Con la decisione n. 4470/2019, la Corte d’Appello di Roma (Terza Sezione Penale) ha confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di integrazione del delitto di evasione: nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità dedotto a propria difesa dall’imputata alla quale era stato contestato il volontario allontanamento dalla propria abitazione al di fuori delle fasce orarie autorizzate dallo misura della detenzione domiciliare concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Di seguito l’articolo del Prof. Veronesi, pubblicato su Studium Iuris n. 11/2019, Cedam, Padova.

Il contributo analizza gli argomenti utilizzati dalla Corte nella sua sentenza n. 141 del 2019, adottata in materia di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, mettendone in luce le premesse, talune contraddizioni e i non pochi profili problematici. Si segnala altresì come la Corte, nella sua motivazione, prepari il terreno anche a nuovi interventi del legislatore, ben diversi – nei loro contenuti – da quanto sancito (e vietato) dalla disciplina vigente.

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva respinto la richiesta del PM di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un extracomunitario accusato dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione pluriaggravato, tortura aggravata e violenza sessuale, commessi in territorio libico in danno di alcuni migranti giunti successivamente nel territorio italiano, la Corte di Cassazione (sentenza 27 novembre 2019, n. 48250) – nel disattendere la tesi del PM, secondo cui vi sarebbe il riconoscimento della giurisdizione italiana in ogni caso in cui sussista un rapporto di stretta connessione tra gli illeciti perpetrati interamente all’estero e quelli rispetto a cui possa legittimamente esplicarsi la pretesa punitiva dello Stato – ha invece ribadito che qualora vengano in considerazione fatti commessi interamente all’estero, seppure connessi ad altri che abbiano radicato la giurisdizione italiana, in assenza di un fondamento normativo idoneo a derogare al principio di territorialità, quali gli istituti del diritto di inseguimento e della presenza costruttiva, non può ritenersi giustificabile una tale espansione della potestà punitiva.
La sentenza del Tribunale Vicenza del 16 aprile 2019 n. 491, si muove sinuosamente nel solco della consolidata giurisprudenza a mente della quale nella nozione di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. ed ai fini dell’operatività del modulo di incriminazione di cui all’art. 337 c.p. vi rientrano tutti quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati. In altri termini, ciò che rileva è l’individuazione di poteri autoritativi e certificativi in capo al controllore dei titoli di viaggio, disciplinati da norme di diritto pubblico, a prescindere da investiture formali.
Configurano i reati militari di diffamazione, ingiuria e percosse aggravate le condotte di “nonnismo” consistenti in una serie di percosse inferte ad alcuni militari con modalità umilianti e gravemente lesive della dignità, dell’onore e della reputazione di tali vittime, le cui immagini, nell’atto di subire le condotte degradanti, erano state diffuse sul web (Cass. pen. sez. I, sentenza 21 novembre 2019, n. 47291).
Pronunciandosi su un caso “ucraino” in cui si discuteva della legittimità della condanna inflitta al conducente di un’autovettura che, dopo aver investito un pedone, si era presentato in ospedale per sincerarsi delle sua condizioni di salute, venendo però contattato da un poliziotto cui aveva reso dichiarazioni autoaccusatorie, firmando anche una sorta di “memoriale” in cui descriveva lo svolgimento dei fatti, la Corte di Strasburgo ha ritenuto (sentenza 10 dicembre 2019, n. 36600/09), all’unanimità, che vi fosse stata solo la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, per essere durato il procedimento nei suoi confronti quasi 5 anni, mentre ha escluso, da un lato, che fosse stato violato il diritto a non autoaccusarsi ed il diritto all’assistenza legale, ambedue tutelati dall’art 6 (diritto al giusto processo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Si tratta di una decisione che, al di là del caso concreto esaminato, riveste particolare interesse in quanto consente di fare il punto della situazione sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo su temi di così rilevante interesse.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2019, rimuove le preclusioni e gli automatismi che impedivano una valutazione caso per caso della concessione, ai minorenni condannati per i reati ostativi, dei benefici penitenziari.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad alcuni soggetti, responsabili di aver in concorso posto in essere una truffa ai danni di una compagnia assicurativa, la Corte di Cassazione (sentenza 25 novembre 2019, n. 48097) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente era stato individuato il giudice territorialmente competente, dovendosi individuare come competente il giudice del luogo in cui erano state danneggiate le autovetture oggetto delle denunce di sinistro – ha invece affermato che il delitto di cui all’art. 642, c.p. deve ritenersi consumato nel momento e nel luogo in cui la persona offesa riceve la rappresentazione del sinistro simulato (nella specie, la sede della compagnia di assicurazioni), atteso che solo in tale luogo la persona offesa viene a conoscenza della condotta illecita, poi rivelatasi fraudolenta.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, va esclusa la ricorrenza della scriminante del libero esercizio del diritto di critica nei confronti del magistrato requirente che, in occasione della lettura del dispositivo della sentenza che aveva condannato l’imputato, venga da questi applaudito sarcasticamente accompagnando il gesto con la frase “adesso è contento PM ?”, ciò in quanto il dissenso deve ritenersi espresso con modalità offensive e non invece realizzando un “mero sfogo difensivo” rivolto a disapprovare l’attività del Pubblico Ministero (Cass. pen. sez. VI, sentenza 28 novembre 2019, n. 48555).
Una partita di calcio finisce in rissa a seguito dell’invasione di campo realizzata da alcuni giovani che aggrediscono fisicamente l’arbitro dell’incontro. Il processo penale a carico di uno degli autori delle violenze, minorenne, viene sospeso e l’imputato messo alla prova a sensi dell’art. 28 d.P.R. 448 del 1988. Il giovane imputato dovrà seguire un corso di formazione per arbitri come percorso di educazione alla legalità. Se la prova avrà esito positivo il Tribunale dichiarerà estinto il reato. È quanto ha deciso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria – G.U.P. Ramondino, con ordinanza del 20 settembre 2019.
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