L’evento “Coronavirus” ha investito pressochè tutti i rapporti contrattuali ed in assenza di un grave pregiudizio subìto nella specifica vicenda in oggetto dalla ricorrente, tale da distinguere la sua posizione nel quadro più generale dei rapporti contrattuali, il mero evento Covid-19 non può in re ipsa costituire un pregiudizio imminente ed irreparabile idoneo a radicare la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. É quanto si legge nel provvedimento del Tribunale di Lucca del 6 luglio 2020.
Il principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito riservato in via esclusiva al giudice e come tale è insindacabile in sede di legittimità. A ribadirlo è la Cassazione con ordinanza n. 16217 del 31 luglio 2020.
Si giustifica il ricorso alla valutazione equitativa dei danni in caso di inevitabili margini di approssimazione, dovuti alle modalità con cui sono state commesse le sottrazioni e all’impossibilità di disporre di riscontri contabili. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 24 agosto 2020, n. 17614
Con l’interessante sentenza 5 agosto 2020, n. 16723 le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno risolto l’importante contrasto manifestatosi in seno alle sezioni semplici sulla disciplina relativa all’inammissibilità della prova per testimoni con riferimento ai contratti per i quali è necessaria la forma scritta, soffermandosi, in particolare, sul regime del correlato rilievo della nullità di siffatta prova con riguardo ai contratti per i quali è prevista l’adozione di detta forma, ma solo “ad probationem”.
La Suprema Corte, ordinanza 28 luglio 2020, n. 16077, afferma che, nel caso di risoluzione di un contratto di compravendita di un’automobile affetta da vizi, occorre considerare, ai fini della determinazione del prezzo da restituire all’acquirente, l’utilizzo del veicolo fatto da quest’ultimo, così che non si configuri una disparità di trattamento con riferimento all’aspetto fondamentale della reciprocità degli effetti restitutori e in modo tale da evitare una indebita locupletazione dell’acquirente.
Il giudicato penale di condanna non impedisce al Giudice civile un nuovo accertamento in relazione a distinti titoli di responsabilità ascrivibili ad altri soggetti eventualmente concorrenti nella determinazione del sinistro, atteso che tale indagine non viene affatto ad incidere sull’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e sulla riconducibilità del reato alla condotta dell’imputato, bene potendo estendersi un siffatto accertamento anche al concorso di altre condotte illecite – riferite a soggetti non assoggettati a procedimento penale e comunque non intervenuti come parti nel procedimento penale – nella causazione dell’evento lesivo. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 25 maggio 2020, n. 17682.
In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell’assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 17450/2020 della Cassazione civile.
È nulla la deliberazione assembleare, in relazione all’art. 70 disp. att. c.c., allorquando, per il caso di infrazioni al regolamento di condominio, rimette la comminatoria della sanzione, alla discrezionalità dell’assemblea, circa l’individuazione delle singole condotte violate e non a specifiche, e predeterminate, violazioni di disposizioni del regolamento condominiale, come esige la norma de qua. Parimenti, è altrettanto viziata da nullità la delibera assembleare che prevede in caso di recidiva la misura della sanzione eccedente l’importo massimo previsto dalla legge. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Trani n. 942/2020 emessa in data 15/06/2020.
Nel contesto di contratti di credito integralmente eseguiti, la direttiva 93/13/CEE si applica anche dopo l’integrale esecuzione del contratto e, in caso affermativo, un’azione di restituzione delle somme percepite in forza delle clausole contrattuali considerate abusive può essere assoggettata a una “prescrizione breve” di tre anni, decorrente dalla cessazione del contratto? Rispondendo al quesito del Tribunale rumeno con la sentenza del 9 luglio 2020 (cause riunite C‑698/18 e C‑699/18), i giudici europei hanno affermato la legittimità della normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell’azione diretta ad accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori di questo accertamento. Il termine, però, non deve essere meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di natura interna né deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. D’altro canto, la direttiva 93/13/CEE e i principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto non ammettono un’interpretazione giurisdizionale della normativa nazionale secondo la quale l’azione per la ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola è assoggettata a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dalla data dell’esecuzione integrale di tale contratto, qualora si presuma che, a tale data, il consumatore avrebbe dovuto avere conoscenza del carattere abusivo della clausola o qualora tale termine inizi a decorrere soltanto a partire dall’accertamento giudiziale della causa di tali azioni. La sentenza quindi boccia questa sorta di “prescrizione breve” che impedirebbe al consumatore di avere una tutela effettiva.
L’eccezione di inadempimento ben può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, pur ove non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l’adempimento chiesto ex adverso. È quanto affermato da Cass. civ., sez. II, sentenza del 18 agosto 2020, n. 17214.
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