Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – c.d. D.L. “Semplificazioni” (pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 – S.O. n. 24/L) contiene, tra le altre misure, la riforma del reato di abuso d’ufficio, ritenuto da studiosi e operatori uno dei più insidiosi deterrenti alla ‘firma’ durante l’iter decisionale della P.A. e fonte privilegiata del poco meritorio fenomeno della ‘burocrazia difensiva’.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado all’imputato per il reato di estorsione, la Corte di Cassazione (sentenza 18 giugno 2020, n. 18542) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente la Corte d’appello non aveva rilevato che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario – ha diversamente affermato il principio secondo cui la distinzione tra il reato di estorsione consumata attraverso la prospettazione di un pericolo che, apprezzato ex ante, appare quanto mai concreto, sebbene creato ad arte dall’agente, ed il reato di truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario, deve essere effettuata misurando la concreta efficacia coercitiva della minaccia, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, dovendosi ritenere che si verte nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato, derivato dalla volontà potestativa dell’agente, coarta la volontà della vittima; si verte invece nell’ipotesi della truffa quando la prospettazione del pericolo, irrealizzabile per sua intrinseca inconsistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà deviandolo attraverso la induzione in errore.
Una normativa nazionale può consentire il trattenimento di un cittadino extra-Ue, il cui soggiorno è irregolare, in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento, separato dai detenuti ordinari, se costui costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società o per la sicurezza interna o esterna dello Stato membro. Lo ha affermato la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza Stadt Frankfurt am Main del 2 luglio 2020 (causa C‑18/19), interpretando l’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/115 (norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di liberazione condizionale proposta da un detenuto, in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno con decorrenza dal 23 novembre 1999 -, la Corte di Cassazione (ordinanza 18 giugno 2020, n. 18518) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata della normativa in materia, quest’ultima sarebbe contraria agli articoli 14 e 6 della Convenzione Edu e agli articoli 3 e 111, Cost., ha infatti ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter, l. n. 354 del 1975, e dell’art. 2 d. I. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui Il Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art 671 c.p.p., con riguardo al reato di ricettazione commesso il 13 agosto 2015, giudicato con sentenza divenuta definitiva, ed ai reati di evasione e di furto, commessi il 24 agosto 2015, anch’essi giudicati con sentenza divenuta definitiva, la Corte di Cassazione (sentenza 17 giugno 2020, n. 18471) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il giudice dell’esecuzione aveva erroneamente dichiarato che i reati di ricettazione e di furto tutelino un diverso bene giuridico, ritenendo, quindi, tale circostanza ostativa al riconoscimento del vincolo della continuazione – ha infatti affermato che il delitto di ricettazione ben può essere ritenuto come lesivo del medesimo bene giuridico del furto e, pertanto, in caso di istanza in sede esecutiva finalizzata al riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna irrevocabili, deve essere oggetto di una valutazione complessiva, al fine di verificare la presenza degli altri elementi sintomatici (epoca, luogo e altre modalità del fatto), che permettono una complessiva analisi dei presupposti per l’eventuale applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto dell’istanza.
L’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 16 giugno 2020 ha sollevato una nuova complessa questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 2, ultimo periodo c.p., per contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e di rieducazione della pena, e per violazione dell’art. 77 Cost., nella parte in cui è previsto che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nel caso di resistenza a pubblico ufficiale quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni. La novità del provvedimento in disamina, rispetto ad altra ordinanza del Tribunale di Torino, risiede nella invocata violazione dell’art. 77 Cost., per disomogeneità del contenuto della legge di conversione rispetto al decreto-legge che originariamente faceva riferimento a condotte poste in essere in occasione di manifestazioni sportive.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 137/2020, dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 391, comma 5, e 280, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si prevede che, quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’art. 381, comma 2, c.p.p. l’applicazione della misura cautelare personale è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p.
In tema di reati previsti dal codice della navigazione, deve essere disapplicata la normativa di cui all’art. 24, comma 3-septies, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in I. 7 agosto 2016, n. 160, in quanto la stessa, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall’art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25, contrasta con l’art. 12, par. 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. direttiva Bolkestein) e, comunque, con l’articolo 49 TFUE (Cassazione penale, sezione II, sentenza 15 giugno 2020, n. 18200).
Dubbi di costituzionalità sulla legislazione emergenziale, in particolare della nuova ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione, prevista dall’art. 83, quarto comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in riferimento all’art. 25, comma secondo, Cost. Anche il Tribunale di Spoleto, dopo Siena, con ordinanze del 27 maggio 2020, rimette la questione al giudice delle Leggi.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado all’imputato per il reato di rapina aggravata dall’uso delle armi, la Corte di Cassazione (sentenza 16 giugno 2020, n. 18313) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui era stata violata la regola di valutazione dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” dato che non emergeva il confronto con le prove contrarie e segnatamente, con i passaggi incerti della testimonianza dell’offeso, con l’esito dell’esame “stub” e con le testimonianze dei vicini di casa – ha diversamente ribadito il principio che la “regola b.a.r.d.” (acronimo anglosassone: “beyond any reasonable doubt”) in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione “precipita” in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l’unico ad essere sottoposto al vaglio di un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova, laddove, invece, la nuova o diversa valutazione delle prove può essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criterio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” non incontra il limite funzionale che caratterizza il giudizio di cassazione.
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