Chi deve partecipare alle udienze fissate per la giornata, chi ha ricevuto comunicazioni di presentarsi per qualsiasi ragione; chi deve presentare atti o istanze per ottenere certificato e/o provvedimenti urgenti e indifferibili. Queste sono alcune delle ragioni urgenti e indifferibili, ricorrendo le quali, è ammesso l’accesso al Giudice di Pace, al Tribunale ed alla Corte d’Appello. Prosegue a Milano il nostro appuntamento con la Rubrica “Covid e Tribunali: istruzioni per l’uso” dedicata a tutti gli Avvocati che intendono intraprendere una qualsiasi attività giudiziaria nel settore civile presso un Foro diverso rispetto a quello di propria appartenenza.
Ai sensi degli artt. 194, comma 2 c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., l’espletamento di tutte le attività del C.T.U. senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali è mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni dell’ausiliario, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica la nullità della consulenza, la quale, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro e verifica a posteriori dell’elaborato del consulente. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 18 novembre 2020, n. 26304.
La domanda di riduzione del canone di locazione commerciale proposta dal conduttore relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in ragione della asserita chiusura dell’immobile locato, a causa dell’intervenuta emergenza sanitaria da Covid-19 non può essere accolta ove non sia dimostrato che l’inadempimento alle obbligazioni sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile e, in particolare, ove non sia dimostrata l’intervenuta chiusura del locale in oggetto. È quanto si legge nella sentenza n. 519 del Tribunale di Alessandria del 18 settembre 2020.
In ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 20 novembre 2020, n. 26524
Ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso all’avvocato domiciliatario, è necessario ricostruire i rapporti tra le parti in quanto è obbligo del mandante (avvocato o cliente) corrispondere il compenso all’avvocato domiciliatario. Il Tribunale di Bologna con la sentenza 29 ottobre 2020 ha affrontato la problematica del soggetto obbligato al pagamento del compenso all’avvocato domiciliatario in presenza di una procura congiunta.
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 20 novembre 2020, n. 26516.
Come è regolamentato l’accesso alle cancellerie del Tribunale di Bari? L’udienza generale si tiene sempre in un giorno prefissato? È necessario “prenotare” le udienze? Scopriamo nel dettaglio quali sono le istruzioni da seguire presso il Foro di Bari .
Poiché all’adozione di un provvedimento di ricusazione del consulente tecnico, assunto fuori dal termine prescritto, non consegue alcuna nullità positivamente prevista, sussiste il diritto del C.T.U. alla liquidazione del compenso nell’ambito del procedimento speciale ex art 15, D.Lgs. n. 150/11. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 19 novembre 2020, n. 26358.
Con repentino ripensamento, la legge di conversione del d.l. n. 125 del 2020 ha già modificato il sesto comma dell’art. 66, disp. att. cod. civ., stabilendo che per la partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza basta il consenso della maggioranza dei condomini. La correzione legislativa non applica nuovi rimedi rispetto al suo immediato predecessore e perciò appare pronta a rivelarsi causa di nuovi mali.
Di seguito l’articolo dell’Avv. Augusto Cirla, pubblicato su Immobili & proprietà n. 11/2020, Ipsoa, Milano. Le modifiche apportate all’art. 66 disp. att. dalla L. n. 126/2020 di conversione del D.L. n. 104/2020 sembrano concedere all’amministratore la possibilità di convocare più facilmente l’assemblea per fare approvare il rendiconto consuntivo ed il preventivo di spesa, così da potere poi procedere nei confronti dei condomini morosi, tenuto presente che, per il momento, nessuna disposizione di legge prevede la sospensione delle spese condominiali, il cui pagamento, stante la precaria situazione dettata dal Covid-19, è lasciato alla professionalità dell’amministratore ed alla sua capacità di gestire il condominio in un momento indiscutibilmente difficile.
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