Nel caso in cui un Comune abbia subordinato il pagamento del compenso di un professionista all’erogazione di finanziamenti da parte dell’U.E., la P.A. non può rinunciare alla condizione avveratasi, poiché ciò è possibile solo in caso di condizione unilaterale e non anche ove alla clausola si annetta carattere bilaterale. È quanto deciso dalla Cassazione con ordinanza n. 18031 del 28 agosto 2020.
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 13 luglio 2020, n. 2446, ha ravvisato l’invalidità di una deliberazione dell’assemblea condominiale che, pur riportando nomi e quote dei condomini intervenuti e dando atto dell’unico voto contrario all’approvazione, non aveva individuato nominativamente i condomini assenzienti.
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 15985 del 27 luglio 2020 ha chiarito che: ”il rimborso forfettario delle spese generali, costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e tale somma spetta automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla soccombente”.
Secondo la Cassazione, ordinanza 28 agosto 2020, n. 17974, la responsabilità dell’avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell’avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole – con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione – può essere affermata solo se il cliente dimostri che l’impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.
Secondo la Cassazione, ordinanza 27 agosto 2020, n. 17920, tra conviventi possono darsi obbligazioni naturali, il cui adempimento è irripetibile, secondo la regola propria di quelle obbligazioni, salvo che si tratti di versamenti effettuati in esecuzione di un contratto di mutuo.
Nell’ipotesi in cui il contratto in essere tra le parti preveda una pluralità di obbligazioni tra loro connesse, con conseguente carattere complesso delle valutazioni circa l’impatto sull’intero sinallagma contrattuale degli inadempimenti allegati dalle parti, sussistono i presupposti per l’esperimento della mediazione nel corso del processo e prima dello svolgimento dell’istruttoria e della eventuale attività peritale. È quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale di Monza del 24 giugno 2020.
Quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa, anche se patito in conseguenza di errata prestazione sanitaria da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, anche in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale, pure nel caso in cui sia accertato che la vittima, come nell’ipotesi di un libero professionista prima o immediatamente all’inizio della sua attività, al momento del sinistro percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato.
Il giudice di pace di Frosinone, con sentenza del 29 luglio 2020, esamina una questione giuridica del tutto nuova, perché inedita la sottostante fattispecie, concernente la decisione sulla legittimità della sanzione amministrativa di carattere pecuniario irrogata nei confronti dei presunti trasgressori del divieto di spostamento previsto nei Dpcm succedutisi nel periodo di lockdown nazionale, in attuazione di norme emanate per fronteggiare la pandemia da Coronavirus.
Il proprietario che faccia eseguire sul suo fondo escavazioni, o opere, risponde direttamente in quanto proprietario, ai sensi dell’art. 840, comma 1, c.c., dei danni causati ai vicini dalle opere da lui intraprese anche se abbia affidato i relativi lavori in appalto.
L’errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c., postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l’erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 23 luglio 2020, n. 15700.
