Al fine di ritenere integrato l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. g. d. lgs. 23.2.2006, n. 109 (“la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”) non basta che siano stati utilizzati istituti giuridici, (le ipotesi di revoca dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la necessità dell’istanza di parte per la distrazione delle spese processuali), in modo difforme dal dettato legislativo e fuori dei requisiti espressamente indicati dalla norma; occorre, infatti, la sussistenza dell’altro requisito ineludibile per l’integrazione dell’illecito disciplinare contestato, consistente nella compromissione della considerazione del singolo magistrato e del prestigio dell’ordine giudiziario. È quanto si legge nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 15 aprile 2020, n. 7832.
L’evolversi della situazione sanitaria in Italia, con la conseguente adozione di continue misure normative volte a contenere il contagio, pone non pochi problemi di azione all’amministratore di condominio che si trova a fronteggiare situazioni del tutto nuove. Il problema principale è rappresentato dal divieto di convocare i condomini in assemblea, con conseguente impossibilità di approvare rendiconti e preventivi di spesa e/o prendere le necessarie decisioni relative alla manutenzione straordinaria (non urgente) e fruire delle agevolazioni fiscali in scadenza alla fine dell’anno (ad esempio il bonus facciate).
Secondo la Cassazione, ordinanza 10 aprile 2020, n. 7781, va escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.
Un nuovo effetto causato dall’epidemia da Coronavirus è la possibilità di trasformare l’udienza orale in una trattazione scritta mediante note dei difensori: il Tribunale di Lecce (ordinanza 27 marzo 2020) vi fa ricorso per gestire un procedimento d’urgenza.
In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione e sempre nel rispetto del disposto dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 10 aprile 2020, n. 7780.
L’esistenza di aperture nel muro, sebbene prive della intelaiatura, ma che rivelino, in modo palese, la specifica e normale funzione di consentire l’esercizio della veduta sul fondo del vicino deve considerarsi sufficiente a creare de facto quella situazione che occorre per dar vita alla costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia e ciò in quanto a tale fine non occorre che la situazione oggettiva di subordinazione o di servizio tra i due fondi derivi da opere complete e munite di tutti gli attributi ad esse inerenti, essendo, invece, sufficiente che esistano segni visibili, precisi ed inconfondibili, che valgano a rilevare, obiettivamente ed in modo non equivoco, la destinazione dell’opera all’esercizio della servitù. È quanto si legge nell’ordinanza n. 7783 del 10 aprile 2020 della Corte di cassazione.
A questo interrogativo il Tribunale di Parma, con provvedimento del 12 marzo 2020, ha risposto seccamente: «No!». Come si cercherà di chiarire, questa conclusione – in linea di principio – deve essere condivisa, ma non è affatto così scontata come sembrerebbe emergere dallo stringatissimo provvedimento in commento.
A causa dell’epidemia da COVID-19, molte imprese sono costrette a ricorrere alle clausole di force majeure. Quali sono le sorti dei contratti sprovvisti di tale clausola? E cosa succede se l’eventuale controversia deve essere decisa da corti o da tribunali arbitrali vicini alla tradizione giuridica di common law? La risposta a queste domande passa per la dottrina della frustration.
L’impugnativa del preavviso di fermo, così come del fermo, è azione di accertamento negativo della pretesa creditoria in tal modo avanzata ed è intesa ad ottenere, altresì, l’inibizione alla relativa iscrizione presso il pubblico registro automobilistico. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 8 aprile 2020, n. 7756.
Tutte le società sportive impegnate nelle più prestigiose competizione di calcio, specialmente se quotate in borsa, si stanno interrogando sull’opportunità di ridurre il carico di spese fisse tramite la riduzione della retribuzione dei loro atleti; tale proposito, pur condivisibile, si scontra con la difficoltà di inquadrare l’attuale emergenza negli istituti tipici del diritto sportivo e del diritto del lavoro e, in ogni caso, con la scarsità dei rimedi di manutenzione del contratto previsti dal nostro ordinamento.
