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Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione. E’ onere della Pubblica Amministrazione sia dare prova dell’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, una adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, sia, in mancanza, dare prova dell’adozione dei provvedimenti amministrativi, segnatamente della Giunta comunale, atti a rendere inoperante l’obbligo di cui all’art. 7, comma 8, prima parte, c.d.s. (di riservare, cioè, un’area adeguata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta) in rapporto alle prefigurazioni di cui all’art. 7, comma 8 , seconda parte, c.d.s.
La legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha introdotto nelle disposizioni di attuazione del codice civile l’art. 71 bis; questo stabilisce che, per poter amministrare un condominio, l’amministratore debba essere in possesso di requisiti professionali, quali un diploma di scuola superiore e un attestato di superamento degli esami sia di un corso iniziale di formazione sia dei corsi annuali di aggiornamento previsti dal dm 13 agosto 2014, n. 140, nonché di requisiti morali ed etici; senza questi ultimi la nomina è nulla con gravi conseguenze per i condomini amministrati.
Allorché l’opponente a decreto ingiuntivo, pur avendo citato direttamente un terzo che intenda chiamare in causa, richieda al giudice nell’atto di opposizione, in via subordinata, l’autorizzazione di cui all’art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza della chiamata, dovendosi peraltro intendere implicitamente autorizzata tale chiamata ove il giudice pronunci nel merito nei confronti del terzo.
Quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., solo se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione. É quanto si legge nell’ordinanza n. 16205 della Cassazione del 29 luglio 2020.
Le contestazioni avverso le delibere dell’assemblea del supercondominio, aventi ad oggetto vizi inerenti alle modalità con le quali è stata conferita la delega al rappresentante del singolo condominio, poiché attinenti al procedimento di formazione della volontà assembleare sono idonee a integrare vizi di annullabilità delle delibere che, in quanto tali, soggiacciono al termine d’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. È quanto statuito dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 8296 del 9.06.2020.
Di seguito l’articolo del Prof. Spoto, pubblicato su Il Corriere Giuridico n. 7/2020, Ipsoa, Milano.

La Corte di giustizia UE affronta la questione se il condominio, pur non essendo una persona fisica, possa essere considerato consumatore, quando stipula un contratto in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista e se la disciplina in tema di clausole abusive possa essere applicata ai contratti tra imprese e condominio.

Con sentenza n. 16541 del 31 luglio 2020, la Cassazione ricorda che , quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., solo se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione.
La scommessa è un contratto aleatorio postulando l’esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio, o lo svantaggio, economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto. La sua causa è rappresentata dall’alea difettando la quale al momento della giocata si ha la nullità del contratto. È quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale di Nola del 4 luglio 2020.
Agisce in carenza di potere l’Ordine dei medici che sottopone a procedimento disciplinare e sanziona un proprio iscritto per atti compiuti da quest’ultimo non nell’esercizio della professione di medico, ma nell’esercizio di una funzione pubblica, compiendo atti non ricompresi fra quelli sottoposti al potere sanzionatorio dell’Ordine. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 28 luglio 2020, n. 16045.
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere tale presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.
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