Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 8434 e n. 8435 del 2020) decidono, con due sentenze sostanzialmente uguali che dettano identici principi di diritto, l’insorta questione circa le maggioranze necessarie per l’approvazione di un contratto con cui il condominio concede ad una società di telefonia, o similare, l’uso del lastrico solare comune per l’installazione su di esso di un ripetitore, mediante la trasformazione dell’area con la realizzazione di infrastrutture ed impianti destinati a restare, durante e al termine del rapporto convenzionale, nella titolarità della società stessa. Prodromico alla soluzione della questione è l’esatto inquadramento della natura del contratto che deve disciplinare la fattispecie. Data per pacifica la possibilità per il condominio di deliberare, con maggioranza semplice di cui al 2° e 3° comma dell’art. 1136 c.c., un uso indiretto del bene comune, la possibile qualificazione del relativo contratto in termini di locazione, sussistendo i requisiti di cui all’art. 1571 c.c., può trovare ostacolo nella previsione contenuta all’art. 934 c.c. e con il principio dell’accessione ivi contenuto, nonché con quello giurisprudenziale recentemente affermato dalla medesime Sezioni Unite secondo il quale il titolo che, ex art. 934 c.c., osta all’operatività dell’accessione deve comunque avere un carattere “reale”.
La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 26 maggio 2020, n. 9887.
Con l’importantissima sentenza n. 8906 del 2020 le Sezioni unite – designate dall’ordinamento a decidere sul ricorsi avverso le deliberazioni in sede di disciplinare adottate nei confronti dei magistrati – esamina “funditus” le complesse e delicate problematiche sulla compatibilità tra l’esercizio delle funzioni di magistrato (anche se collocato fuori ruolo) e l’espletamento, da parte dello stesso, di un mandato politico (anche, eventualmente, con l’iscrizione ad un partito politico), stabilendo limiti e modalità di quest’ultimo ai fini della sua rilevanza o meno, sul piano disciplinare, nei confronti del magistrato stesso.
E’ illegittima l’interpretazione del regolamento contrattuale effettuata, non sulla base dei criteri ermeneutici previsti dal codice civile, ovvero tenendo conto del dato letterale e delle altre clausole contrattuali, ma sulla base del comportamento successivo, costituito dal contenuto di una delibera condominiale, neppure adottata all’unanimità. A stabilirlo è la Cassazione civile con ordinanza 27 maggio 2020, n. 9957.
Nel contratto di locazione a uso abitativo, allorquando è prevista una clausola che espressamente sancisce l’obbligo del conduttore di corrispondere una quota mensile a titolo di acconto sugli oneri condominiali, nel caso di specie riscaldamento, con previsione di un conguaglio annuale, è legittimo quale criterio suppletivo, purché pattiziamente concordato, che in caso di malfunzionamento degli apparecchi contabilizzatori di più alloggi, il riparto della spesa dovuta a titolo di riscaldamento sia determinato integralmente secondo il parametro del “volume riscaldato”. A stabilirlo è il Tribunale di Trento con sentenza 20 gennaio 2020, n. 938.
La prevedibilità o l’evitabilità del caso fortuito, quando questo sia costituito dal fatto d’un terzo, non può essere presunta in astratto, ma va accertata in concreto. E l’accertamento in concreto di tali circostanze esige che si stabilisca in facto: (a) se il professionista medio potesse con la diligenza da lui esigibile prevedere quel che sarebbe poi accaduto; (b) se il professionista medio potesse concretamente adottare condotte diverse, e salvifiche, rispetto a quella effettivamente tenuta.
Qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l’esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall’art. 1193 c.c. A stabilirlo è la Cassazione con ordinanza 29 maggio 2020, n. 10322.
Nel caso in cui la parte eserciti l’azione giudiziale senza aver preventivamente esperito il tentativo di conciliazione dettato dalla legge come obbligatorio, il giudice, di norma, è chiamato a dichiarare l’improcedibilità della domanda e ad assegnare alle parti un termine per l’effettuazione della procedura illegittimamente pretermessa che, se regolarmente espletata, permette la regolare prosecuzione del processo. Soltanto nei casi specificamente ed incontrovertibilmente previsti dall’ordinamento, il giudice può emettere una pronuncia di mero rito, con cui, rilevata l’improponibilità della domanda, deliberi sulle spese, omettendo ogni valutazione sul merito. È quanto si legge nelle sentenze n. 8240 e 8241 delle Sezioni Unite della Cassazione del 28 aprile 2020.
Secondo la Cassazione, ordinanza 29 maggio 2020, n. 10323, qualora sia stata proposta domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d’appello non può pronunciare condanna generica ma l’istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l’onere a carico dell’istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l’eventuale applicazione degli artt. 279, n. 4, c.p.c. e 1226 c.c.
Il Tribunale di Bologna (sentenza 6 maggio 2020, n. 695) – nel caso di specie, adito quale giudice d’appello -, dopo aver effettuato una ricognizione delle previsioni recentemente introdotte al fine di regolamentare la giustizia civile in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, rileva come il deposito telematico, operato dalla parte, della memoria di precisazione delle conclusioni, avvenuta durante il periodo di sospensione dei termini processuali sancita dall’art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, implichi rinuncia alla sospensione medesima.
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