In questo sesto appuntamento della nuova Rubrica “Covid e Tribunali: istruzioni per l’uso” andiamo alla volta di Perugia dove scopriamo, tra le altre cose, che presso il Tribunale non è possibile accedere liberamente ma è richiesto un appuntamento da prendersi telefonicamente oppure via e-mail e che in Tribunale ed in Corte d’Appello è ammesso solo il deposito telematico.
Con la sentenza n. 24379/2020 qui annotata la Corte di Cassazione fornisce una interessante interpretazione dei requisiti necessari per l’iscrizione anticipata degli studenti universitari nel registro praticanti ai fini della pratica professionale. In particolare, la Suprema Corte afferma che tale possibilità è riservata esclusivamente agli studenti che siano in regola con gli esami e che siano iscritti all’ultimo anno regolare del corso di laurea.
Secondo la Cassazione, ordinanza 11 novembre 2020, n. 25288, il giudizio sulla responsabilità sanitaria si articola in due cicli: “a monte” si pone quello relativo all’evento dannoso e alla sua derivazione causale, la cui prova grava sul creditore/danneggiato secondo il criterio della “preponderanza dell’evidenza”; “a valle” si pone, invece, quello relativo alla possibilità (o meno) di adempiere, essendo il debitore/danneggiante ammesso a provare “che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).(Nel caso di specie è stata cassata la sentenza con la quale i Giudici di appello hanno riconosciuto la responsabilità del primario e della struttura ospedaliera, una volta ritenuto che il nesso di causalità materiale fosse provato, e ciò per il sol fatto della verificazione dell’evento che le misure di contenzione adottate avrebbero dovuto scongiurare, senza interrogarsi sul diverso comportamento che, anche alla luce delle peculiari condizioni del caso concreto – stato gestazionale della paziente ed impossibilità di praticare trattamenti farmacologici – si sarebbe potuto – o meglio, dovuto – esigere dalla struttura sanitaria).
In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in una misura inferiore a quelli domandati, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 13 novembre 2020, n. 25788.
Il conduttore che intenda opporsi allo sfratto per morosità deducendo di non aver potuto corrispondere regolarmente il canone in conseguenza del rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid-19, ha l’onere di dare prova circostanziata del collegamento eziologico tra causa impossibilitante ed inadempimento. Il rispetto delle norme di contenimento costituisce solo astratta causa di forza maggiore, la cui incidenza nel caso concreto deve essere dimostrata dal conduttore; in difetto, il Tribunale emette ordinanza (28 ottobre 2020) non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni.
Nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell’impegno di spesa previsto dell’art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), l’obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell’ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Ciò determina, in entrambi i casi, l’improponibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell’ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi; nel secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall’art. 2042 cod. civ.
L’accesso alle cancellerie del Tribunale di Firenze fino al 31.01.2021 è consentito previo appuntamento tramite il gestionale “Tribunale Firenze Smart Pass” previa registrazione dalla home page del sito internet del Tribunale di Firenze, all’area dedicata ai “servizi on line”. Per le cancellerie civili gli appuntamenti possono essere fissati dalle 10,30 alle 11,50, e per la cancelleria delle sentenze e dei decreti ingiuntivi dalle 10.00 alle 12.00, mentre dalle 11,50 alle 12,30 le cancellerie civili e dalle 12,00 alle 13,00 la cancelleria sentenze e decreti ingiuntivi sono ad accesso libero, nell’ambito del quale potranno essere trattate anche le urgenze. Scopri questa e numerose altre informazioni nel nuovo “episodio” della Rubrica “Covid e Tribunali: istruzioni per l’uso” dedicato al Tribunale di Firenze.
Il Giudice monocratico campano (Tribunale di Torre Annunziata, sez. I, sentenza 21 settembre 2020, n. 1330) ritorna sull’annoso problema delle maggioranze necessarie per modificare la tabella millesimale sulla base delle quali vengono ripartite le spese tra i condomini e conferma che, nell’attuale regime, fuori dai casi previsti dall’art. 69 disp.att.c.c., ricorre un’ipotesi di nullità se la modifica avviene a maggioranza, e non all’unanimità, La delibera è invece annullabile se, nella prima ipotesi, non è raggiunta la maggioranza qualificata richiesta. La modifica della tabella millesimale necessita la forma scritta ad substantiam, talché non rileva il pagamento dei contributi per diversi anni da parte dei condomini in base alla tabella di fatto applicata, né la prolungata accettazione dei bilanci, né la partecipazione con voto favorevole a reiterate delibere di ripartizione delle spese condominiali straordinarie e né l’acquiescenza alla concreta attuazione di tali tabelle. Il requisito della forma scritta ad substantiam deve reputarsi necessario anche per le modificazioni del regolamento di condominio, al quale sono allegate le tabelle millesimali. Le modifiche ad esso, al pari di quelle apportate alle tabelle millesimali, in quanto sostitutive delle clausole originarie del regolamento, devono avere i medesimi requisiti delle clausole sostituite, dovendosi, conseguentemente, escludere la possibilità di una modifica per il tramite di comportamenti concludenti dei condomini.
Avuto riguardo all’obiettività dell’inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., non comprensibile è il riferimento ad una “non linearità” del comportamento della parte, rinviando la “non linearità” ad una situazione di opacità, mentre il giudizio di inadempimento postula chiarezza ed obiettività dell’inottemperanza all’impegno contrattuale. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 16 novembre 2020, n. 25845.
ll promovimento d’una impugnazione in via surrogatoria impone alla Corte d’appello di accertarne i presupposti, ed in primo luogo l’inerzia del debitore: ma questi accertamenti non possono considerarsi “nuovi” ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., perché hanno ad oggetto l’ammissibilità del gravame, e quindi rientrano nel proprium di qualsiasi giudizio d’appello. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 17 novembre 2020, n. 26049.
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