Non vi è dubbio che in epoca coronavirus le imprese incaricate di pulire gli spazi condominiali debbano procedere con maggiore frequenza all’insieme delle operazioni necessarie per rimuovere, con acqua e/o sostanze detergenti (detersione), manualmente o meccanicamente, lo sporco dalle parti comuni maggiormente utilizzate. Nella lotta al covid-19 i condomini, però, devono ricorrere alla sanificazione che è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riesce a rimuovere. Questa operazione dovrà riguardare soprattutto ringhiere, maniglie dei cancelli, pulsantiere degli ascensori, cassette delle lettere, serrature, scale e locali comuni, con particolare attenzione a mancorrenti, finestre al piano o interpiano, maniglie e superfici di box, cantine, locali tecnici, locali conferimento spazzatura aperti e/o chiusi e loro accessi, estintori, naspi, valvole d’intercettazione gas/acqua.
Solo ove previsto dall’associazione, può riconoscersi in capo a quest’ultima la titolarità dei crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente, dato che il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi. E’ quanto stabilito dalla Cassazione civile con ordinanza 29 aprile 2020, n. 8358
Con la sentenza n. 79 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 5, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 Cost., nella parte in cui, all’esito della concessione del termine di grazia in favore del conduttore moroso nelle locazioni ad uso abitativo, dispone la convalida dello sfratto ove all’udienza di verifica si riscontri il mancato pagamento delle spese di lite, poiché il meccanismo processuale configurato per le locazioni ad uso abitativo dal citato art. 55, consentendo al conduttore in difficoltà di accedere alla speciale sanatoria in sede giudiziale entro il termine di grazia concesso dal giudice alla prima udienza, è di per sé frutto di un bilanciamento discrezionale degli interessi da parte del legislatore, allo scopo di accordare una particolare tutela al conduttore ove venga in rilievo il diritto all’abitazione, conduttore che, in mancanza di questo speciale istituto, sarebbe irrimediabilmente esposto vuoi alla convalida dell’intimazione di sfratto nel procedimento monitorio, vuoi alla risoluzione contrattuale nel rito ordinario, cosicché è del tutto ragionevole la mancata estensione di tale regime, già di carattere eccezionale, a ipotesi ulteriori.
L’ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell’autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l’accertamento dell’obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell’indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l’ingiunzione di pagamento per i canoni. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 23 aprile 2020, n. 8116.
A seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Venezia ha emesso, inaudita altera parte, il provvedimento (14 aprile 2020) in commento, ordinando alla banca, fidejussore, di non procedere al versamento delle somme reclamate dal locatore per il pagamento delle mensilità di mancato preavviso, richieste a fronte della risoluzione del contratto esercitata dal conduttore, commerciante al dettaglio, che ha cessato l’attività a seguito dei mancati incassi dovuti alla chiusura dell’esercizio imposta dai recenti provvedimenti governativi, ed alle conseguenze dell’acqua alta che ha colpito la città lagunare nel 2019. La decisione si segnala per essere tra le prime in materia di rapporti di locazione e coronavirus e per interessanti rilievi sulle forme di tutela processuale in pendenza dell’attuale normativa.
Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest’ultimo caso fermo restando il limite di cui all’art. 2233, comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. A ribadirlo è la Cassazione con ordinanza 23 aprile 2020, n. 8146.
Non è configurabile alcun abuso del processo, allorchè il creditore utilizzi la via più breve (il procedimento monitorio) per riscuotere la parte del credito già liquida e si riservi di agire successivamente per l’accertamento e la liquidazione della parte variabile del suo preteso credito, per la diversa natura delle pretese fatte valere nei separati procedimenti (nell’uno un credito già liquido, nell’altro un credito da liquidare). È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 24 aprile 2020, n. 8165.
La responsabilità civile per i danni causati dalla fauna selvatica deve ricadere sull’ente cui è attribuito dalla legge il dovere di tutelare gli animali e, al contempo, prevenire il pericolo per l’incolumità della popolazione. Se fino ad oggi questa materia è stata sempre regolamentata dall’art. 2043 c.c., questa sentenza della Cassazione (20 aprile 2020, n. 7969) segna un completo revirement.
Secondo la Cassazione, ordinanza 22 aprile 2020, n. 8034, una volta accertata la sopraggiunta carenza di interesse ad agire, il Giudice di Appello può pronunciarsi sulle spese (se non regolate con l’accordo transattivo), ma di certo non può decidere la causa nel merito, respingendo il gravame.
Il discorso muove dalla fattispecie del danno da contagio, già conosciuta al nostro ordinamento e dal rilievo della natura ormai pervasiva dell’informazione (o infosfera), per chiedersi se e come essi interagiscono. Dopo una rapida rassegna del sistema della responsabilità civile come lo conosciamo oggi e del quadro informativo ordinario e costituzionale, si conclude che siamo di fronte ad un momento evolutivo della responsabilità civile, segnato non già da pronunce giurisdizionali innovative (come quasi sempre è accaduto) ma dalla chiamata dei cittadini italiani ad una nuova consapevolezza del principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. e del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., che consenta di gestire al meglio, e nel rispetto dei più deboli, le scarse risorse a disposizione.
