È del 21 dicembre 2020, la delibera con cui il Consiglio Nazionale Forense stabilisce che, visto il perdurante stato di emergenza da Covid 19, l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo.
La previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 2668 bis c.c., che prevede che, se al tempo della rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa, deve essere interpretata nel senso che la trascrizione rinnovata deve essere eseguita nei confronti dell’attuale titolare del bene, essendo superflua nei confronti degli eredi o degli aventi causa che nelle more abbiano già alienato i beni interessati dalla formalità, purchè emerga, anche dal contenuto della nota di trascrizione, la volontà di procedere in tal modo alla rinnovazione dell’originaria trascrizione. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 22 dicembre 2020, n. 29248.
La Corte di Appello di Roma con sentenza pubblicata il 13 luglio 2020, si è pronunciata sulla questione della tutela del promissario acquirente di un bene immobile sottoposto alla cd. confisca di prevenzione ai sensi della L. n. 575/1965.
Contro le decisioni del Consiglio nazionale forense il ricorso per cassazione va proposto – in forza di quanto ora previsto dall’art. 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) – nel termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d’ufficio della sentenza contestata. A confermarlo è la Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 21 dicembre 2020, n. 29177.
Il Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n. 1087 del 20 novembre 2020, ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dai genitori di un ragazzo per i danni da questi subiti a causa delle condotte illecite e penalmente rilevanti poste in essere nei suoi confronti, nei locali della scuola, da due compagni di classe. Tuttavia, secondo il giudice di merito, l’azione avanzata dagli attori nei confronti del MIUR per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile va qualificata giuridicamente in modo diverso, ossia come domanda di responsabilità contrattuale, avendo infatti i genitori della vittima, nella circostanza, denunciato la violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui egli fruisce della prestazione scolastica, e non, piuttosto, la violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. Ritenute sufficientemente provate la responsabilità dei due aggressori nonchè l’omessa vigilanza da parte del personale docente e non docente, il magistrato calabrese ha condannato il MIUR a risarcire alla vittima i danni non patrimoniali (biologici, psichici e morali) subiti, quantificandoli in un importo superiore rispetto alle stesse richieste attoree.
Di seguito l’articolo del Dott. Celeste, pubblicato in Immobili e proprietà, n. 11/2020, Ipsoa, Milano.
A seguito di tre tentativi non andati a buon fine, in sede di conversione di altrettanti Decreti-legge emanati nell’àmbito della (variegata e alluvionale) normativa c.d. emergenziale dovuta al diffondersi della pandemia da Covid-19, e dopo che, per le analoghe fattispecie delle società, si era, fin da sùbito, stabilita una disciplina alquanto dettagliata, vede finalmente la luce, in materia condominiale, la possibilità di svolgimento dell’assemblea in videoconferenza; tuttavia, la norma che la prevede, ossia l’art. 66, commi 3 e 6, disp. att. c.c., come modificato dalla L. n. 126/2010 – pubblicata nella G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 – si rivela alquanto stringata, lasciando il non agevole compito agli interpreti di colmare le relative lacune e agli operatori pratici di risolvere le criticità quotidiane con spirito di buon senso e ragionevolezza, al fine di evitare strumentali impugnazioni delle delibere adottate con tale modalità.
A seguito di tre tentativi non andati a buon fine, in sede di conversione di altrettanti Decreti-legge emanati nell’àmbito della (variegata e alluvionale) normativa c.d. emergenziale dovuta al diffondersi della pandemia da Covid-19, e dopo che, per le analoghe fattispecie delle società, si era, fin da sùbito, stabilita una disciplina alquanto dettagliata, vede finalmente la luce, in materia condominiale, la possibilità di svolgimento dell’assemblea in videoconferenza; tuttavia, la norma che la prevede, ossia l’art. 66, commi 3 e 6, disp. att. c.c., come modificato dalla L. n. 126/2010 – pubblicata nella G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 – si rivela alquanto stringata, lasciando il non agevole compito agli interpreti di colmare le relative lacune e agli operatori pratici di risolvere le criticità quotidiane con spirito di buon senso e ragionevolezza, al fine di evitare strumentali impugnazioni delle delibere adottate con tale modalità.
L’uso delle parti comuni di un edificio condominiale è oggetto di diatribe continue tra i condomini, soprattutto se uno di loro persegue un interesse proprio in contrasto con quelli della collettività condominiale o anche soltanto di alcuni. La questione più rilevante è costituita dall’utilizzo di una facciata dello stabile al fine di installarvi un manufatto che serva una sola unità immobiliare di proprietà solitaria, magari sita al piano terreno e adibita a ristorazione. Plurime sono le sentenze degli Ermellini in argomento.
Secondo la Cassazione, ordinanza 23 dicembre 2020, n. 29464, deve ritenersi procedibile la domanda risarcitoria, ancorchè inoltrata con strumenti diversi dalla raccomandata – tra cui il fax- qualora ne sia dimostrata l’avvenuta ricezione da parte del destinatario.
La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, avuto specificamente riguardo alla composizione dell’organo per gli affari inerenti alla professione di odontoiatra, trova fondamento – così come per tutte le professioni sanitarie – nella disciplina di cui all’art. 17 del d.I.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233 (recante la normativa sulla “ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina del loro esercizio”), la quale, siccome emanata prima della Costituzione della Repubblica, non si pone affatto in contrasto con il divieto di istituire “giudici straordinari o speciali” successivamente sancito dal suo art. 102, essendo, per l’appunto, precedente ad esso. La conferma arriva dalla Cassazione con sentenza 29 dicembre 2020, n. 29703.
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. ex art. 2052 c.c. giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ex L. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato.
