Per l’ipotesi di ritardo nell’esecuzione degli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro può il Giudice stabilire la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione dell’8 gennaio 2021, n. 97.
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione con la quale si chiedeva l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo. Nel caso di specie il ricorrente lamentava l’eccessiva durata del giudizio svoltosi innanzi al Tar Campania, avente ad oggetto l’ottemperanza di un precedentemente giudicato: il procedimento aveva avuto una durata di quattro anni e 11 mesi per l’unico grado di giudizio. Il ricorrente evidenziava che tale giudizio aveva ecceduto di un anno ed 11 mesi il termine indicato dall’art. 2 bis, l. 89/2001.
Era da tempo quiescente e non risolta la questione circa la natura del c.d. diritto reale di uso esclusivo di una parte comune di un edificio condominiale. La seconda Sezione della Corte Suprema, con ordinanza interlocutoria n. 31420/2019, aveva rimesso la decisione alle Sezioni Unite, stante le non univoche opinioni che si erano formate in giurisprudenza. Esclusa la possibilità di poterlo ricondurre al diritto d’uso di cui all’art. 1021 c.c. , si era inteso configurarlo come deroga all’art. 1102 c.c. e, in quanto tale, trasferibile anche ai successivi aventi causa dell’unità immobiliare a cui l’uso stesso accede, diventando in tal modo tendenzialmente perpetuo. Nemmeno poteva assimilarsi ad una servitù prediale, non potendo quest’ultima, pur imponendo un sacrificio al fondo servente, spingersi sino ad escludere la facoltà di godimento del fondo servente stesso, impedendo ai suoi comproprietari di farne godimento. Più di recente, si era affermata l’impossibilità della costituzione di un uso reale atipico, esclusivo e perpetuo in quanto si sarebbe del tutto privata di utilità la proprietà, oltre che dato vita ad un diritto reale in palese violazione del tradizionale principio del “numerus clausus” dei diritti reali, ispirato ad un’esigenza di ordine pubblico. L’assenza, dunque, di precise soluzioni circa la possibilità di armonizzare l’uso esclusivo del bene comune con la regola generale dettata dall’art. 1102 c.c., ha imposto e giustificato l’intervento delle Sezioni Unite.
La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.
Secondo la Cassazione, ordinanza 12 gennaio 2021, n. 278, l’articolo 191, secondo comma, codice della strada, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, ma condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto.
L’amministratore di condominio è un ruolo da inquadrarsi nel rapporto di mandato. Da ciò consegue l’onere della prova a suo carico per dimostrare che l’inesatto adempimento della propria obbligazione dipende da causa a lui non imputabile. É quanto ribadito dalla Corte d’Appello di Napoli in data 29 settembre 2020.
Il Tribunale di Torino, sentenza n. 4423 del 10 dicembre 2020, a fronte di un sinistro stradale in cui una donna veniva investita da un’automobilista fuggita dopo l’investimento e mai identificata, compie un’accurata disamina del danno risarcibile, che rappresenta una delle prime applicazioni di quanto disposto dalla recentissima sentenza della Suprema Corte n. 25164/2020 in materia di personalizzazione del risarcimento tabellare.
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 13 gennaio 2021, n. 410.
Secondo la Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2021, n. 623, la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase di opposizione.
Il Tribunale di Roma (giudice Dott. Alessio Liberati) ha emesso ordinanza di rilascio, ai sensi dell’art. 665 del codice di rito, disattendendo la prospettazione del conduttore che aveva proposto opposizione, ivi evidenziando che per effetto della “grave crisi scaturita dalla pandemia che ha desertificata il Centro storico… nel periodo 1.03-31.08 2020 la società… ha subito una riduzione del fatturato del 72,72%”, così da richiedere la riduzione di equità del canone, per eccessiva onerosità sopravvenuta ed in forza del principio di buona fede e dei vincoli solidaristici posti dagli artt. 2 della Costituzione e 1175 del codice civile.
