La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere tale presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.
Il divieto generale di discriminazioni in base alla nazionalità non è applicabile ad una clausola, contenuta in un contratto concluso tra un produttore di dispositivi medici e una compagnia assicurativa, che limita territorialmente la copertura assicurativa della responsabilità civile in quanto una tale situazione non rientra, allo stato attuale del diritto dell’Unione, nel campo di applicazione di quest’ultimo. Il principio è stato affermato dalla Corte Ue riunita in Grande Sezione, con la sentenza dell’11 giugno 2020, nel caso TÜV Rheinland LGA Products e Allianz IARD (C-581/18): da ciò consegue che i giudici europei non possono pronunciarsi sulla eventuale sussistenza di una discriminazione in base alla nazionalità legittimità determinata dalla clausola – inserita in un contratto stipulato tra una compagnia di assicurazione e un produttore di protesi mammarie, a garanzia della propria responsabilità civile per la produzione di tali protesi – che ha limitato l’estensione geografica della copertura assicurativa ai soli danni verificatisi nella Francia metropolitana o nei dipartimenti e territori francesi d’oltremare.
Colui che, senza esservi tenuto, adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento, il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori”. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione sez. II, 28 luglio 2020, n. 16061.
È consentito l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale a condizione che non impedisca l’uso paritario delle parti comuni, non provochi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 28 luglio 2020, n. 16066.
Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all’art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione. A confermarlo è il Tribunale di Trento con sentenza n. 171 del 5 marzo 2020.
Le vittime del naufragio di una nave battente bandiera panamense possono adire i giudici italiani con un’azione di responsabilità contro gli organismi italiani che hanno classificato e certificato tale nave. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia con la sentenza Rina (C-641/18) del 7 maggio 2020, precisando che, un ricorso per risarcimento danni, proposto contro persone giuridiche di diritto privato che esercitano un’attività di classificazione e di certificazione di navi per conto e su delega di uno Stato terzo, rientra nella nozione di “materia civile e commerciale” ai sensi dell’art. 1, par. 1, del Reg. Bruxelles I (reg. n. 44/2001) e, di conseguenza, qualora l’attività non sia esercitata in forza di prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto dell’Unione. Inoltre, la Corte Ue ha affermato che il principio di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale non osta all’esercizio, da parte del giudice nazionale adito, della competenza giurisdizionale prevista da tale regolamento in una controversia relativa a un ricorso per risarcimento danni, qualora tale giudice constati che tali organismi non si sono avvalsi delle prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto internazionale.
Secondo la Cassazione, ordinanza 27 luglio 2020, n. 15989, la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.
Al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. Il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguente tenuto al pagamento del corrispettivo. Tale principio opera anche quando, come nel caso di specie, l’incarico di difesa è stato conferito da un avvocato a un collega in favore di un terzo soggetto, nonostante la procura congiunta. È quanto si desume dalla lettura dell’ordinanza n. 7037 del 22 marzo 2020 n. 7037 della Cassazione.
Nell’ambito del progetto di welfare attivo contenuto nel Regolamento per l’assistenza, Cassa Forense ha indetto quattro nuovi bandi per l’assegnazione di borse di studio per orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta (bando n. 1/2020), in favore di studenti universitari, figli di iscritti alla Cassa (bando n. 2/2020), per l’assegnazione di contributi per famiglie numerose (bando n. 5/2020) e, infine, per famiglie monogenitoriali (bando n. 6/2020).
Il cambio di destinazione dell’area su cui insiste il terreno di proprietà del condominio non fa venir meno il vincolo di destinazione a parcheggio pubblico e ad area verde dei terreni in oggetto, vincolo nascente dagli strumenti urbanistici in applicazione dell’art. 41 quinquies I. n. 1150 del 1942. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 30 luglio 2020, n. 16423.
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