Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dell’indagato, applicandogli invece la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare per il reato di lesioni aggravate in danno del coniuge, la Corte di Cassazione (sentenza 20 aprile 2020, n. 12503) – nel disattendere la tesi del PM, che aveva proposto ricorso, secondo cui, l’applicazione congiunta delle due misure cautelari avrebbe offerto maggiori garanzie alla persona offesa, nel senso che l’eventuale caducazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare avrebbe travolto anche le relative prescrizioni che, invece, sarebbero rimaste in piedi se connesse anche alla misura del divieto di avvicinamento, prevista dall’art. 282-ter, c.p.p. – ha invece rilevato che il Pm avrebbe dovuto precisare quali profili cautelari, nel caso concreto, restavano privi di tutela a seguito dell’adozione della sola misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con le prescrizioni aggiuntive imposte all’indagato, al fine di giustificare l’adozione di una misura cautelare più afflittiva (es. divieto di dimora, obbligo di dimora) suscettibile di essere scongiurata dalla applicazione congiunta delle misure indicate (artt. 282-bis e 282-ter, c.p.p.).
I Protocolli del Tribunale e del giudice di pace di Torino per le udienze penali per la Fase 2: si va avanti senza brio tra fermezza sabauda e paura del contagio. Per conoscere le linee guida da adottare nella fase 2 per la trattazione dei procedimenti civili del Tribunale e del Giudice di Pace di Torino, leggi Fase 2: i Protocolli del Tribunale e del giudice di pace di Torino per le udienze civili.
Il d.l. n. 33 del 2000, in vigore dal 16 maggio 2020, introduce, come recita la rubrica, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed inaugura la c.d. “fase 2”, caratterizzata da un prudenziale allentamento delle severe misure restrittive introdotte dagli artt. 2 e 3 d.l. n. 19 del 2020, in considerazione di una sensibile attenuazione della diffusione del virus sul territorio nazionale, come accertato dai dati epidemiologici registrati in queste ultime settimane.
Pronunciandosi su un caso “croato” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni delle autorità giudiziarie di negare ad un imputato, accusato del reato di violenza sessuale, la possibilità di celebrare l’udienza in presenza del pubblico, la Corte EDU, ha escluso, seppure a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto a un processo equo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il punto centrale riguardava l’esistenza del corretto bilanciamento del diritto del ricorrente alla celebrazione dell’udienza pubblica nei procedimenti avviati nei suoi confronti con l’accusa di stupro e il diritto della vittima alla protezione della sua vita privata. La Corte di Strasburgo (sentenza 14 maggio 2020 n. 30373/13) ha riscontrato che la giustificazione delle autorità giudiziarie croate per escludere la presenza del pubblico dai processi, in particolare la protezione della vita privata della vittima, era stata ragionevole. Ha sottolineato in particolare che lo Stato era stato obbligato a proteggerla dalla c.d. vittimizzazione secondaria, data la natura particolarmente delicata del suo esame incrociato davanti al giudice, che necessariamente comportava la rivelazione di informazioni sugli aspetti più intimi della sua vita. Inoltre, tali informazioni avrebbero potuto essere divulgate in uno qualsiasi dei gradi del processo penale svoltosi nei confronti del ricorrente, e quindi disporre che solo una parte del procedimento dovesse svolgersi “a porte chiuse” non sarebbe stato sufficiente per proteggere la vittima da ulteriore imbarazzo e stigmatizzazione.
Pur dopo la modifica del sistema tabellare degli stupefacenti, realizzata per effetto del decreto legge 20 marzo 2014 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità [articolo 80, comma 2, del dpr n. 309 del 1990], mantengono tuttora validità i criteri fissato dalla sentenza delle Sezioni unite, 24 maggio 2012, Biondi, fondato sul rapporto fra quantità massima detenibile come prevista nell’elenco allegato al dm 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto. Peraltro, con riferimento alle “droghe leggere” la soglia rimane fissata in kg. 2 di principio attivo (Cassazione penale, sezioni Unite, sentenza 12 maggio 2020 n. 14722).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando quella di primo grado, aveva condannato una “blogger” per aver rivolto a mezzo internet espressioni diffamatorie all’indirizzo di una giornalista per aver pubblicato un articolo su un quotidiano locale on-line in cui erano riportate notizie non corrette circa il decesso del coniuge, la Corte di Cassazione (sentenza 20 aprile 2020, n. 12460) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui difettava la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, avendo omesso la Corte di appello di esaminare la qualificazione di «sgallettata», utilizzata per descrivere la p.o. come giornalista, nel contesto espressivo complessivo dell’articolo a sua firma – ha invece riaffermato che il delitto di diffamazione deve ritenersi integrato quando le espressioni utilizzate si traducano «in gratuiti attacchi alla persona ed in arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di “argumenta ad hominem”».
