L’art. 1304 comma 1 c. c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne. A stabilirlo è la Cassazione civile con ordinanza 10 luglio 2020, n. 14711.
Il diritto di sepolcro, ossia il diritto alla tumulazione in un determinato luogo, nel caso di sepolcro ereditario, spetta, in base a trasferimenti inter vivos o mortis causa, anche a soggetti estranei alla famiglia; mentre, nel caso di sepolcro gentilizio o familiare (noto anche come sepolcro iure sanguinis), tale essendo costituito dalla volontà del fondatore, il diritto spetta ai soli familiari, i quali lo acquistano iure proprio sin dal momento della nascita. La natura gentilizia o familiare del sepolcro si presume, in mancanza di contraria volontà del fondatore. È quanto stabilito dal Tribunale di Ivrea con sentenza del 30 giugno 2020.
La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non opera di diritto e deve essere oggetto di una pronuncia giudiziale avente natura costitutiva; l’intenzione manifestata da una delle parti di avvalersi di tale rimedio, dunque, non la autorizza a sospendere l’esecuzione della prestazione, posto che non vi è estinzione dell’obbligazione (come nel caso dell’impossibilità sopravvenuta) e non ricorre una delle ipotesi disciplinate dagli artt. 1460 e 1461 c.c. (che, a determinate condizioni, consentono ad uno dei contraenti di rifiutare o sospendere in via di autotutela l’esecuzione della propria prestazione). Deve certamente riconoscersi, in quanto fatto notorio, che la pandemia e le conseguenti misure di contenimento adottate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 abbiano precluso quasi del tutto l’esercizio dell’attività alberghiera e che si sia trattato di eventi di carattere imprevedibile e straordinario; tuttavia, le drastiche misure adottate hanno avuto vigenza temporanea e, almeno attualmente, non essendovi più restrizioni agli spostamenti all’interno del territorio nazionale, non appare verosimile che una località turistica di mare resti senza turisti durante la stagione estiva; del resto, il carattere straordinario degli eventi è stato tenuto in considerazione anche dal legislatore nazionale, che ha introdotto una serie di misure a sostegno delle imprese, di cui anche la ricorrente può beneficiare per riavviare la propria attività. Quanto alla sussistenza dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo l’azienda alberghiera ancora nella disponibilità dell’affittuaria ricorrente, non vi sono pertanto elementi sufficienti per escludere che quest’ultima, ora che le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria sono state allentate, possa proficuamente riavviare l’attività alberghiera per la stagione estiva, per cui difetta il fumus boni iuris della preannunciata azione di risoluzione contrattuale.
La Cassazione, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15760, richiamando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale stabilisce che, ove il decreto prefettizio abbia previsto il posizionamento dell’autovelox lungo soltanto un senso di marcia e, al contrario, l’accertamento sia stato effettuato per il tramite di un autovelox posizionato sul senso di marcia contrapposto, il verbale di contestazione della violazione è illegittimo, anche se siano in seguito intervenute note di chiarimento da parte dell’amministrazione in senso contrario.
La compagnia aerea deve provvedere al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai passeggeri in conseguenza della cancellazione del volo aereo, secondo le modalità stabilite da norme sia interne che internazionali. Ma il danno non patrimoniale va risarcito unicamente se allegato e provato, cosa che, in questo caso, non è accaduta. A confermare il suddetto orientamento è il Tribunale di Roma con sentenza 16 gennaio 2020, n. 950.
È stato pubblicato in G.U. il D.M. 9 giugno 2020, n. 80 con il regolamento concernente modifiche al decreto 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. I corsi obbligatori di preparazione all’esame d’avvocato slittano pertanto al 31 marzo 2022.
Compete alla parte creditrice che chiede il pagamento della riparazione, dinanzi alle contestazioni della controparte, provare che il proprietario del veicolo abbia conferito al terzo presentatore la procura necessaria per commissionare a suo nome l’effettuazione delle riparazioni. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 21 luglio 2020, n. 15454.
È sollevato dubbio di legittimità costituzionale per palese contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32 Cost. del combinato disposto dell’art. 8, d.p.r. 115/02; 91 cpc, art. 8, co. 1 e 2, l. 24/17, 669-quaterdecies e 669-septies cpc, nella parte in cui si esclude che il giudice possa addebitare, in tutto o in parte, a carico di una parte diversa dal ricorrente, il costo della CTU svolta nel giudizio ex art. 696 bis cpc e 8, L. n. 24/17. È quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale di Firenze del 21 maggio 2020.
Sussiste la responsabilità professionale del difensore che non abbia tempestivamente impugnato una sentenza sfavorevole qualora si possa ritenere, in base al criterio del “più probabile che non”, che l’impugnazione sarebbe stata accolta. Nella decisione qui annotata il Tribunale di Ferrara, sentenza 21 aprile 2020, si occupa di un tema molto delicato in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, ossia quello dell’accertamento della responsabilità in caso di mancata o tardiva impugnazione di una sentenza sfavorevole. Più specificamente, il medesimo Tribunale ritiene che l’avvocato risponda qualora, sulla base dello standard probatorio del “più probabile che non”, sia ragionevole pensare che l’impugnazione, se proposta tempestivamente, sarebbe stata accolta.
Sussiste la fattispecie dell’“abuso del processo” allorchè, con il ricorso per cassazione, si agitano ragioni di censura “de plano” valutabili, secondo l’ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, e quindi pretestuose. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 21 luglio 2020, n. 15445.
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