Il danneggiato in un sinistro causato da un veicolo (o natante) non identificato può richiedere il risarcimento dei danni al fondo di garanzia per le vittime della strada, ma deve provare che il sinistro si è verificato per colpa del conducente dell’altro veicolo, e che questo veicolo sia effettivamente esistente e non identificato. Nel caso di specie, le contraddittorie risultanze probatorie hanno inficiato l’accoglimento della domanda. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 28 luglio 2020 n. 16030.
In materia di delibere condominiali sono affette da nullità – che anche il condomino il quale abbia espresso il voto favorevole può fare valere – quelle con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 31 luglio 2020, n. 16531.
Il tempo che intercorre tra la definizione della fase cognitiva e l’inizio di quella esecutiva non può essere conteggiato ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo. Nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitamente ai fini del riconoscimento dell’indennizzo ex art. 2 Legge n. 89/2001, non deve essere conteggiato come “tempo del processo” quello intercorso tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva. Detto spazio temporale può rilevare, invece, ai fini del ritardo di esecuzione come autonomo pregiudizio indennizzabile, in via diretta ed esclusiva in assenza di un rimedio interno, con ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo. È quanto si evince dalla lettura della sentenza della Cassazione del 21 maggio 2020, n. 9390.
Di seguito l’articolo del Prof. Avv. Giovanni Comandé pubblicato su Danno e Responsabilità, n. 3/2020, Ipsoa, Milano.
L’autore muovendo dallo stato dell’arte del dialogo tra legislatore e giurisprudenza in tema di responsa-bilità sanitaria illustra le ripercussioni dell’emergenza da covid19 sul possibile contenzioso futuro. L’analisi pone l’accento sul ruolo delle strutture sanitarie e dei vertici organizzativi delle aziende sanita-rie offrendo indicazioni interpretative utili per operatori.
L’autore muovendo dallo stato dell’arte del dialogo tra legislatore e giurisprudenza in tema di responsa-bilità sanitaria illustra le ripercussioni dell’emergenza da covid19 sul possibile contenzioso futuro. L’analisi pone l’accento sul ruolo delle strutture sanitarie e dei vertici organizzativi delle aziende sanita-rie offrendo indicazioni interpretative utili per operatori.
The author, moving from the dialogue between the legislator and courts of law on medical responsibility, illustrates the implications of the covid19 emergency on possible future litigation. The analysis focuses on the role of health care structures and their top management, offering useful interpretative indications for operators.
Dalla natura inveritiera delle dichiarazioni fatte nella domanda di ammissione deve essere dedotta l’insussistenza dei requisiti e, quindi, l’esclusione dal beneficio, con la conseguenza che, nel caso di precedente ammissione provvisoria, essa deve essere revocata. A stabilrlo è la Cassazione con sentenza 31 luglio 2020, n. 16516.
Le conseguenze del Dieselgate, lo scandalo delle emissioni venuto alla luce nel 2015, non sono ancora venute a cessare: come è noto, la Volkswagen per ottenere l’omologazione dei veicoli con un motore EA 189 Euro 5, aveva dotato le sue auto di un software illegale (c.d. defeat device) che in fase di test faceva sembrare che le emissioni fossero a norma mentre, in condizioni reali, su strada, le sostanze inquinanti emesse superavano di tantissimo i limiti massimi prescritti. Adesso, la Corte di Giustizia Ue, con la “sentenza Verein für Konsumenteninformation/Volkswagen AG” del 9 luglio 2020 nella causa C-343/19, ha affermato che un costruttore di automobili i cui veicoli illecitamente manipolati in uno Stato membro siano rivenduti in altri Stati membri può essere convenuto dinanzi agli organi giurisdizionali di questi ultimi. Infatti, afferma la Corte Ue, il danno in capo all’acquirente si concretizza nello Stato membro in cui egli acquista il veicolo per un prezzo superiore al suo valore reale. Un ostacolo in meno per i tanti acquirenti di auto del gruppo Volkswagen equipaggiate con i motori incriminati che volessero proporre azioni di risarcimento dinanzi ai giudici del proprio Paese e non in Germania.
Secondo la Cassazione, ordinanza 30 luglio 2020, n. 16337, nell’ipotesi di condominio costituito da soli due condomini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all’approvazione di deliberazioni che – come quella di nomina dell’amministratore – richiedano comunque, sotto il profilo dell’elemento personale, l’approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione “unanime”, non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.
Il giudice (Tribunale di Lecce ordinanza 2 luglio 2020) chiamato a decidere sul reclamo opposto dal creditore, nel silenzio del codice di rito, richiama un precedente giurisprudenziale (Trib. Cassino, 13 novembre 2014) dettato per un caso analogo: “la revoca, disposta con ordinanza, del decreto cautelare emesso inaudita altera parte determina la caducazione con effetto ex tunc del primo provvedimento, anche in ipotesi di ordinanza di modifica riduttiva del contenuto del decreto, nel senso che si verifica ab origine il travolgimento, totale o parziale, degli effetti del decreto nell’assorbimento del provvedimento emesso inaudita altera parte nella seguente ordinanza a contraddittorio pieno”.
La responsabilità dell’insegnante, previsto dall’art. 2048, comma 2, c.c. si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza degli allievi, ed è quindi responsabilità per colpa propria (presunta). È quanto si legge nella sentenza n. 7297 del 15 maggio del Tribunale di Roma.
In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso; al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 28 luglio 2020, n. 16064.
