Di seguito l’articolo dell’Avv. Monti, pubblicato su Danno e Responsabilità n. 5/2020, Ipsoa, Milano.

L’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19 ha risvegliato il dibattito relativo all’esistenza di un generale obbligo legale di rinegoziazione del contratto in Italia e all’opportunità di prevederlo espressamente. Si analizzano i termini essenziali di tale dibattito e le sue prospettive, al fine di verificare se la soluzione ai problemi determinati dalla pandemia in ambito contrattuale possa essere costituita dall’approvazione del d.d.l. n. 1151 Senato che delinea l’introduzione esplicita dell’obbligo di rinegoziazione nel codice civile.

Nell’ipotesi di infiltrazioni di acqua derivanti da parte comune di edificio condominiale, il danno subito dal proprietario dell’immobile per l’indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l’onere per l’attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l’ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell’immobile, l’avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza del 9 ottobre 2020, n. 21835.
Per il giudice delegato la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, disposta dalla legislazione emergenziale (dd.ll. 18 e 34/2020 e relative leggi di conversione), non concerne le attività di attuazione dell’ordine di liberazione o del decreto di trasferimento. In realtà il contenuto della specifica disposizione (art. 103, comma 6) non autorizza una simile restrittiva interpretazione. É quanto si legge nel provvedimento del Tribunale di Siracusa del 17 settembre 2020.
La Corte d’appello di Bari, sentenza 18 giugno 2010, esamina l’entità del compenso professionale pattuito dall’avvocato con il proprio cliente nel contratto di conferimento d’incarico per la difesa giudiziale sulla scorta dei parametri ministeriali, precisando che la relativa determinazione deve comunque tenere conto dell’attività espletata effettivamente dal suddetto professionista, il quale, non può chiedere somme relative ad una singola fase processuale che di fatto non ha trovato ingresso nel giudizio civile.
La voce del danno morale o non patrimoniale non è ricompresa mai nel danno biologico e va liquidata autonomamente non solo in forza di quanto espressamente stabilito sul piano normativo dall’art. 5, lettera C del d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 ed ora 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo infatti tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell’individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.
Raccogliendo le sollecitazioni degli operatori del settore, la legge n. 126 del 2020 ha provato a dare risposta alle esigenze di gestione dei condomini edilizi finora ignorate dalla normativa emergenziale legata all’epidemia da COVID-19: come spesso accade, tuttavia, i tentativi di curare un male possono condurre ad uno peggiore.
Di norma il cliente che conferisca l’incarico a un legale che fa parte di uno studio associato è tenuto a versare l’onorario al professionista e non allo studio di cui quest’ultimo fa parte, data la natura personale dell’attività oggetto del mandato professionale, a meno che l’associazione sia regolata da appositi accordi, che possono attribuire all’associazione medesima la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti. È quanto si legge nell’ordinanza n. 21868 della Cassazione del 9 ottobre 2020.
Va rimessa alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni semplici in ordine ai requisiti necessari per ritenere giudizialmente provata la regolarità del procedimento notificatorio compiuto a mezzo posta nell’ipotesi della c.d. irreperibilità relativa del destinatario.
Secondo la Cassazione, ordinanza 1 ottobre 2020, n. 20975, nel contratto di locazione a uso commerciale è legittimo pattuire la rinuncia del conduttore all’eccezione di compensazione in riferimento al deposito cauzionale, poiché non sussiste alcuna “parte debole” meritevole di particolare tutela.
Al netto peggioramento dell’epidemia di COVID (c.d. “coronavirus”), ed alla decisa accelerazione dei contagi, documentati nelle ultime settimane, ha fatto eco lo sviluppo di diffusi elementi di significativa criticità in vaste aree della vita quotidiana, come confermato in un recente rapporto stilato dall’Istituto Superiore della Sanità per conto del Ministero della Salute. La riapertura delle scuole, ad esempio, ha cagionato ben presto lo sviluppo di numerosi focolai di contagio. Il presente contributo mette in luce gli eventuali profili di responsabilità, civile e penale, a carico dei dirigenti scolastici, tenuti ad organizzare gli istituti ad essi affidati in modo tale da evitare al massimo la diffusione del virus tra gli alunni, gli insegnanti ed il personale scolastico in genere. L’Inail ha equiparato il contagio da coronavirus contratto sul luogo di lavoro (anche a scuola) alla stregua di un infortunio sul lavoro. Ma l’indennizzo dovuto alle vittime non autorizza in via automatica ad addebitare in capo ai suddetti dirigenti una responsabilità civile o penale per i danni da contagio. La rigida e puntuale applicazione, da parte loro, dei protocolli stilati al riguardo dal Governo nazionale pare fungere da adeguato “scudo” rispetto ad eventuali denunce ed azioni tese ad acclarare una loro responsabilità civile.
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