Essendosi appreso di un’indagine della Procura di Milano per frode nelle pubbliche forniture relativamente alla vicenda dei camici, ci si sofferma in questo articolo sulle questioni poste dal reato di cui all’art. 356 c.p., letto attraverso le più recenti sentenze di legittimità e di merito.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, giudicando in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, aveva confermato la condanna inflitta ad un uomo, per il reato di concorso in omicidio, per aver egli contribuito al fatto prestando ai sicari l’auto utilizzata per uccidere la vittima, la Corte di Cassazione (sentenza 7 settembre 2020, n. 25221) – nell’accogliere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui non risultava dimostrato in alcun modo, nemmeno nella prospettiva del dolo eventuale, che l’imputato fosse stato consapevole dell’utilizzo che sarebbe stato fatto della sua autovettura al momento della messa a disposizione del veicolo – ha infatti affermato che ai fini del concorso in omicidio volontario, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario che il concorrente sia informato sull’identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull’identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza da parte sua che la propria azione si iscriva in un progetto delittuoso finalizzato alla realizzazione di un omicidio, la cui ideazione ed esecuzione è affidata ad altri, ovvero, in alternativa, in un piano delittuoso lo sbocco del quale, rappresentato dall’evento letale, sia solo una eventuale e possibile conseguenza dell’azione concordata, il cui verificarsi, tuttavia, è accettato dal concorrente come un rischio possibile, che non gli impedisce di fornire il suo contributo materiale alla realizzazione del progetto.
Due pronunce delle Sezioni unite (Cass. pen. sez. Un., 17/7/2020, n. 21368 e Cass. pen. sez. Un., 17/7/2020, n. 21369) suscitano l’interesse del giurista poiché la Cassazione, per superare dubbi di incostituzionalità del comma 2 bis dell’art. 448 c.p.p., è costretta a riscrivere la disposizione e a ridisegnare la disciplina del patteggiamento, laddove delinea l’area di negoziabilità, attraverso un percorso normativo e argomentativo assai discutibile.
Pronunciandosi su un caso “finlandese” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni delle autorità giudiziarie che avevano assolto un ispettore di polizia dalle accuse di aver negligentemente omesso di procedere al sequestro dell’arma con cui un giovane studente aveva posto in essere una carneficina, uccidendo nove compagni ed un professore, senza peraltro accogliere le richieste di risarcimento danni presentate dai familiari delle persone rimaste uccise nella sparatoria, la Corte EDU, ha ritenuto, a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata sia la violazione dell’art. 2 (diritto alla vita), della Convenzione EDU sotto l’aspetto sostanziale, escludendo invece, la violazione della predetta norma convenzionale per quanto riguardava l’accusa di non aver diligentemente svolto le attività di indagine dopo la strage. Il caso era stato originato da una serie di denunce presentate per contestare il mancato adempimento da parte delle autorità dell’obbligo positivo di proteggere la vita delle vittime di una sparatoria avvenuta in una scuola nella città di Kauhajoki nell’anno 2008, in cui erano rimaste uccise 10 persone. Il caso, assurto agli onori della cronaca, aveva visto come sfortunati protagonisti nove studenti ed un insegnante, che erano rimasti uccisi durante una sparatoria causata da uno studente della stessa scuola, luogo della carneficina, che poi si era suicidato. La Corte EDU (sentenza 17 settembre 2020, n. 62439/12) ha rilevato che le autorità non potevano essere a conoscenza di un rischio reale e immediato per la vita dei prossimi congiunti dei ricorrenti. Tuttavia, la polizia aveva saputo di un post su Internet dello studente, che era stato intervistato prima della folle azione, ed aveva valutato di sequestrargli l’arma, senza tuttavia deciderlo in tempo utile per evitare la strage. Il sequestro dell’arma sarebbe stata per la Corte EDU una precauzione ragionevole, consentita anche dalla legge. La mancata adozione di quella decisione significava che le autorità non avevano adempiuto al loro speciale dovere di diligenza derivante dal livello di rischio particolarmente elevato inerente a qualsiasi condotta illecita che coinvolga l’uso di armi da fuoco.
