Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado all’imputato per il reato di rapina aggravata dall’uso delle armi, la Corte di Cassazione (sentenza 16 giugno 2020, n. 18313) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui era stata violata la regola di valutazione dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” dato che non emergeva il confronto con le prove contrarie e segnatamente, con i passaggi incerti della testimonianza dell’offeso, con l’esito dell’esame “stub” e con le testimonianze dei vicini di casa – ha diversamente ribadito il principio che la “regola b.a.r.d.” (acronimo anglosassone: “beyond any reasonable doubt”) in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione “precipita” in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l’unico ad essere sottoposto al vaglio di un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova, laddove, invece, la nuova o diversa valutazione delle prove può essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criterio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” non incontra il limite funzionale che caratterizza il giudizio di cassazione.
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