In sede di conversione del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, la l. 25 giugno 2020, n. 70, ha inserito una serie di novità processuali, tra le quali anche in tema di ADR e di mediazione, di cui si intende in questa sede dare conto, soffermandosi sulla più importante, cioè l’introduzione di una nuova ipotesi di mediazione c.d. “obbligatoria” per il contenzioso derivante dagli inadempimenti dovuti al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus.
Secondo la Cassazione, ordinanza 1 luglio 2020, n. 13292, il solo esame obiettivo non può comportare, di per sé, l’insussistenza di postumi invalidanti permanenti, in contrasto con le risultanze della CTU e della documentazione medico-legale.
La Terza sezione civile della Corte di cassazione – con sentenza n. 12113/2020 – interviene di nuovo sulla vexata quaestio della responsabilità extracontrattuale riferita alle conseguenze dannose provocate a persone o cose per effetto dell’azione di animali selvatici, chiarendo, in particolare, a quale PA appartiene l’obbligo di custodia e quali siano i presupposti per la sua configurazione, oltre ad evidenziare come si ripartisce l’onere probatorio nell’azione per il riconoscimento dei danni.
La causa non imputabile dell’inadempimento non rientra tra le eccezioni in senso stretto, non essendo la sua contrapposizione all’inadempimento (dedotto quale fatto costitutivo della domanda) riservata per legge alla parte, né potendo essa ritenersi coordinata con un’azione costitutiva. Costituisce piuttosto un fatto di per sé idoneo a impedire il sorgere del diritto fondato sull’inadempimento, escludendone l’imputabilità, indipendentemente da un apposito atto di manifestazione di volontà in tal senso. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 30 giugno 2020, n. 12980.
Ricorrono i presupposti per l’adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza che ordini il divieto temporaneo di incasso e girata delle cambiali concesse a garanzia dell’adempimento dell’affittuario di un ramo d’azienda e nella disponibilità dell’affittante, qualora l’affittante rappresenti che l’impossibilità di procedere al pagamento dei canoni sia dovuta ad una crisi di liquidità conseguente alla chiusura della propria attività commerciale imposta dalle misure restrittive in vigore per il contrasto della pandemia COVID-19.
Il regolamento adottato dal MISE con decreto n. 54/2020 pubblicato in G.U., la cui entrata in vigore è prevista per il 2 luglio 2020, indica le linee guida a cui deve uniformarsi il rapporto negoziale che si instaura tra l’impresa di assicurazioni e l’utente-consumatore dei servizi assicurativi riferiti alla r.c.a. obbligatoria avente ad oggetto la garanzia riguardante autovetture, motocicli e ciclomotori ad uso privato dei consumatori, in qualità di soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo assicurativo in relazione ai contenuti indicati nel contratto-base ed ai premi praticati dalle compagnie, la cui pubblicizzazione deve avvenire nel rispetto delle procedure di accessibilità e trasparenza delle informazioni, anche sui siti internet di ciascuna impresa operante nella materia assicurativa. Nello schema di contratto-base approvato ed allegato al suddetto regolamento, si recepiscono per lo più le indicazioni normative già presenti nel Codice delle assicurazioni private e nel codice civile, secondo l’interpretazione emersa nella giurisprudenza di legittimità, la cui novità di maggiore rilievo ed impatto sociale, a parte quelle di uso tecnologico – modello elettronico e preventivatore pubblico – e l’apparente formato “standard” di alcune clausole contrattuali di uso comune, ribadendo la contrattazione libera per tutta una serie di importanti garanzie accessorie anch’esse di uso comune, già presenti nei precedenti modelli contrattuali del mercato assicurativo, riguarda l’assunzione della difesa a nome dell’assicurato nei sinistri aperti, a cui è correlata l’assoluta discrezione nella relativa gestione, e l’ulteriore previsione, indicata nell’art. 11 dello schema di contratto-base allegato, che consente all’impresa di assicurazioni di non riconoscere le spese sopportate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata, sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, compresa quella davanti al giudice penale.
Non può essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, purché nel rispetto dei requisiti di validità di cui all’art. 221, secondo comma, c.p.c., poiché in tal caso è previsto l’intervento obbligatorio del P. M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all’art. 70, primo comma, c.p.c., alle quali non si applica il c.d. “filtro in appello”, secondo quanto disposto dall’art. 348-bis c.p.c. È quanto si legge nell’ordinanza del 26 giugno 2020, n. 12920.
Secondo la Cassazione, ordinanza 25 giugno 2020, n. 12645, la fattura accompagnatoria non costituisse prova della prestazione perché priva della firma e del nominativo del vettore e del destinatario, della data e del luogo della consegna e della difformità della merce in essa indicata rispetto ai preventivi allegati.
Al contratto d’opera intellettuale avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione di un appartamento si applicano le norme di cui all’art. 1218 c.c. (al fine di valutare la sussistenza di responsabilità in capo al professionista) anche con riferimento al riparto dell’onere della prova. A stabilirlo è il Tribunale di Milano con sentenza del 25 febbraio 2020, n. 1780.
In considerazione della peculiarità del momento storico ed economico, della specifica situazione commerciale del conduttore e della limitata ripresa delle attività nazionali, può essere ridotto il canone di locazione commerciale di un immobile sulla base di quanto previsto dagli artt. 91 e 103, comma 6 d.l. n. 18/2020, conv. nella legge n. 27/2020. E’ quanto si legge nel provvedimento reso dal Tribunale di Bari il 9 giugno 2020.
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