Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza del giudice di pace che aveva assolto un imputato dal reato di lesioni personali colpose per aver lasciato incustodita una carriola sulla pubblica via, provocando un incidente, la Corte di Cassazione (sentenza 2 dicembre 2019, n. 48758) – nell’accogliere la tesi del PM e della difesa della parte civile, secondo cui erroneamente era stato interpretato l’art. 21 cod. strada, che si riferisce non solo ai lavori eseguiti “sulla” sede stradale, ma anche a quelli eseguiti “dalla” strada – ha invece affermato che l’art. 21 cod. strada, laddove stabilisce che chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, si riferisce non solo ai lavori che abbiano ad oggetto la sede stradale, ma più in generale ai lavori che si svolgano sulla sede stradale, anche se riguardanti beni diversi, come, ad esempio, fabbricati che vi si affacciano.
Call Now Button