In tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina meno restrittiva, la costruzione, realizzata in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, non può ritenersi illegittima qualora risulti conforme alla nuova disciplina, non potendosi ordinare la demolizione o l’arretramento dell’edificio originariamente illecito che abbia le caratteristiche e i requisiti che ne consentirebbero la costruzione alla stregua della disciplina sopravvenuta». È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 24 novembre 2020, n. 26713.
Sull’Amministratore ricade sempre l’obbligo di ricevere, custodire i contenitori e informare i condomini in merito alle norme per la custodia, la conservazione dei contenitori ricevuti e il loro utilizzo. L’Amministratore deve innanzitutto: comunicare ai condomini la ripartizione dei giorni della settimana a seconda della raccolta dei rifiuti; posizionare i cassonetti della raccolta comune. Ad ogni modo è l’assemblea condominiale a decidere dove collocare i bidoni della raccolta differenziata (con il voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea). In mancanza di una delibera assembleare, è l’Amministratore a provvedere direttamente.
Il trend giurisprudenziale volto a riconoscere una spiccata autonomia al danno morale rispetto al danno biologico impone di vagliare la tenuta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, in quanto esse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento di entrambe le voci. Una recente pronuncia della Suprema Corte evidenziava le criticità insite nell’applicazione delle tabelle milanesi, non ritenendo in particolare corretta la previsione di un criterio standard di liquidazione riferito anche al danno morale. La sentenza 10 novembre 2020, n. 25164 ribadisce tali perplessità, ma appare meno drastica, delineando una traiettoria diversa che conduce ad apportare alcuni correttivi alle anzidette tabelle quante volte non si riesca a dimostrare in giudizio la sussistenza del danno morale.
Il proprietario di vani terranei di un edificio in condominio può, perciò, aprire porte di comunicazione tra tali vani e il contiguo cortile comune, ovvero per accedere ai primi dalla via pubblica, pur se uno o più dei detti vani siano già serviti da autonomo ingresso dalla stessa via, rientrando ciò nella facoltà di ciascun condomino di utilizzare la cosa comune per il miglior godimento della stessa anche apportandovi opportune modificazioni, sempre che non ne risulti alterata la destinazione e ne sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 24 novembre 2020, n. 26703.
La sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 7 ottobre 2020, che si occupa di un caso di infezione nosocomiale che ha condotto alla morte il paziente contagiato, respinge – per carenze probatorie – la domanda risarcitoria proposta iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, mentre accoglie quella dai medesimi proposta iure successionis, condannando la struttura sanitaria al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius mentre era in vita, articolato nel danno biologico terminale e nella sofferenza connessa alla consapevolezza di veder giungere la fine della propria esistenza.
Secondo la Cassazione, ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22657, in assenza dell’intervento dello ius superveniens, il semplice mutamento della giurisprudenza di legittimità non può spiegare per quanto detto efficacia sulla decisione del giudice di rinvio, che è tenuto ad attenersi alle prescrizioni scaturenti dalla sentenza della Corte di Cassazione per effetto della quale gli è stato devoluto il giudizio ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c.
Secondo la Cassazione, ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22572, l’appoggio di una struttura metallica con una tenda avvolgibile al muro comune perimetrale di un edificio condominiale, individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico.
La responsabilità dell’avvocato non consegue al solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni; difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva e risultato da questa derivatane, il danno, sussistente nell’an, è carente sul diverso piano del danno-conseguenza e dunque irrisarcibile. È quanto si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 28 maggio 2020, n. 430.
Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 14 ottobre 2020, n. 22140.
Il Tribunale di Siena, sentenza n. 285 del 20 marzo 2020, interviene su un caso di richiesta di risarcimento dei danni alla reputazione di un consulente del lavoro a seguito della pubblicazione on line all’interno del servizio Google My Business di un commento negativo sul servizio reso dal cliente. Il Tribunale approfondisce il bilanciamento fra il diritto alla critica e la tutela della reputazione.
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