Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Decreto Milleproroghe 2021) ha prorogato sino al 30 giugno 2021, con alcune marginali eccezioni, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali di rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo, originariamente disposta dall’art. 103, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sino al 30 giugno 2020, poi differita al 30 settembre 2020 e, ancora, al 31 dicembre 2020. Tale decretazione d’urgenza suscita non pochi dubbi di illegittimità costituzionale.
Secondo la Cassazione, ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29625, va rimessa alle S.U. la questione relativa all’interpretazione dell’art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, che, nel disciplinare la fattispecie di acquisizione sanante, indica al comma 3, nella misura del 5% annuo sul valore del bene acquisito, le somme dovute a titolo risarcitorio; si ritiene, infatti, non condivisibile il precedente giurisprudenziale secondo cui il riferimento al “titolo risarcitorio” contenuto nella norma citata è da attribuirsi ad una mera “imprecisione lessicale”.
Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purchè dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita. È quanto si legge nella sentenza n. 29469 della Cassazione del 23 dicembre 2020.
La modifica apportata all’art. 66 disp. att. cod. civ. da ultimo con l’art. 5 bis, c. 1, d. l. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159 ha creato un dibattito tra i giuristi inerenti a tre differenti espressioni testuali utilizzate dal legislatore, che, da qualche tempo, o per eccessiva precipitazione nel disporre una normativa o per una non perfetta conoscenza della materia sulla quale interviene, lascia agli studiosi dubbi interpretativi. Anche per la modifica de qua è opportuno un chiarimento a favore degli operatori che agiscono all’interno del condominio, vale a dire soprattutto degli amministratori.
Il negozio fiduciario è una fattispecie riconducibile alla figura, di origine giurisprudenziale, della fiducia “cum amico”, attraverso la quale il fiduciante trasferisce un bene ad un fiduciario, al fine del compimento, da parte di questo di specifici atti o condotte aventi ad oggetto il bene stesso, ovvero al fine di gestirlo ed amministrarlo in virtù di un futuro ritrasferimento al fiduciante, a richiesta dello stesso.
In virtù del principio “iura novit curia” di cui all’art. 113, primo comma, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, tanto però è destinato a valere con il solo limite che i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 31 dicembre 2020, n. 29980.
Secondo la Cassazione, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 28, la disciplina di cui agli artt. 354 e 356 c.p.p. impone che al soggetto sottoposto ad un accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; ma ciò non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere all’effettuazione del test.
In tema di diffamazione sia specifica che generica, il Giudice non può trascurare la ricerca della verità, al fine di accertare l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, ai sensi dell’art. 51 c.p. e dell’art. 21 Cost. e, in particolare, dell’esimente del c.d. diritto di cronaca o di critica, che spetta ad ogni cittadino che si serva di un mezzo di pubblicità. É quanto si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 16 settembre 2020.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario è oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, essendo basata sull’id quod plerumque accidit, ha carattere relativo iuris tantum e, quindi, ammette la prova contraria. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 7 gennaio 2021, n. 39.
Cominciano a delinearsi in maniera più equilibrata gli interventi legislativi in ambito condominiale suggeriti dall’emergenza da COVID-19, da un lato consentendo, con voto a maggioranza e non più unanime, di approvare i bilanci tramite un’assemblea da remoto, dall’altro lato prorogando la sospensione delle esecuzioni immobiliari sino al termine dello stato di crisi.
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