invece ribadito che integra il reato di truffa aggravata il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo loro credere di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l’ingiusto profitto consistente nell’incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime.
Il reato di omicidio stradale, previsto dall’art. 589-bis c.p., esaminato attraverso le principali sentenze dalla Cassazione penale nei suoi profili generali, con riguardo all’aggravante dell’alterazione da abuso di alcool e di droghe, al mancato richiamo alla c.d. colpa generica, alla rilevanza delle circostanze e all’obbligo di arresto in flagranza.
La ratio sottesa all’applicazione dell’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede è destinata a perdere pregnanza ogniqualvolta l’affidamento nel rispetto dell’altrui proprietà da parte di terzi appare “malriposto”, ovvero, quando non la destinazione, non la consuetudine né tantomeno la necessità, bensì solo la comodità e/o la trascuratezza nella vigilanza hanno determinato il maggior rischio di un’azione furtiva in danno dei propri beni (Tribunale di Spoleto, sentenza 26 novembre 2019, n. 579).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento con cui il giudice, nell’applicare la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, aveva disposto anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la Corte di Cassazione (sentenza 4 dicembre 2019, n. 49184) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il Tribunale aveva illegalmente disposto la statuizione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno in quanto il soggetto era munito di foglio rosa e dunque non aveva ancora conseguito la patente – ha invece affermato che, dovendo essere considerata “tamquam non esset” la sanzione della sospensione della patente di guida nei confronti di soggetto il quale non l’abbia mai conseguita o al quale sia stata revocata, alla luce dell’assenza – anche in via meramente potenziale – di conseguenze dannose, deve escludersi l’esistenza di un interesse a ricorrere avverso l’irrogazione di una sanzione amministrativa non applicabile a suo carico.
Il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis c.p. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Cassazione penale, sezione V, 11 dicembre 2019, n. 50171).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza del giudice di pace che aveva assolto un imputato dal reato di lesioni personali colpose per aver lasciato incustodita una carriola sulla pubblica via, provocando un incidente, la Corte di Cassazione (sentenza 2 dicembre 2019, n. 48758) – nell’accogliere la tesi del PM e della difesa della parte civile, secondo cui erroneamente era stato interpretato l’art. 21 cod. strada, che si riferisce non solo ai lavori eseguiti “sulla” sede stradale, ma anche a quelli eseguiti “dalla” strada – ha invece affermato che l’art. 21 cod. strada, laddove stabilisce che chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, si riferisce non solo ai lavori che abbiano ad oggetto la sede stradale, ma più in generale ai lavori che si svolgano sulla sede stradale, anche se riguardanti beni diversi, come, ad esempio, fabbricati che vi si affacciano.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado al gestore di un’associazione culturale, cui era stato contestato il reato di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Corte di Cassazione (sentenza 28 novembre 2019, n. 48556) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui un maggiore approfondimento degli elementi risultanti dal processo avrebbe evidenziato la mancanza dell’elemento soggettivo – ha invece affermato che la prova della consapevolezza soggettiva del reo, nel delitto di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 79, TU Stup.), non può essere tratta meccanicisticamente dalla consumazione collettiva di droga che avviene all’interno del locale gestito dal reo, ma presuppone la prova della sussistenza della volontà agevolatrice nell’uso della sostanza da parte degli avventori.
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