La Cassazione penale, con sentenza n. 21070 del 15 luglio 2020, ha ritenuto che il rifiuto alla consegna dell’imputato per esigenze processuali, qualora il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, sia meramente facoltativo; mentre la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza fondanti la decisione sul mandato di arresto europeo sia di competenza del giudice straniero che ha emesso il provvedimento.
La sentenza della Cassazione penale n. 20487/2020 ribadisce un orientamento ormai costante in giurisprudenza, che però viene riportato erroneamente in termini di incompatibilità ‘automatica’ dell’aggravante della premeditazione con il vizio parziale di mente, laddove è corretto invece sostenere che la premeditazione può essere esclusa solamente ove sia provato con (probabilità confinante con la) certezza che nel caso di specie la persistenza del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione od alla persistenza della volontà criminosa.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare, che aveva assolto dal reato di peculato alcuni consiglieri regionali per essersi appropriati dei fondi pubblici della Regione, previsti per il finanziamento delle attività dei Gruppi consiliari dalla Legge Regionale, in particolare compiendo una serie di spese non giustificabili, per le quali si era chiesto ed ottenuto indebitamente il rimborso, imputandole al fondo per il funzionamento dei Gruppi Consigliari regionali, la Corte di Cassazione (sentenza 9 luglio 2020, n. 20535) – nell’accogliere la tesi del PM, che aveva impugnato la sentenza assolutoria, secondo cui le uniche ‘spese rimborsabili’ erano quelle strumentali al perseguimento dei fini istituzionali, nonché quelle volte a soddisfare la funzione rappresentativa esterna del gruppo consigliare, con lo scopo di accrescerne il prestigio e l’immagine, con esclusione invece delle spese sostenute dal singolo consigliere per l’attività di “parte, come quella tipica del partito politico di appartenenza politica” – ha in particolare affermato che non sono “spese di rappresentanza” tutte quelle estranee alla rappresentanza del gruppo, all’accrescimento della sua capacità operativa all’interno del Consiglio, e connesse solo alla proiezione esterna ed alle esigenze di visibilità del consigliere o del partito di appartenenza.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva revocato ad un detenuto, sottoposto a regime alternativo alla detenzione, la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, per essere stato sorpreso in compagnia del figlio, mentre quest’ultimo era intento a spacciare sostanze stupefacenti, la Corte di Cassazione (sentenza 8 luglio 2020, n. 20270) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui quand’anche fosse stata provata la condotta contestata, si sarebbe risolta in una mera connivenza, in quanto tale inidonea a giustificare la disposta revoca, alla luce della condotta complessiva dell’affidato – ha ribadito che l’affidato, quand’anche, nella più benevola delle ipotesi, avesse prestato un consenso tacito all’azione colpevole del figlio, peraltro avvenuta sotto i suoi occhi (e quindi, se non addirittura agevolata, quanto meno tollerata), aveva tenuto una condotta interruttiva del percorso di risocializzazione, con violazione del rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato e gli organi del trattamento, donde l’ulteriore prosecuzione di quest’ultimo, in regime alternativo, sarebbe stata in contraddizione con le finalità di recupero sociale della pena.
Con la sentenza n. 23166 del 2020, le sezioni Unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito “se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all’art. 297, comma 3, c.p.p., debba essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee, o invece, computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 179/2020, ha dichiarato illegittimità delle disposizioni che disciplinano il casellario giudiziale, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e il successivo provvedimento che dichiara l’estinzione del reato medesimo.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza del GIP, applicativa della misura custodiale detentiva carceraria nei confronti di un soggetto, indagato di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti, la Corte di Cassazione (sentenza 2 luglio 2020, n. 19875) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui l’indagato sarebbe stato sottoposto erroneamente alla misura detentiva in applicazione del principio del “non poteva non sapere”, essendosi egli limitato solo a mettere a disposizione del cognato – fratello della moglie – il garage in cui lo stupefacente era stato rinvenuto, senza che emergessero elementi da cui trarre la consapevolezza dell’utilizzo del garage quale “deposito” – ha invece rilevato che correttamente i giudici di merito, quanto alla differenza tra connivenza e complicità, avevano fatto corretta applicazione dei principi di diritto già in più occasioni puntualizzati dalla S.C., in sostanza riconoscendo un concorso nel reato, avendo egli offerto un consapevole apporto all’altrui condotta criminosa, in forme idonea ad agevolare o rafforzare il proposito criminoso del concorrente.
Di seguito l’articolo del Prof. Alberto Gargani pubblicato su Diritto penale e processo, n. 7/2020, Ipsoa, Milano.
