La circostanza che nella sentenza non si dia atto dell’avvenuto deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica non vale ad escludere che tali atti – depositati anteriormente all’udienza di discussione – siano stati comunque esaminati in sede di decisione; con il che risulta esclusa la possibilità di configurare la dedotta violazione del principio del contraddittorio e la conseguente nullità della sentenza. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 30 settembre 2020, n. 20754.
In tema di classificazione della strada urbana di scorrimento ai fini previsti dall’art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla I. n. 168 del 2002, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante il rinvio alla classificazione contenuta nell’art. 2 cod. stradale. È quanto si legge nella sentenza n. 20872 del 20 settembre 2020.
Con la sentenza n. 20866 del 2020, le Sezioni Unite sono intervenute per dirimere un importante contrasto su una delicata questione processuale attinente alle modalità di notificazione della sentenza in funzione della sua impugnazione qualora essa sia effettuata direttamente ad una parte a struttura complessa ancorché essa risulti ritualmente costituita a mezzo di difensore (con elezione di relativo domicilio), stabilendo la inidoneità di tale forma notificatoria a far decorrere il c.d. termine breve.
La Corte di Cassazione, Sez. II, con l’Ordinanza n. 19510/2020 ha sancito che il contratto preliminare è nullo qualora la garanzia fideiussoria, ex art. 2 del D. Lgs. 20/06/2005, n. 122, sia stata rilasciata dal costruttore per un importo inferiore rispetto alle somme versate dal promittente acquirente a titolo di caparra senza che i lavori fossero stati ultimati. Infatti, in caso di compravendita avente ad oggetto immobili da costruire, l’art. 2 del D.Lgs. 20/06/2005, n. 122 prevede che il costruttore, all’atto della stipula del preliminare, è obbligato al rilascio di una polizza fideiussoria del valore corrispondente alla caparra versata dal promittente acquirente a pena di nullità del contratto.
Al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell’attore, ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi, quando l’ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero quando, in base ad esso, sia determinato dal Giudice nel decreto ingiuntivo con un semplice calcolo aritmetico.
Con l’ordinanza n. 203 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui rispettivamente la durata ragionevole del processo in primo grado non deve superare tre anni e quella del giudizio nei suoi tre gradi non deve superare i sei anni, poiché con altri precedenti la Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, nella parte in cui si applica alla durata del primo e unico grado di merito del processo previsto dalla citata legge per assicurare un’equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all’irragionevole durata di un (altro, precedente) processo, essendo lo Stato tenuto a concludere il procedimento volto all’equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior parte dei casi sono più complesse e, comunque, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell’amministrazione della giustizia, con l’effetto che l’intero processo di equa riparazione deve concludersi nel più breve termine biennale, in caso di celebrazione sia del grado di merito che di quello di legittimità.
È onere di diligenza del mediatore di informare le parti di tutte le questioni, a lui note, influenti sulla sicurezza dell’affare, tra le quali quella relativa alla capacità patrimoniale delle parti, specie in presenza della dazione di somma a titolo di anticipo di pagamento o caparra, dovendo la parte promissaria acquirente poter confidare nel recupero della somma anticipata in caso di inadempienza della controparte agli obblighi assunti con il contratto preliminare. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 29 settembre 2020, n. 20512.
Non l’assenza di riscontri diagnostici strumentali impedisce il risarcimento del danno alla salute con esiti micropermanenti, ma piuttosto l’assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa, compiuta sulla base di qualsivoglia elemento probatorio od anche indiziario, purché in quest’ultimo caso munito dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n. 20339 del 28 settembre 2020.
Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 15 maggio 2020, n. 20221, decidendo all’esito di un’udienza svoltasi in remoto ex art. 83, comma 7, lett. f) e h) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), dichiara l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto, per non avere il debitore opponente adempiuto all’onere di attivazione del procedimento di mediazione delegata.
Di seguito l’articolo del Prof. Piraino, pubblicato su I Contratti n. 4/2020, Ipsoa, Milano.

Il saggio esamina le principali disposizioni in materia di obbligazioni e di contratti introdotte dalla normativa emergenziale al fine di fronteggiare la pandemia di Covid-19 e tenta di ricondurle a sistema. Più nel particolare, molte delle norme esaminate, a dispetto della loro natura eccezionale, non fanno che applicare istituti del diritto generale delle obbligazioni e dei contratti, come l’impossibilità definitiva o temporanea, la risoluzione per impossibilità, la revisione volontaria del contratto etc. Di particolare interesse – anche per l’impatto applicativo – si rivelano le questioni relative alla gestione dei rapporti contrattuali di durata e ai riflessi delle misure restrittive delle attività economiche e non sul regime delle obbligazioni pecuniarie. Norme di taglio marcatamente eccezionale si registrano invece in materia restitutoria.

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