Il supporto informatico, estratto dalla videocamera di un privato, può essere usato come prova in giudizio, anche se i dati non sono stati acquisiti con la procedura prevista dal Codice di rito. L’utilizzabilità delle videoriprese non è, infatti, subordinata alla procedura di estrazione dei dati archiviati in un supporto informatico disciplinata dall’art. 254 bis c.p.p., la cui inosservanza non comporta alcuna sanzione processuale, potendone derivare, eventualmente, effetti sull’attendibilità della prova (Cassazione penale, sezione V, sentenza 6 maggio 2020, n. 13779).
Il difficile equilibrio tra esigenze deflattive (con la procedibilità a querela) e tutela del patrimonio all’esame delle Sezioni unite penali. La questione è stata rimessa con ordinanza della sezione II del 12 febbraio 2020, n. 5555.; decreto Primo Presidente Aggiunto del 21 aprile 2020.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando quella di primo grado, aveva condannato l’imputato per il reato di falso in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la Corte di Cassazione (sentenza 4 giugno 2020, n. 16982) – nell’accogliere parzialmente la tesi difensiva, secondo cui erroneamente i giudici avevano ritenuto l’imputato colpevole, senza tuttavia indagare approfonditamente in merito alla sussistenza del dolo normativamente richiesto per la punibilità del reo – ha infatti affermato che se è ben vero che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta della parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità dell’immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate, è altrettanto vero però che l’indagine sulla sussistenza dell’elemento psicologico (dolo) deve essere particolarmente approfondita, soprattutto nei casi in cui tra le parti sussista un rapporto di stretta parentela (nella specie, figlio-genitori).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva respinto l’stanza di detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinques Ord. Pen proposta da una detenuta, madre di minore, la Corte di Cassazione (sentenza 4 giugno 2020, n. 16945) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il concreto pericolo di commissione di futuri delitti erroneamente era stato ancorato unicamente ai precedenti penali per reati contro il patrimonio e ai procedimenti pendenti, in relazione ai quali le pregresse carcerazioni non avrebbero sortito effetti deterrenti, non prodotti nemmeno dalla maternità o dal puerperio – ha, diversamente, ribadito che è erroneo negare ad una detenuta, madre di minore, la detenzione domiciliare “speciale” ove si attribuisca rilevanza preminente al dato anamnestico costituito dai precedenti penali per reati della stessa indole, dalle precedenti carcerazioni eseguite in regime alternativo dimostratesi prive di efficacia deterrente, dall’esistenza di carichi pendenti specifici, relativi a fatti commessi mentre era sottoposta alla misura di prevenzione dell’avviso orale, laddove non si spieghi per quale ragione la misura della detenzione domiciliare non può dimostrarsi idonea a contenere il rischio di recidiva per il periodo di espiazione della pena residua.
L’interessante sentenza della Corte d’Appello di Bari del 10 giugno 2020 si occupa della normativa COVID-19 in relazione alla disciplina in tema di misura di prevenzione: in particolare, la Corte distrettuale barese considera anzitutto che il DASPO, costituendo già di per sé una misura di prevenzione che può coesistere con la misura della sorveglianza speciale, non può a sua volta fondare l’applicazione della diversa misura in ragione del sovra-ordinato principio del ne bis in idem sostanziale e processuale; inoltre, considera che l’illecito amministrativo derivante della violazione del distanziamento sociale pur sistematizzando l’indifferenza del soggetto inosservante verso il prossimo non può ipso facto essere posto a fondamento dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, quale giudice di appello, aveva confermato la sentenza assolutoria del giudice di pace nei confronti del committente di alcuni lavori edili, assolto dal reato di lesioni personali colpose, avendo consentito l’abbandono, in maniera incontrollata, di materiali edili collocati all’ingresso del portone del condominio nei quali inciampava un ragazzino, facendosi male, la Corte di Cassazione (sentenza 22 maggio 2020, n. 15697) – nell’accogliere la tesi della difesa della parte civile, secondo cui doveva dirsi sussistere a carico del committente una responsabilità diretta per i danni cagionati nella esecuzione delle opere qualora egli abbia omesso qualunque vigilanza al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere appaltate comportino un rischio per i terzi, come nel caso di specie – ha, diversamente, affermato che appartiene al gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorchè gli stessi tengano condotte imprudenti, purchè non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata.
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 132/2020, dà tempo al legislatore sino al 21 giugno 2021 per rimodulare il sistema sanzionatorio previsto per il delitto di diffamazione commesso dai giornalisti, al fine di renderlo compatibile con i principi sovranazionali come interpretati dalla Corte EDU.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel modificare il giudizio di condanna del tribunale, aveva riqualificato giuridicamente i fatti in relazione all’originario reato di cui all’art. 609 quinquies c.p. (per aver mostrato all’interno di una piscina pubblica comunale a due bambine di sei e nove anni i propri genitali toccandoseli), condannandolo per il reato di atti osceni ai sensi dell’art. 527 c.p., comma 2, in quanto commesso in luogo abitualmente frequentato da minori, la Corte di Cassazione (sentenza 29 maggio 2020, n. 16465) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, per quanto qui di interesse, la piscina comunale non era riconducibile a luogo elettivamente e prevalentemente frequentato da minori, trattandosi semmai di un luogo aperto al pubblico e come tale frequentato anche da minori, peraltro sotto la diretta sorveglianza di un accompagnatore adulto, con conseguente esclusione della configurabilità del reato di cui all’art. 527 c.p. – ha, invero, ribadito che le piscine aperte al pubblico, nel cui ambito rientra quella comunale, pur essendo destinate ad un pubblico indifferenziato per genere e per età, registrano certamente sulla base dei dati dell’esperienza comune, una forte presenza di minori essendo i soggetti che per motivi prettamente ludici, legati alla stessa età infantile, sono fortemente attirati dalla possibilità di immergersi in acqua e prediligono perciò i luoghi in cui vi sia la possibilità di farlo, conseguendone, pertanto, che non è necessario che si tratti di esercizio o struttura esclusivamente riservati ai minori atteso che, prevedendo il dato testuale della norma in esame che la condotta si svolga in un luogo “abitualmente frequentato da minori”, è sufficiente che esso registri sulla base di una “attendibile valutazione statistica”, parametro questo già individuato dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione della norma in esame nella presenza di più soggetti minori di età con carattere elettivo e sistematico.
Con la sentenza n. 19214 del 2020, le sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se e a quali condizioni sia impugnabile da parte del pubblico ministero l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare impugnata e, esclusa la ricorrenza del presupposti per il mantenimento temporaneo della efficacia della medesima misura per ragioni di urgenza, abbia altresì annullato la relativa ordinanza applicativa di cui all’art. 292 c.p.p.
In tema di reati contro la persona, ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumento atto ad offendere di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, c.p., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, come può essere una croce di legno, non rilevando peraltro che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della suddetta aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all’art. 4, l. n. 110 del 1975 (Cassazione penale, sezione V, sentenza 4 giugno 2020, n. 16953).
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