L’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, ha determinato una depenalizzazione del comportamento dell’albergatore che non versa al Comune quanto da lui incassato a titolo di contributo/imposta di soggiorno da parte dell’ospite, essendo l’omesso, ritardato o parziale versamento punito soltanto con una sanzione amministrativa (Tribunale di Rimini, ufficio del Gip, 24 luglio 2020).
Di seguito l’articolo del Prof. Spangher e dell’avv. Antinucci, pubblicato su Diritto Penale e Processo n. 8/2020, Ipsoa, Milano. La L. 28 febbraio 2020, n. 8, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”, interviene sulla c.d. riforma Orlando (D.Lgs. n. 116 del 2017) in materia di intercettazioni e contiene disposizioni relative all’entrata in vigore della riforma stessa posticipata al 1° maggio 2020, poi prorogata con D.L. n. 28 del 30 aprile 2020 a dopo il 31 agosto 2020 in ragione dell’emergenza pandemia da Covid 19. Nel delineato contesto, il legislatore ha introdotto l’inedita disciplina della c.d. pesca a strascico mediante il captatore informatico anche per reati comuni, novella che ha non poco animato i dissidi delle forze politiche e dei protagonisti della giurisdizione penale in fase di conversione in legge della c.d. riforma delle intercettazioni.
La ratio sottesa all’applicazione dell’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede è destinata a mantenere la sua pregnanza ogniqualvolta l’affidamento nel rispetto dell’altrui proprietà da parte di terzi appare come unica possibilità, quantomeno per elementare ragionevolezza (Cassazione penale, sezione V, sentenza 3 settembre 2020, n. 25035).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, nel riqualificare i fatti contestati ad un imputato (inizialmente qualificati come estorsione) ai sensi dell’art. 393 c.p., aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, la Corte di Cassazione (sentenza 1 settembre 2020, n. 24617) – nell’accogliere la tesi del PM che aveva proposto impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, secondo cui la condotta accertata integrava il reato di estorsione, non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni – ha, invece, affermato che integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario con violenza o minaccia alle persone, la condotta di chi reclami la soddisfazione di un presunto diritto ponendo in essere condotte violente o minacciose in danno (anche) di soggetti terzi, estranei al rapporto obbligatorio dal quale scaturisce, nella prospettiva dell’agente, il diritto vantato.
Il tribunale di sorveglianza è tenuto ad assumere d’ufficio i documenti prodotto dal detenuto in sede di reclamo ai fini della concessione di un permesso premio, nonché ogni altro documento necessario ai fini della decisione. E ciò soprattutto nei casi di modifica del quadro legislativo avvenuto tra la decisione del magistrato e quella del tribunale di sorveglianza (Cass. pen. sez. I, sentenza 17/07/2020, n. 21336).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il Giudice della Corte d’Appello, delegato ex art. 13, l. n. 69/2005 per la procedura M.A.E. aveva sospeso, ai sensi dell’art. 294, co. 2, c.p.p., richiamato dall’art. 39, l. n. 69/2005, l’interrogatorio per l’identificazione dell’arrestato, che non aveva effettuato il primo tampone per l’accertamento Covid, ed il carcere ove era ristretto non aveva dato il n.o. alla traduzione, ritenendo sussistente un impedimento assoluto, convalidando l’arresto e disponendo la misura cautelare della custodia in carcere, la Corte di Cassazione (sentenza 31 agosto 2020, n. 24593) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, con riferimento alla mancata presenza dell’arrestato all’udienza di convalida, si era trattato di un atto illegittimo, atteso che la presenza dell’arrestato doveva essere garantita dall’applicazione dell’art. 83, comma 12, l. n. 27/2020 – ha, invece, affermato che il controllo che l’art. 13, l. 22 aprile 2005 n. 69 demanda al presidente della Corte di appello, è diverso da quello previsto dall’art. 391, c.p.p., esaurendosi in una verifica meramente cartolare (nell’ambito della quale il Giudice delegato deve limitarsi a verificare che l’arresto non sia stato eseguito per errore di persona oppure fuori dai casi consentiti), che non influisce minimamente sull’esito del procedimento di consegna e sulla possibilità che nell’ambito di esso possa essere adottata una misura cautelare più adeguata alle esigenze del singolo caso ed idonea ad assicurare la consegna della persona allo Stato di emissione.
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