La sentenza del Tribunale Vicenza del 16 aprile 2019 n. 491, si muove sinuosamente nel solco della consolidata giurisprudenza a mente della quale nella nozione di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. ed ai fini dell’operatività del modulo di incriminazione di cui all’art. 337 c.p. vi rientrano tutti quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati. In altri termini, ciò che rileva è l’individuazione di poteri autoritativi e certificativi in capo al controllore dei titoli di viaggio, disciplinati da norme di diritto pubblico, a prescindere da investiture formali.