In tema di impedimento a comparire del difensore, è inaccoglibile l’istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore fondata sulla decisione “prudenziale” di non comparire dinanzi all’ufficio giudiziario (nella specie, la Corte di Cassazione), per il timore di esporsi a contagio da Coronavirus, senza addurre alcun particolare motivo di salute di carattere personale/familiare, laddove nessun caso di contagio sia stato rilevato né nella regione di residenza del difensore né nella città ove si svolga l’udienza, e considerato che nessuna delle misure precauzionali adottate dall’ordinanza P.C.M. all’epoca applicabile incideva sulla trattazione dei procedimenti giudiziari, sull’utilizzo dei mezzi di trasporto o sulla libertà di circolazione all’interno della Regione o da questa verso zone non identificate dall’O.M.S. come a rischio epidemiologico (Cassazione, Sez. III, sentenza 28 aprile 2020, n. 13129).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, ribaltando l’esito assolutorio del giudizio di primo grado, aveva condannato l’imputato per il reato di ricettazione, avendo tentato di incassare un biglietto contraffatto della lotteria, la Corte di Cassazione (sentenza 17 aprile 2020, n. 12412) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui non vi era prova che l’imputato fosse a conoscenza della consapevolezza della provenienza delittuosa del tagliando della lotteria – ha diversamente rilevato come, a fronte di quanto accertato dal tribunale (ossia, da un lato, che non vi era la prova piena della consapevolezza della provenienza delittuosa del biglietto e, dall’altro, che nemmeno l’aspetto esteriore del biglietto era tale da rendere evidente la sua contraffazione), i giudici di appello non si erano adeguatamente confrontati con il dato, assai significativo, per il quale né il notaio né il direttore della banca cui l’uomo si era rivolto per la riscossione della vincita avevano avuto alcun sospetto tanto da aver avviato le relative procedure.
La sentenza della Cassazione penale n. 12043/2020 esamina un profilo della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni di particolare importanza che chiama in causa, ancora una volta, la struttura e l’estensione del diritto alla discovery come configurato, in termini affatto peculiari, dalla Corte costituzionale nella specifica materia delle misure cautelari di carattere personale.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva, per quanto qui di interesse, parzialmente confermato la condanna inflitta in primo grado, anche agli effetti civili, nei confronti degli eredi di una donna per il reato di violazione in concorso degli obblighi di assistenza familiare (artt. 110, 570, co. 2, c.p.), per avere omesso reiteratamente di versare denaro alla madre ammalata, così facendo mancare alla stessa i mezzi di sussistenza, confermando inoltre il risarcimento, in solido tra loro, dei danni civili subiti dalla parte civile, persona danneggiata dal reato quale convivente “more uxorio” della defunta persona offesa, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva, la Corte di Cassazione (sentenza 15 aprile 2020, n. 12201) – nell’accogliere, per quanto qui rileva, la tesi difensiva, secondo cui la sentenza doveva essere annullata, in relazione alle statuizioni civili, limitatamente al disposto risarcimento dei danni patrimoniali, ivi compresa la provvisionale liquidata il favore della costituita parte civile – ha infatti affermato che, configurando le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio”, effettuate nel corso del rapporto, l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., tale obbligazione naturale vale solo nei confronti della persona convivente e non anche dei suoi figli, per cui non ha fondamento una pretesa di risarcimento nei loro confronti, pretesa che potrebbe valere solo se ricorressero nei confronti del convivente gli specifici presupposti dell’arricchimento senza causa in presenza di prestazioni a suo vantaggio esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il contenuto delle quali va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
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