L’emergenza Covid-19 ha posto la questione dei profili di responsabilità penale correlati alle modalità di gestione del rischio epidemia in ambito sanitario. A fronte della richiesta di “scudi penali”, si pone la ne-cessità di verificare sia il “rischio penale” cui potrebbero andare incontro medici, infermieri, dirigenti sa-nitari e titolari di funzioni politico-amministrative, sia i modi in cui il soverchiante condizionamento del contesto emergenziale potrebbe essere valutato in sede di accertamento della responsabilità di tali soggetti.
Covid-19 emergency raises the question of criminal liability related to the risk management of epidemic. In view of the increasing demand for an exemption from punishment, there is a need to consider the ‘criminal risk’ that could involve doctors, nurses, health administrators and politicians and the ways through which the heavy influence of emergency context could be evaluated when ascertaining the lia-bility of such subjects.
L’emergenza Covid-19 ha posto la questione dei profili di responsabilità penale correlati alle modalità di gestione del rischio epidemia in ambito sanitario. A fronte della richiesta di “scudi penali”, si pone la ne-cessità di verificare sia il “rischio penale” cui potrebbero andare incontro medici, infermieri, dirigenti sa-nitari e titolari di funzioni politico-amministrative, sia i modi in cui il soverchiante condizionamento del contesto emergenziale potrebbe essere valutato in sede di accertamento della responsabilità di tali soggetti.
Covid-19 emergency raises the question of criminal liability related to the risk management of epidemic. In view of the increasing demand for an exemption from punishment, there is a need to consider the ‘criminal risk’ that could involve doctors, nurses, health administrators and politicians and the ways through which the heavy influence of emergency context could be evaluated when ascertaining the lia-bility of such subjects.
Pronunciandosi su un caso “azero” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni delle autorità di polizia e giudiziarie che, dopo aver arrestato e perquisito una coppia di coniugi, avevano proceduto al sequestro di documenti e dei conti correnti bancari degli stessi, perdipiù adoperando modalità operative altamente intrusive della privacy (ad esempio, non garantendo nemmeno un minimo di riservatezza alla donna che aveva chiesto di andare in bagno, nonostante la stessa fosse quasi svestita), la Corte EDU, ha ritenuto, all’unanimità (sentenza 16 luglio 2020, n. 68817/14), che vi fosse stata sia la violazione di numerose disposizioni convenzionali (l’art. 5, §§ 1 e 4 per la illegittima privazione della libertà personale di entrambi per un lungo periodo, mancando elementi di ragionevole sospetto che ne giustificassero l’arresto e la detenzione in stato di custodia cautelare, non avendo nemmeno potuto contestarne i presupposti per mancanza di un rimedio; l’art. 6 § 2, per la violazione del diritto alla presunzione di innocenza; l’art. 8, per l’intrusione nella privacy della sig.ra Yunusova durante l’uso del bagno e mentre stava spogliandosi; ancora, l’art. 8, per le perquisizioni e i sequestri cui erano stati sottoposti entrambi i ricorrenti; infine, l’art. 1 del protocollo n. 1, a causa del blocco dei conti bancari dei ricorrenti senza alcuna base giuridica). Il caso riguardava due cittadini azeri, Leyla Islam gizi Yunusova, una nota attivista e difensore dei diritti umani e suo marito, Arif Seyfulla oglu Yunusov, ambedue residenti in Olanda. Erano stati arrestati e detenuti in stato di custodia in Azerbaigian nel 2014, sostenendo che le misure prese contro di loro erano in realtà un’azione di rappresaglia per il loro attivismo e per la critica contro il governo. La Corte EDU, nell’accogliere le loro denunce ha riconosciuto l’assoluta illegittimità del comportamento posto in essere dalle autorità di polizia e dalle autorità giudiziarie azere che non avevano esitato a perquisire, sequestrare (ed anche umiliare, visto che la donna aveva subito una indubbia intrusione nella propria vita privata, in quanto la polizia aveva preteso di essere presente mentre la ricorrente era in bagno e semi-svestita) beni e denari sui conti correnti dei due coniugi, senza che vi fosse alcuna base legale per tali attività.
Prima sentenza della Suprema Corte di Cassazione di applicazione dell’art. 83, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Con la pronuncia n. 21367 del 17 luglio 2020 infatti, superato il dubbio di costituzionalità del citato art. 83, comma 4, in quanto norma di carattere generale, proporzionato e temporaneo, la Corte di Cassazione applica la nuova causa di sospensione della prescrizione.
