Il giudice, chiamato a liquidare i compensi spettanti al difensore per l’attività giudiziale prestata, può disapplicare i parametri previsti dal d.m. 44 del 2014, se li ritieni irragionevoli e non proporzionati al caso concreto. Nella decisione qui annotata il Tribunale di Vicenza, decreto 11 maggio 2020, si occupa di un tema certamente delicato e spinoso, ossia quello della liquidazione dei compensi dovuti a un avvocato per l’attività giudiziale prestata in procedimenti aventi sostanzialmente il medesimo oggetto. Più specificamente, il medesimo Tribunale ritiene che, in casi simili, il giudice possa procedere a una liquidazione unitaria dei compensi, anche in deroga a quanto previsto dal D.M. n. 44/2014.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per superamento dei limiti di velocità, grava sull’Amministrazione resistente, quale attore sostanziale, l’onere di provare, oltre all’omologazione ed alla installazione, anche l’effettuazione delle periodiche verifiche volte ad assicurare la persistente funzionalità dello strumento rilevatore. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 18 giugno 2020, n. 11869.
Di seguito l’articolo del Dott. Meo, pubblicato su Immobili & proprietà n. 6/2020, Ipsoa, Milano.

Considerata la natura di prevenzione della sanificazione delle parti comuni dell’ente condominiale che assume natura di urgenza per la situazione pandemica attuale, non è necessario che l’intervento sia deliberato dall’assemblea condominiale, ben potendo l’amministratore condominiale prendere tale decisione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1135, comma 2, c.c. L’intervento di sanificazione poi deve ad ogni modo essere organizzato e svolto nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dalla legge, cosicché i lavoratori devono avere protezioni adeguate (mascherine e guanti) e devono poter procedere alla sanificazione degli ambienti mantenendo le distanze di sicurezza previste.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 23 gennaio 2020, ha disposto la rettifica delle tabelle millesimali di un condominio i cui valori risultavano notevolmente alterati in conseguenza di cospicui incrementi di superfici di alcune unità immobiliari.
La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza.
Secondo la Cassazione, sentenza 15 giugno 2020, n. 11592, il ricorso per cassazione che non sia stato sottoscritto dal difensore abilitato deve essere dichiarato inammissibile. La dichiarazione del difensore di voler far proprio il contenuto del ricorso è assolutamente inidonea a superare la causa di inammissibilità prevista dall’art. 365 c.p.c., in quanto si risolve in una sorta di pretesa di integrazione ex post della condizione di ammissibilità rappresentata dalla sottoscrizione del ricorso e dall’esistenza della procura speciale quanto alla sua redazione.
Secondo l’art. 1, comma 10, d.l. 16 maggio 2020, n.33 le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, previsione che – pur non menzionando espressamente le assemblee di condominio – si riferisce anche a queste. Questa conclusione è stata confermata dall’articolo 5 dell’ordinanza contingibile e urgente del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 17 maggio 2020, secondo cui sono consentite le riunioni private che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo sono indicate nelle assemblee condominiali e societarie, consigli di associazioni, nel rispetto delle misure di contenimento previste.
Il Tribunale di Roma con provvedimento del 29 maggio 2020, ha assunto una posizione assai interessante che si cala in un contesto generale caratterizzato da una notevole sensibilità in merito alla possibilità per il conduttore di immobile ad uso commerciale di sospendere o comunque mettere in discussione il pagamento del canone locativo nel periodo di lock-down.
Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione n. 11467 del 15 giugno 2020.
Di seguito l’articolo del Prof. Scognamiglio, pubblicato su Il Corriere Giuridico n. 5/2020, Ipsoa, Milano.

La pandemia Covid-19 si è abbattuta come un maglio su un’infinità di relazioni contrattuali, sconvolgendone l’assetto e prospettando problemi di grande rilievo, resi ancora più complessi dall’esigenza di considerare sia l’aspetto microeconomico, della singola relazione contrattuale, sia quello macroeconomico (della ricaduta sulla complessiva funzionalità del sistema della soluzione che si voglia adottare). Essi riguardano, in particolare, le tecniche (da affidarsi all’intervento innovativo del legislatore oppure all’interpretazione, da parte del giudice, di istituti già presenti nell’ordinamento giuridico) per mezzo delle quali offrire risposta all’esigenza di conservazione dell’operazione economica realizzata con il contratto, ove la conservazione possa dirsi un risultato auspicabile, ovvero attraverso le quali ripartire tra i contraenti il costo dell’irrealizzabilità dell’assetto d’interessi prefigurato in contratto.

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